ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08455

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 719 del 15/11/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/17742
Firmatari
Primo firmatario: TOTO DANIELE
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 15/11/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 15/11/2012
Stato iter:
18/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/12/2012
Resoconto CARDINALE ADELFIO ELIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 18/12/2012
Resoconto TOTO DANIELE FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/11/2012

DISCUSSIONE IL 18/12/2012

SVOLTO IL 18/12/2012

CONCLUSO IL 18/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08455
presentata da
DANIELE TOTO
giovedì 15 novembre 2012, seduta n.719

TOTO. -
Al Ministro della salute, al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

la «Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo», con sede in Chieti, era di proprietà della società «Villa Pini d'Abruzzo s.r.l.», dichiarata fallita dal tribunale di Chieti con sentenza del 16 febbraio 2010. All'atto del fallimento, la struttura esercitava, l'attività sanitaria di ricovero e cura, riabilitativa e specialistica ambulatoriale, essendo anche provvisoriamente accreditata con il servizio sanitario nazionale dalla regione Abruzzo. La citata sentenza, peraltro, ammetteva l'impresa fallita a permanere nell'esercizio, provvisorio, dell'attività;

con deliberazione 13 gennaio 2010, n. 01/2010, il Commissario governativo ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Abruzzo, nominato con deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2009, sospendeva, dal canto suo, l'accreditamento predefinitivo anche della struttura «Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo», «per non aver assolto agli obblighi retributivi e contributivi in favore del personale dipendente», in violazione delle disposizioni di cui agli articolo 7, lettera c) e 7-bis della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, come modificata dalla legge regionale 20 novembre 2009, n. 27, recante «Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private». Conseguentemente, essa fu esclusa dal novero delle case di cura provvisoriamente accreditate nei cui confronti il Commissario ad acta medesimo, con deliberazione commissariale 18 febbraio 2010, n. 14/2010, autorizzò i relativi tetti di spesa complessivi per le prestazioni sanitarie erogate nel corso dell'anno 2010, sia a pazienti residenti in regione sia a quelli in mobilità sanitaria attiva non residenti in Abruzzo;

sennonché, con deliberazione 8 aprile 2010, n. 26/2010, lo stesso Commissario ad acta procedette alla definizione del tetto di spesa per l'anno 2010 in favore della Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo» e «al riaccreditamento predefinitivo con condizione e proposta di contratto ex articolo 8-quinquies decreto legislativo n. 502 del 1992 per l'anno 2010 all'esercizio provvisorio del fallimento Villa Pini d'Abruzzo s.r.l», avendo deciso di «sciogliere, allo stato, nei confronti dell'esercizio provvisorio del Fallimento Villa Pini d'Abruzzo s.r.l, relativamente al ramo d'azienda Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo la riserva contenuta nella deliberazione Commissariale n. 14/2010 a condizione che, all'atto della sottoscrizione del contratto ex articolo 8-quinquies decreto legislativo n. 502 del 1992 testo vigente, sussistano e comunque siano stati ripristinati gli obbligatori requisiti, di autorizzazione e gli ulteriori obbligatori requisiti per l'accreditamento». Indi, decideva di proporre al Curatore fallimentare lo schema di contratto all'uopo predisposto, fissando il termine massimo del successivo 28 maggio 2010 per la sottoscrizione del contratto medesimo;

è opportuno porre in evidenza il richiamo, operato nella narrativa della deliberazione commissariale 8 aprile 2010, n. 26 del 2010, dei motivi di esclusione della «Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo» dalle statuizioni della deliberazione 18 febbraio 2010, n. 14 del 2010, indicati nel sopra riferito «stato di sospensione dell'accreditamento», del «conclamato stato prefallimentare nel quale versava la società proprietaria», nonché «della incertezza esistente in ordine al permanere del possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento», ciò per cui «si demandava ogni provvedimento a successive verifiche», non meglio specificate;

è da sottolineare, altresì, il richiamo alla «incertezza esistente in ordine al permanere del possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento», posto che esso sembra alludere a problematiche ulteriori rispetto a quelle, di natura gestionale, attinenti ai disattesi obblighi contributivi e previdenziali, che determinarono la sospensione dell'accreditamento della «Casa di cura Villa Pini d'Abruzzo» disposta dal Commissario ad acta;

va rilevato, altresì, che lo «schema di contratto prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture private», allegato alla citata deliberazione 8 aprile 2010, n. 26 del 2010, ai fini della proposta di sottoscrizione dell'accordo negoziale tra la Regione Abruzzo - Aziende Sanitarie Locali e «Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo», perfezionato il successivo 24 maggio 2010, nelle premesse, obbligava la Struttura accreditata a presentare alla Regione, tra gli altri documenti, il «certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A..., altresì contenente l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure...». In proposito, non è dato di sapere quale valenza, rilievo e significato siano stati attribuiti a detta attestazione istruttoria dalla regione Abruzzo dapprima e dal Commissario ad acta dipoi. Nel caso di specie, ancorché lo schema di contratto allegato alla citata deliberazione 8 aprile 2010, n. 26 del 2010, di «riaccreditamento» della struttura, lo prevedesse, il legale rappresentante (rectius, il curatore fallimentare) della «Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo» non poteva, ovviamente, essere nella condizione di produrre il documento richiesto contenente una siffatta attestazione. E, infatti, il testo del contratto sottoscritto il successivo 24 maggio 2010 tra la regione manica Abruzzo, in persona del Commissario ad acta, le aziende sanitarie del servizio sanitario regionale e la «Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo», sul punto risulta modificato, richiedendosi che il prescritto certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. contenesse, non più «l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure...» bensì «la declaratoria di fallimento e la disposizione di esercizio provvisorio». Non sembra, invero, l'ammissione all'esercizio provvisorio, poter esser ragione esimente e dirimente, posto che la preclusione, stando al tenore dell'attestazione che le strutture debbono produrre circa la «insussistenza di procedure concorsuali», è determinata, ipso facto, dall'eventuale sussistenza delle medesime. D'altronde, nel «modello contrattuale uniforme» approvato con deliberazione n. 14 del 2010 dal Commissario ad acta, non è prevista una specifica deroga per soggetti ammessi ad esercizio provvisorio, al fine di consentirgli la presentazione di un certificato, rilasciato dalla C.C.I.A.A., con attestazione difforme da quella richiesta «erga omnes». Peraltro, la non ammissione all'esercizio provvisorio di una società dichiarata fallita significa la cessazione delle sue attività rimuovendosi, in tal caso, la questione alla radice. Pertanto, con la deliberazione di riaccreditamento della struttura de qua, di fatto si è anche proposto al Curatore fallimentare uno schema di contratto che il medesimo non avrebbe potuto sottoscrivere, almeno per la parte in argomento. Discutibile, sembra all'interrogante, l'intervento operato ad personam (giuridica) per la descritta modifica del modello contrattuale, ratificata solo successivamente alla sottoscrizione dell'accordo negoziale, precisamente con l'adozione della deliberazione 23 giugno 2010, n. 34 del 2010 recante: «Prestazioni erogate dalla Rete Ospedaliera Privata Accreditata anno 2010 - Ratifica schemi di contratto e tetti di spesa sottoscritti». Atto, dunque, di «sanatoria», che rende ancora più giustificate le perplessità in ordine alla vicenda della sospensione, del successivo riaccreditamento e dell'accordo negoziale con la regione Abruzzo della struttura in discussione;

ancora, lo schema contrattuale allegato alla deliberazione n. 14 del 2010, nelle premesse, prevedeva che, all'atto della sua sottoscrizione, la struttura avesse presentato dichiarazione resa in autocertificazione, attestante, tra l'altro, «e) d'essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimi previsti dalla vigente disciplina in ogni caso obbligandosi ad adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla legge regionale n. 32 del 2007 nei tempi e nelle modalità in essa previste; f) certificato di prevenzione incendi e certificato di conformità alle leggi antisismiche, g) certificato di agibilità e, inoltre, che la struttura si obbligasse, oltre al resto, «a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia previdenziale. A tal fine prende atto che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 1455 e 1456 del codice civile, attesa l'importanza di tali adempimenti e per come in tal senso espressamente convenuto;». Diversamente, nel testo sottoscritto del contratto «dato atto che (...) 3 il curatore fallimentare, si impegna, altresì, a presentare entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, dichiarazione resa» in autocertificazione «con la quale attesta», tra l'altro, quanto prescritto in contratto, sub n. 3, lettere e), f) e g), i cui contenuti sono sopra riportati. È, quindi, ripetuto, anche in relazione a detti altri incombenti, un intervento modificativo e, di fatto, agevolativo per la controparte contrattuale, la struttura, rispetto a questioni procedurali diversamente disciplinate nel modello contrattuale proposto ai fini della sua sottoscrizione alla medesima controparte. Si deve soggiungere, per completezza di considerazioni sul punto, che nel contratto sottoscritto tra le parti citate, il 24 maggio 2010, in conclusione premesse, è «dato atto, altresì, della deliberazione commissariale n. 26 del 2010 dell'8 aprile 2010», nella quale, però, si era deciso «di proporre al Curatore fallimentare lo schema di contratto di cui alla deliberazione Commissariale n. 14 del 2010...» in un testo difforme da quello sottoscritto;

la legge regionale n. 32 del 2007 di regolamentazione delle autorizzazioni, degli accreditamenti e degli accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, all'articolo 5 obbliga «I titolari di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie» a inviare «al Comune territorialmente competente un'autocertificazione, con cadenza triennale, attestante il mantenimento del possesso dei requisiti minimi autorizzativi definiti dal Manuale di Autorizzazione emanato dalla Regione. 2. Il Comune trasmette le autocertificazioni ricevute alla Direzione Sanità per conoscenza ed al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente che dispone la necessaria attività di vigilanza e controllo sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi; 3. La Direzione Sanità regionale ha facoltà di disporre attività ispettive sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente»;

con riguardo alla «Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo», non è dato di sapere quando sia stata prodotta l'ultima autocertificazione ex articolo 5 della citata legge regionale n. 32 del 2007 e, pur tuttavia, è fondato il dubbio che problematiche di natura strutturale interessino la casa di cura, per la quale, d'altronde, il «Disciplinare per la vendita del complesso aziendale della società Villa Pini d'abruzzo S.r.l. in fallimento» richiama l'esistenza di «alcuni contratti aventi ad oggetto lavori di manutenzione e di adeguamento della struttura...» che sarebbero stati stipulati nel corrente anno dalla curatela. È proprio la situazione dei fabbricati a giustificare dubbi sulla conformità dei medesimi alle prescrizioni normative giacché da quel che è dato di apprendere gli impianti elettrici, per esempio, sarebbero alquanto obsoleti e, dunque, probabilmente, almeno parzialmente, non certificabili. In particolare, poi, la protezione antisismica risulterebbe assente con riguardo al fabbricato ospedaliero. In proposito, oltre a quanto prescritto nei manuali di autorizzazione e di accreditamento approvati con deliberazione della giunta regionale dell'Abruzzo 1o luglio 2008, n. 591/P, e successive modificazioni e integrazioni, è d'uopo rilevare che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, entrata in vigore il 23 ottobre la classificazione sismica del territorio nazionale, poneva l'obbligo di presentare i progetti di adeguamento antisismico dei fabbricati delle «strutture strategiche» qual è, indubbiamente, una casa di cura, ai sensi della deliberazione della giunta regionale dell'Abruzzo 29 ottobre 2008, n. 1009. Inoltre, gli impianti di protezione antincendio, non sarebbero conformi alla normativa e la struttura, dalla fine dell'anno 2011, avrebbe avuto sospeso il certificato di prevenzione incendi per decisione del comando provinciale dei vigili del fuoco di Chieti;

rispetto al descritto, ancorché parzialmente e in estrema sintesi, quadro d'insieme, non è dato di sapere se la direzione sanità regionale della giunta regionale dell'Abruzzo abbia mai disposto, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale, territorialmente competente, successivamente al 18 febbraio 2010, data di adozione della deliberazione n. 14 del 2010, attività ispettive sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi della «Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo», al fine di esperire quelle «successive verifiche» previste nella deliberazione n. 26 del 2010, anche in relazione alla asserita incertezza esistente in ordine al permanere del possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento», annoverata tra le cause di esclusione della struttura, in aggiunta a quella della sospensione dell'accreditamento e ad altre, pure indicate, dalla deliberazione in parola, autorizzativa dei tetti di spesa complessivi per l'anno 2010 di ciascuna delle strutture accreditate. Nell'eventualità che attività ispettive siano state espletate, non se ne conoscono gli esiti pure rilevanti per conciliare la sussistenza di requisiti disciplinati in normativa con fatti, quali, esemplificativamente, la sospensione del certificato di prevenzione incendi che avrebbe riguardato la struttura, a distanza di poco meno di due anni dal suo «riaccreditamento» presso la regione Abruzzo. Tra i requisiti, ovviamente, vi sono anche quelli inerenti alle certificazioni relative agli impianti elettrico, idrico, termico e il possesso dei certificati energetici e acustici. Ancora, il possesso dei certificati di collaudo statico dei fabbricati di cui si compone la struttura e di agibilità dei medesimi. E, così pure, costituisce requisito, il cui possesso è stato peraltro dichiarato nelle premesse dei contratti tra la regione Abruzzo - aziende sanitarie locali e «Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo», «l'essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro» elemento che, evidentemente, è condizionato dalla conformità o no dei fabbricati e, dunque, della struttura, alla normativa data in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Un cenno speciale, anche per la rilevanza sociale della questione, merita la considerazione intorno alla causa di sospensione, poi revocata, dell'accreditamento predefinitivo della struttura «per non aver assolto agli obblighi retributivi e contributivi in favore del personale dipendente». Essendo stata l'impresa dichiarata fallita ancorché autorizzata all'esercizio provvisorio, non risulta che siano state sanate le violazioni di quegli obblighi che, dunque dovrebbero dispiegare gli effetti preclusivi, contemplati dalla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, del mantenimento dell'accreditamento predefinitivo. Diversamente opinando, un requisito, la cui evidente ratio è quella della tutela dei lavoratori di tutte le strutture abruzzesi e della parità di condizione tra i soggetti concessionari di un pubblico servizio e della tutela della concorrenza, si dimostrerebbe eludibile alla stregua dei mutati assetti giuridici dell'impresa, nel caso di specie per il suo passaggio allo stato fallimentare, ipotesi, tuttavia, che la legge regionale non sembra ammettere, come, d'altronde, appare coerente con la sua ratio;

orbene, dalla lettura della «Relazione sul valore economico del complesso aziendale denominato "Villa Pini d'Abruzzo" al 31 maggio 2012» redatta dal Collegio peritale nelle persone nominate dal Curatore fallimentare con istanza del 22 dicembre 2011, presentata presso il tribunale civile di Chieti - Sezione Fallimentare, ed essendo la nomina di detto collegio confermata, dipoi, dal giudice delegato del menzionato tribunale, si apprendono notizie che legittimano il dubbio circa i possesso, da parte della struttura, di tutti i requisiti minimi autorizzativi. Si legge infatti, tra l'altro quanto segue. «È utile altresì precisare che il contratto di affitto d'azienda fissa tutti gli interventi, anche di adeguamento, necessari per assicurare la funzionalità dell'azienda e per l'esercizio dell'attività sanitaria nel pieno rispetto della normativa in vigore, nonché pone a carico esclusivo della Casa di Cura, gli oneri connessi al rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza, tutela ecologia e ambientale, nonché la esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni mobili e immobili». Naturalmente, non è noto quali siano gli «interventi» contrattualmente «fissati» ma la loro stessa deduzione in contratto rende tautologica l'affermazione per la quale verosimilmente sussistono criticità, a cui quegli «interventi» porrebbero, o avrebbero posto, rimedio;

nel contesto sopra delineato si cala l'asta per la vendita del complesso aziendale nel quale è ricompresa la «Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo», fissata per il giorno 12 settembre 2012, nella cui relativa documentazione si rinvengono singolari prospettazioni integranti l'elaborazione di documentazione varia inerente alla procedura di vendita. Tra queste, la clausola inserita, sub 6), nel testo dell'«Accordo di riservatezza», che i soggetti interessati a formulare una proposta vincolante per l'acquisto sono stati chiamati a sottoscrivere, per la quale «Nel caso in cui per vincoli di legge o di regolamento ovvero su legittima richiesta delle competenti Autorità, sia necessario per la Società o per alcuno dei Soggetti interessati consegnare, rendere note a terzi o divulgare dette Informazioni Riservate, è obbligo della Società o di ciascuno dei Soggetti informare la procedura Fallimentare per iscritto preventivamente» (sic!), ravvisandosi nell'«imposizione» di stampo iugulatorio, di tale obbligazione un eccesso di «dominanza» che appare ingiustificato, strumentale e, a parere dell'interrogante, non legittimo. A rafforzare il profilo strumentale che sembra stagliarsi dietro quella clausola si presta l'inopinata «precisazione», recata nel «Disciplinare per la vendita del complesso aziendale della società Villa Pini d'Abruzzo S.r.l. in fallimento», nel paragrafo sub G), rubricato: «Avviamento aziendale», per la quale «Con riferimento al contenuto della domanda di autorizzazione sanitaria/accreditamento predefinitivo e definitivo, alle attestazioni in esse contenute ed ai relativi procedimenti, la procedura fallimentare non offre alcuna garanzia né assume alcun obbligo in ordine ai relativi esiti, rimanendo a carico di ciascun interessato ogni relativa alea e possibile conseguenza pregiudizievole» e, inoltre, «L'aggiudicazione del compendio aziendale non equivale ad automatica volturazione delle autorizzazioni ed accreditamento, restando in capo all'acquirente ogni rischio connesso al buon esito dei relativi procedimenti amministrativi». In altri termini, una presa di distanza, a ben vedere, tout court, una fuga da ogni e qualsivoglia responsabilità che, a tutto concedere, stupisce possa giungere a negligere, in quanto occorra, addirittura, «il contenuto della domanda di autorizzazione sanitaria/accreditamento predefinitivo e definitivo, le attestazioni in esse contenute e i relativi procedimenti». Di per sé, questa asserzione postulerebbe puntuali verifiche in ordine, esattamente, «al contenuto della domanda di autorizzazione sanitaria/accreditamento predefinitivo e definitivo e alle attestazioni in esse contenute»! Criptico si palesa, anche, l'impegno che «l'offerente» deve assumere «ad astenersi dall'intraprendere attività commerciali e/o sottoscrivere accordi con terzi anche potenzialmente idonei ad arrecare pregiudizio agli interessi della procedura o confliggere con gli stessi». Si segnala, poi, l'inusitato richiamo al contenzioso amministrativo che riguarda l'impresa fallita Villa Pini d'Abruzzo in esercizio provvisorio e precisamente all'impugnativa innanzi al Tar Abruzzo, che, il 28 dicembre 2011, ha accolti i relativi ricorsi, promossa da altre Case di Cura, per l'annullamento delle deliberazioni del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Abruzzo con le quali si sono disposti il «riaccreditamento» della «Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo» e l'assegnazione del relativo budget annuale. La causa è pendente innanzi al Consiglio di Stato che all'udienza di merito del 13 luglio 2012 ha trattenuto la causa per la decisione, in relazione alla quale nella documentazione d'asta è detto che «il rischio giuridico che grava sulla azienda Villa Pini d'Abruzzo è evidente: una eventuale conferma delle sentenze del Tar potrebbe determinare una forte riduzione del valore dell'azienda», della quale, sempre nelle precisazioni contenute nel citato «Disciplinare per la vendita del complesso aziendale della società Villa Pini d'Abruzzo S.r.l. in fallimento», è predicata la difficoltà di «pronosticare con un attendibile grado di certezza il futuro dell'attività... che pure costituisce oggetto della procedura di gara proposta nel presente Disciplinare di Vendita». Appare, di tutta evidenza, incongruente l'avvio di una procedura di gara nelle more di una decisione, comunque ormai non più remota, assistita dalla sfavorevole sentenza pronunciata in primo grado. In effetti, non sembra rispondere a criteri prudenziali e logico-temporali il contrasto evidente tra un'alea cospicua incombente sull'attività aziendale e, per conseguenza, sul valore del compendio aziendale, come peraltro, non appare considerato nella «Relazione sul valore economico del complesso aziendale denominato "Villa Pini d'Abruzzo" al 31 maggio 2012»;

le vicende della sospensione dell'accreditamento della «Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo» e del suo rapido «riaccreditamento», ancorché plurimi elementi avrebbero potuto, rectius dovuto, motivare un diverso e contrario avviso dell'ufficio del commissario ad acta nella loro valutazione, nonché della procedura di gara che, rispetto alla seria minaccia giudiziaria pendente sull'attività aziendale, appare decisione affrettata e carente, se non affatto priva, di un nesso ragionevole e conferente, impensieriscono in modo ragguardevole, sollecitando l'iniziativa di sindacato ispettivo che tende a chiarirne i contorni e ad approfondirne gli elementi concreti e fattuali che le sostanziano -:


se, la rappresentata difformità, in particolare sulla «insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure» tra i testi, rispettivamente, dello «schema di contratto» tra Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo e il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario delle regione Abruzzo, allegato alla deliberazione 8 aprile 2010, n. 26 del 2010 del commissario governativo ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Abruzzo, e il contratto effettivamente sottoscritto il 24 maggio 2010 tra i medesimi soggetti, non costituisca causa di illegittimità o di censura su, qualsivoglia piano;


se, con riguardo alla normativa vigente al momento del «riaccreditamento» della struttura «Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo», risultassero, ed eventualmente con quali modalità, sanate le violazioni relative agli obblighi retributivi e contributivi in favore del personale dipendente della Casa di cura;


se risulti la nominata Casa di cura fosse, al momento del riaccreditamento, e permanga tuttora, in possesso di tutti i requisiti strutturali e gestionali indicati in normativa regionale di settore e in quella, statale, in materia di protezione antisismica, di prevenzione incendi, nonché di prevenzione e sicurezza sul lavoro e di tutela ecologica e ambientale ed eventualmente se e quali attività ispettive sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi siano state eseguite dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale competente per territorio -:


se il Governo non ritenga opportuno predisporre per il tramite del commissario ad acta accertamenti in ordine al contenuto della domanda della nominata casa di cura Villa Pini d'Abruzzo di autorizzazione sanitaria/accreditamento predefinitivo e definitivo, alle attestazioni in essa contenute ed ai relativi procedimenti, attese le asserzioni contenute nel «disciplinare per la vendita del complesso aziendale della società Villa Pini d'Abruzzo srl, in fallimento», paragrafo sub g), rubricato: «avviamento aziendale», secondo le quali «con riferimento al contenuto della domanda di autorizzazione sanitaria/accreditamento predefinitivo e definitivo, alle attestazioni in esse contenute ed ai relativi procedimenti», la procedura fallimentare non offre alcuna garanzia né assume alcun obbligo in ordine ai relativi esiti rimanendo a carico di ciascun interessato ogni relativa alea e possibile conseguenza pregiudizievole». (5-08455)