ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08407

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 715 del 07/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: MOLTENI LAURA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 07/11/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FORCOLIN GIANLUCA LEGA NORD PADANIA 07/11/2012
FABI SABINA LEGA NORD PADANIA 08/11/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 07/11/2012
Stato iter:
08/11/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/11/2012
Resoconto FABI SABINA LEGA NORD PADANIA
 
RISPOSTA GOVERNO 08/11/2012
Resoconto GUERRA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 08/11/2012
Resoconto FABI SABINA LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 08/11/2012

DISCUSSIONE IL 08/11/2012

SVOLTO IL 08/11/2012

CONCLUSO IL 08/11/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08407
presentata da
LAURA MOLTENI
mercoledì 7 novembre 2012, seduta n.715

LAURA MOLTENI, FORCOLIN e FABI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

l'attuale difficile situazione economica, congiuntamente alle recenti disposizioni governative, specificatamente l'introduzione dell'IMU anche sulle prime abitazioni e il taglio al fondo sperimentale di riequilibro, costringono oggi giorno i comuni italiani a grandi sacrifici per riuscire ad elaborare il bilancio di previsione per l'esercizio 2012;

l'applicazione del regime di tesoreria unica, così come disposto dal decreto-legge n. 1 del 2012, costringerà altresì gli enti locali a versare le proprie risorse presso le casse della tesoreria unica statale e costringendo così gli enti locali a rinunciare ai benefici derivanti dal precedente regime di tesoreria mista, laddove i comuni avranno una minore entrata derivante dalla riduzione degli interessi applicata dalla Banca d'Italia rispetto ai diversi istituti di credito presso i quali gli enti detenevano le proprie risorse;

la sentenza del TAR del Veneto del 3 febbraio 2012, n. 132, ha stabilito come debba essere annullato il regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale di Verona n. 8 del 10 marzo 2005, e modificato con deliberazione del consiglio n. 18 del 22 febbraio 2007, limitatamente alla parte in cui, relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, non tiene conto della situazione economica del solo assistito, come invece previsto dalla norma, di cui all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;

il regolamento stesso, impugnato dai figli di una signora che, dopo essere stata ricoverata presso una casa di riposo (IPAB) data la sua comprovata invalidità e il bisogno di assistenza continuativa e dopo che, contestualmente al ricovero, i figli stessi hanno sottoscritto un impegno al pagamento delle rette per la differenza tra la pensione di reversibilità del marito di cui è titolare la signora e la retta mensile stessa, stabilisce come al pagamento delle rette è tenuta la persona inserita nella struttura con tutto il proprio patrimonio, ed eventualmente, in caso di insufficienza delle risorse personali disponibili, i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e che solo laddove si ravvisino condizioni di impossibilità a provvedere da parte del contesto familiare, può ammettersi l'intervento suppletivo del comune;

l'articolo 2 della Costituzione esprime il principio della solidarietà sociale che prevede il dovere inderogabile di solidarietà ed i diritti inviolabili di ogni singolo individuo considerandoli lati inscindibili del carattere di reciprocità insito in ogni legame solidaristico, allorchè quest'ultimo implica «il concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascuno», in base al quale viene previsto come ogni cittadino debba concorrere ad assicurare i diritti di ciascuno, compatibilmente alle proprie possibilità, anche economiche, e a maggior ragione qualora familiari;

con la sentenza del tribunale verrebbe rivisto il principio costituzionale di solidarietà obbligando i comuni a sostenere le spese delle rette di degenza di un paziente curato presso una struttura IPAB indipendentemente dalla propria capacità contributiva e costringendo gli stessi, in fattispecie simili a quelle descritte nelle premesse, a dover intervenire con proprie risorse aggiuntive al mantenimento delle rette di persone presso IPAB, generando pertanto un ulteriore costo a carico degli enti locali e costringendo gli enti stessi a sopportare un grave peso economico, a danno dello svolgimento di altri servizi essenziali svolti nell'interesse della collettività -:

se non ritenga opportuno assumere iniziative normative alla luce della vicenda sopra descritta, considerando le conseguenze che la sentenza del TAR ha per gli enti locali. (5-08407)