ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08405

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 715 del 07/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 07/11/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/11/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/11/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08405
presentata da
ALESSANDRO PAGANO
mercoledì 7 novembre 2012, seduta n.715

PAGANO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

il 14 settembre scorso il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo n. 169 del 2012, «Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», il quale costituisce il secondo provvedimento correttivo del decreto legislativo n. 141 del 2010, che ha recepito nell'ordinamento italiano la predetta direttiva 2008/48/CE;

in relazione alla disciplina dei promotori finanziari e degli agenti in attività finanziaria il testo del decreto legislativo correttivo approvato dal Governo differisce in maniera significativa da quello predisposto dopo l'espressione dei pareri parlamentari ed esaminato in sede di cosiddetto Pre-consiglio dei ministri l'11 settembre 2012, versione che a sua volta recepiva i pareri della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati e della 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, le quali, tra l'altro, sottolineavano la necessità di ridimensionare gli obblighi di iscrizione dei promotori finanziari nell'elenco degli agenti in attività finanziaria; in particolare, l'osservazione di cui alla lettera e) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati sullo schema di decreto legislativo (Atto n. 486) invitava il Governo a valutare «la possibilità di limitare fortemente l'obbligo di doppia iscrizione dei promotori finanziari ... nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, in particolare sostituendo il comma 8 dell'articolo 128-quater del TUB, nel senso di prevedere che, per i promotori finanziari ... i quali svolgano solo attività di promozione e collocamento di contratti di credito, non sussiste l'obbligo di iscriversi anche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria»;

infatti, il testo del decreto legislativo predisposto dopo l'espressione dei competenti organi parlamentari ed esaminato in sede di cosiddetto Pre-Consiglio escludeva la necessità dell'iscrizione dei promotori finanziari nell'elenco degli agenti in attività finanziaria per l'esercizio di attività promozionali, includendo espressamente in queste ultime, con il termine «collocamento», anche la mera raccolta delle proposte contrattuali firmate dai clienti; allo stesso tempo, il testo lasciava sussistere la necessità di tale iscrizione nel caso in cui venisse attribuito ai promotori finanziari il potere di rappresentanza per la conclusione dei contratti in questione: ciò al fine di evitare l'iscrizione dei promotori finanziari - già sottoposti alla diretta vigilanza sanzionatoria della CONSOB - ad un ulteriore elenco, con i connessi oneri a carico di vigilanti e vigilati, per l'esercizio di un'attività in sé intrinsecamente connessa, nella concreta operatività del promotore finanziario, a quella di promozione e collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento disciplinata dagli articoli 30 e 31 del TUF;

a ciò si aggiunga che, nella relazione illustrativa al decreto legislativo in oggetto, si afferma, con riferimento alla predetta tematica, che: «Trovano quindi accoglimento le osservazioni formulate sia dalla VI Commissione della Camera che dalla Commissione del Senato»;

viceversa, e contrariamente a quanto evidentemente e inequivocabilmente sollecitato da tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'iter formativo del provvedimento legislativo in esame in relazione alle attività di «promozione e collocamento», nel testo del decreto legislativo definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri è stato aggiunto un inciso in forza del quale «non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari ... purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari» (articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo in oggetto): tale inciso avrebbe, di fatto, l'effetto di eliminare l'esonero dall'iscrizione e risulterebbe fortemente restrittivo per le attività dei promotori finanziari e degli agenti in attività finanziaria;

esso, infatti, se inteso alla lettera, sarebbe foriero di innumerevoli dubbi nell'individuazione dei casi in cui un finanziamento o un conto corrente o una carta di debito o di credito potessero ritenersi volti a consentire un'operazione in strumenti finanziari, lasciando peraltro irrisolta la questione della disciplina applicabile ai prodotti finanziari -:

quali siano le ragioni che hanno indotto il Governo a conformarsi solo parzialmente ai pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari coinvolte nell'iter legislativo di emanazione del decreto legislativo, disattendendo nel contempo le indicazioni contenute nella stessa relazione illustrativa del provvedimento;

se non ritenga opportuno privilegiare un'interpretazione sostanziale del suddetto inciso, frutto evidentemente di un refuso, che dovrebbe comunque essere eliminato ai fini della linearità e uniformità dell'interpretazione e applicazione della norma, in virtù della quale l'esenzione dall'iscrizione operi - in accoglimento di un'intuitiva ratio ispirata ai principi di proporzionalità della regolamentazione e di semplificazione dell'esercizio delle professioni - quando la prestazione di servizi di finanziamento e di pagamento sia funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede di prodotti e servizi finanziari tipicamente svolta dal promotore finanziario.(5-08405)