ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08386

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 714 del 06/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: DELLA VEDOVA BENEDETTO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 06/11/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 06/11/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 06/11/2012
Stato iter:
07/11/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/11/2012
Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 07/11/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 07/11/2012
Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/11/2012

SVOLTO IL 07/11/2012

CONCLUSO IL 07/11/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-08386
presentata da
BENEDETTO DELLA VEDOVA
martedì 6 novembre 2012, seduta n.714

DELLA VEDOVA e DI BIAGIO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

il tribunale civile di Torre Annunziata - sezione fallimentare, con sentenza n. 25 del 2 maggio 2012, ha dichiarato il fallimento della Deiulemar compagnia di navigazione spa;

la suddetta spa è stata per decenni una realtà leader in Europa nel settore dello shipping, oltre a rappresentare un riferimento indiscusso per il tessuto economico della regione Campania e del Paese in generale anche in considerazione della flotta di navi gestite - pari a 60 unità - e agli operatori coinvolti che tra dipendenti e indotto ammontano a circa 1500 lavoratori;

le ragioni della succitata dichiarazione di fallimento vanno rintracciate nell'emissione da parte della società di certificati obbligazionari al di fuori delle procedure previste dalla normativa vigente e non in linea con i limiti sanciti dall'autorizzazione della CONSOB;

malgrado quanto sancito dall'articolo 2412 del codice civile, che dispone che «la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato» - nel caso di specie pari a 45 milioni di euro - la Deiulemar avrebbe emesso certificati per un ammontare pari a 684.513.967 milioni di euro, con un debito obbligazionario regolare a bilancio alla data del 31 dicembre 2010, di 40.392.000 milioni di euro;

i suddetti debiti - evidenziati anche a seguito del censimento di ricognizione del debito effettuato dalla società Deiulemar nel febbraio-marzo 2012 - sommati a quelli già presenti in bilancio - aggiornati ad aprile 2012 - lasciano emergere un patrimonio netto negativo pari a 858.877.901,15 milioni di euro;

in virtù del conclamato stato di insolvenza della società, il tribunale ha inteso procedere con la sentenza fallimentare citata, evidenziando che la società «avrebbe incamerato capitale di prestito in misura decisamente superiore a quello consentito (e deliberato) dai limiti di legge (...) riversando sostanzialmente sui mutuanti il rischio di impresa, sì violando la ratio legis tesa ad evitare che una società emetta obbligazioni per un ammontare di gran lunga superiore alla propria consistenza patrimoniale»;

come evidenziato dalla suddetta sentenza, il denaro versato e non rientrante nella somma deliberata per emissione del prestito obbligazionario non è però confluito nelle casse della società e quindi non è stato riportato nei relativi libri sociali, secondo una dinamica illecita che avrebbe condotto al passaggio di ingenti risorse dalla società Deiulemar ad altre società consorelle costituitesi nel corso degli ultimi dieci anni;

come si legge nell'ordinanza applicativa di misure cautelari custodiali emessa nel luglio 2012 nei confronti dei vertici della compagnia di navigazione, già a partire dal 2004 la società aveva avviato una frenetica riorganizzazione aziendale che avrebbe poi condotto alla costituzione di una «pletora di società italiane ed estere tutte variamente riconducibili ai soci fondatori o alla cosiddetta seconda generazione», che hanno assolto ad una pluralità di fini illeciti, come la distrazione dal patrimonio dalla compagnia di navigazione dei più importanti asset societari, la pianificazione di un complesso sistema di elusione delle imposte sui redditi e la realizzazione di un «passaggio generazionale» della società medesima dai soci fondatori ai loro eredi senza soggiacere al pagamento dell'imposta di successione;

stando ai dati a disposizione degli interroganti risulterebbero circa 13.000 i sottoscrittori di obbligazioni illecite, piccoli risparmiatori del tutto ignari del carattere irregolare dei certificati, essendo stati emessi sotto autorizzazione della Consob;

inoltre, a sostegno dello stato di salute finanziaria della società Deiulemar vi erano anche i bilanci della stessa, depositati con certificazione della società di revisione KPMG;

paradossalmente, gli enti preposti alla vigilanza delle compagnie emittenti erano già a conoscenza dei comportamenti «anomali» della società di navigazione: infatti, in data 23 maggio 2012 il Governo, nel riscontrare ad un atto di sindacato ispettivo sulla medesima materia evidenziava che «dal 2000 la società Deiulemar risulta essere stata sottoposta ad indagini giudiziarie per abusivo esercizio dell'attività finanziaria a seguito dell'emissione di prestiti obbligazionari» e che «nel 2002 la Banca d'Italia ha inviato all'autorità giudiziaria una segnalazione ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, denunciando l'anomalo volume dei prestiti obbligazionari iscritti a bilancio negli esercizi 1999 e 2000»;

la condotta anomala della società è emersa in maniera chiara con il prosieguo delle indagini, infatti, come evidenziato dal dottor Raffaele Marino, procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata, nel 2005 vi è stata una «spoliazione dell'azienda da parte delle tre famiglie, quando ormai il debito si era consolidato e non più estinguibile. Infatti, in quell'anno la Deiulemar compagnia di navigazione spa cedette quasi interamente la flotta di proprietà alla nascente Deiulemar shipping spa, così depauperando il proprio patrimonio e contestualmente evitando che utili futuri potessero restare in società, dove oramai il dissesto finanziario era conclamato»;

alla luce delle indagini condotte con il passaggio delle risorse dalla società principale, la Deiulemar compagnia di navigazione, l'utile prodotto dalle navi distratte è stato dirottato all'estero attraverso società lussemburghesi e successivamente attraverso alcuni trust di diritto estero;

gli obbligazionisti della Deiulemar, in buona parte piccoli risparmiatori residenti della città di Torre del Greco e in zone limitrofe, risultano essere le vere vittime del descritto sistema di illecito: la dichiarazione di fallimento della suddetta società ha di fatto bloccato ogni dinamica di recupero dei prestiti, che rischiano allo stato attuale di non essere più rimborsati, creando una vera e propria impasse di tipo socio-economico;

malgrado quanto sancito dalla normativa comunitaria, segnatamente dalla direttiva 97/9/CE in materia di riconoscimento di sistemi di indennizzo agli investitori, la normativa di recepimento italiana presenta su questo versante ad avviso degli interroganti molteplici lacune, in merito alle quali appare opportuno operare degli interventi;

nello specifico la citata difettiva europea reputa «essenziale che esista in ogni Stato membro un sistema di indennizzo degli investitori che offra una garanzia minima armonizzata di tutela almeno per i piccoli investitori, in caso di incapacità d di un'impresa di investimento di far fronte ai suoi obblighi nei confronti dei clienti investitori»;

di contro, la normativa italiana, con l'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, istituisce un fondo finalizzato ad indennizzare i risparmiatori «rimasti vittime di frodi finanziarie», limitando di fatto la portata risarcitoria del fondo rispetto a quanto delineato dalla normativa europea;

nel caso di mancata sussistenza di una frode, ma di insolvenza dell'impresa di investimento i risparmiatori - alla luce della normativa vigente - non potrebbero accedere al beneficio della copertura offerta dal sistema di indennizzo;

a tale criticità si aggiunge il fatto che l'attuale configurazione del fondo non consente l'adesione delle imprese di investimento allo stesso, limitando pertanto l'approdo di risorse a questo alle fattispecie contemplate dal comma 345 del medesimo articolo della succitata legge;

sarebbe pertanto auspicabile procedere con un'implementazione delle funzionalità del fondo di indennizzo dei risparmiatori attraverso l'istituzione di un fondo di garanzia per vittime di frodi finanziarie in caso di procedure concorsuali che possa erogare adeguati indennizzi alle vittime di frodi finanziarie in cui la società emittente è fallita, come nel noto caso della suddetta compagnia di navigazione -:

di quali elementi disponga il Governo sulla vicenda descritta in premessa e se intenda assumere iniziative normative al fine di garantire ogni opportuna forma di assistenza e ristoro ai risparmiatori direttamente coinvolti nella medesima. (5-08386)