ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08377

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 713 del 05/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: TURCO LIVIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/11/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MIOTTO ANNA MARGHERITA PARTITO DEMOCRATICO 06/11/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 05/11/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/11/2012

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 06/11/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08377
presentata da
LIVIA TURCO
lunedì 5 novembre 2012, seduta n.713

LIVIA TURCO e MIOTTO. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

con decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» (cosiddetta «spending review»), al Titolo III «Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria», sono state dettate, all'articolo 15, tra l'altro, «Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica»;

la disciplina di revisione della spesa sanitaria, su singoli territori regionali e provinciali (anche di competenza di singole aziende sanitarie provinciali), registra difformità di interpretazioni e di applicazioni, ovvero dubbi interpretativi, circa l'individuazione esatta dei servizi di salute effettivamente destinatari della riduzione della spesa;

in particolare, forti dubbi interpretativi e disomogenee applicazioni della norma riguardano servizi di salute erogati a persone con disabilità certificata (anche gravi), quali le prestazioni riabilitative onnicomprensive rivolte a persone con disabilità complesse ed erogate dai centri di riabilitazione ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 833 del 1978;

ciò determina criticità all'utenza con fragilità, alle organizzazioni associative di familiari nonchè agli erogatori dei servizi: mentre gli uni, infatti, abbisognano di erogazione di servizi con continuità e qualità; gli altri, devono beneficiare di tariffe adeguate ai costi vivi sostenuti ed al rispetto degli standard strutturali, organizzativi, tecnologici e di personale imposti dallo Stato; si tratta di preoccupazioni che trovano fondamento, tra l'altro, nei già cospicui sacrifici posto dal settore sanitario, visto che molte regioni italiane hanno posto in essere «piani di rientro e di riqualificazione della spesa sanitaria», con riduzioni di spesa anche per i servizi di salute erogati a persone con disabilità complessa certificata;

la previsione di cui all'articolo 15, comma 13, lettera a), della cosiddetta «spending review», riferendosi genericamente alla riduzione del 5 per cento degli «importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi», ha indotto talune amministrazioni a ritenere che qualunque tipologia di servizio di salute erogata da enti privati accreditati potrà subire la riduzione indicata e, fra questi, eventualmente anche quelli erogati alle persone con disabilità complessa che beneficiano di servizi di riabilitazione ex articolo 26 della legge n. 833 del 1978;

di converso, invece, l'articolo 15, al comma 14 - ad avviso dell'interrogante chiaramente - disciplina ed individua i servizi di salute alla persona che subiscono una riduzione di spesa (escludendo da ciò i centri di riabilitazione ex articolo 26 della legge n. 833 del 1978), laddove espressamente prevede che: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014»;

si ritiene, pertanto che il disposto dell'articolo 15, comma 14, facendo espresso riferimento alle riduzioni ivi indicate per le sole prestazioni «...sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoria e per l'assistenza ospedaliera», consente di non dubitare - e quindi di confermare alle regioni ed alle aziende sanitarie provinciali - che nessuna riduzione di spesa è stata posta (e, diversamente, ad avviso dell'interrogante, sarebbe atto illegittimo) a discapito dei servizi di riabilitazione erogati ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 833 del 1978 alle persone con disabilità complessa certificata -:

se trovi conferma che il disposto normativo di riduzione della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati si applica limitatamente ai servizi di «assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera», esclusi pertanto i servizi di riabilitazione onnicomprensiva ex articolo 26 della legge n. 833 del 1978 nonchè tutti i servizi sanitari e socio-sanitari erogati in maniera diretta ed esclusiva a persone con disabilità complessa certificata;

se non si ritenga opportuno, onde evitare dispendio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e possibili costi aggiuntivi eventualmente determinati dal potenziale contenzioso tra cittadini ed enti e/o tra enti erogatori dei servizi e pubblica amministrazione, assumere ogni iniziativa di competenza, anche per mezzo di una nota ministeriale esplicativa su quanto sopra richiesto alle regioni ed alle aziende sanitarie provinciali. (5-08377)