DI PIETRO, PALADINI, ANIELLO FORMISANO, MONAI e CIMADORO. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:
i lavoratori ex Alitalia LAI posti in cassa integrazione/mobilità secondo gli accordi convenuti a seguito della liquidazione della compagnia di bandiera italiana usufruiscono di ammortizzatori sociali come definito dalla legge n. 291 del 2004 e dalla legge n. 166 del 2008;
il periodo di cassa integrazione si concluderà il 12 ottobre 2012, cui farà seguito il periodo di tre anni di mobilità;
in particolare, per il personale di condotta, non sussistendo concrete opportunità di lavoro nel nostro Paese - ferma restando la necessità di mantenere in validità licenze di volo e abilitazioni e soprattutto di effettuare un adeguato allenamento e aggiornamento sull'aeromobile d'appartenenza al fine essenziale di poter conservare la propria capacità di collocamento nel mercato del lavoro - l'opzione offerta dalle compagnie straniere risulta essere la più consistente e praticabile nella prassi consolidata di contratti a tempo determinato;
la tipologia dei contratti offerti all'estero consente quanto meno di mantenere in essere la currency tecnico-professionale;
il lavoratore impiegatosi all'estero deve comunque dare opportuno preavviso al fine di interrompere opportunamente la corresponsione della retribuzione di cassa integrazioni guadagni straordinaria e mobilità, con un conseguente alleggerimento dei costi di welfare;
stanti le vigenti disposizioni che regolano l'impiego di lavoratori in mobilità (legge n. 223 del 1991), ai lavoratori del comparto del trasporto aereo, nella fattispecie facenti parte di personale navigante, in applicazione della specifica normativa (circolare INPS n. 94 dell'8 luglio 2011) qualora impiegati anche temporaneamente al di fuori del territorio nazionale, presso compagnie aeree comunitarie ed extracomunitarie, «il trattamento di mobilità - giustamente sospeso nel periodo di impiego a tempo determinato - non è più erogabile» al termine del periodo di impiego all'estero differentemente da quanto previsto per i lavoratori temporaneamente impiegati nel territorio nazionale cui viene invece concesso il rientro in mobilità -:
se il Governo non ritenga opportuno intervenire presso l'ente regolatore (INPS) affinché venga opportunamente corretta l'interpretazione fornita attraverso la circolare n. 94 dell'8 luglio 2011, capo A), normativa, capoversi 8 e 11, al fine di consentire al personale navigante di potersi rioccupare all'estero senza le penalizzazioni che da detta interpretazione immotivatamente derivano. (5-08368)