FUGATTI, COMAROLI, FORCOLIN, MONTAGNOLI e BITONCI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
il comma 9 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto il nuovo strumento del reclamo e della mediazione per le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate di valore non superiore a 20.000 euro; tale reclamo «può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa»; tale nuovo istituto opera con riferimento agli atti notificati a decorrere dal 1
o aprile 2012;
lo stesso articolo 39, comma 12, introduce la possibilità di definire le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro, di cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio; tale definizione è motivata proprio dal fatto di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e concentrare le risorse, umane ed amministrative, sulla gestione del nuovo istituto del «reclamo e della mediazione»;
dal combinato disposto delle due norme, emerge un periodo di «vuoto», dal 1
o gennaio 2012 al 31 marzo 2012, per il quale i contribuenti che si sono visti notificare un atto durante questi tre mesi, oppure che si sono visti notificare un atto prima del 31 dicembre 2011 ma tale atto non risulta pendente dinanzi alla commissione tributaria alla medesima data, non possono accedere nè alla definizione agevolata, nè al reclamo con proposta di mediazione;
appare utile per molti contribuenti definire con l'Agenzia delle entrate le piccole controversie, senza affrontare i tempi e le spese del contenzioso tributario e sarebbe pertanto opportuno consentire ai contribuenti che hanno ricevuto notifiche nel periodo di vuoto o che, pur avendo ricevuto notifica prima del 31 dicembre 2011, non avevano procedimenti tributari pendenti alla stessa data, di accedere alla definizione -:
se il Governo intenda consentire ai contribuenti che hanno ricevuto notifiche di atti nel periodo dal 1
o gennaio al 31 marzo 2012 o che, avendo ricevuto notifica prima del 31 dicembre 2011, non avevano pendenze in commissione tributaria alla stessa data e che non hanno presentato domanda di definizione entro il 31 marzo 2012, di accedere, previa congrua riapertura dei termini, alla definizione delle liti fiscali introdotta con il decreto-legge n. 98 del 2011. (5-08180)