ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08166

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 706 del 18/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/10/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08166
presentata da
MANUELA GHIZZONI
giovedì 18 ottobre 2012, seduta n.706

GHIZZONI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:


dopo il drammatico e devastante terremoto del 20 e del 29 maggio con decreto ministeriale 1o giugno 2012, è stato disposto per le zone colpite (le province di Modena, Ferrara, Bologna, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo) la sospensione, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, «(...) dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione»;

il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, all'articolo 8, ha poi provveduto ad estendere le misure di copertura in favore dei cittadini residenti nelle zone del sisma, attraverso la sospensione degli obblighi accessori o complementari rispetto a quelli tributari mentre, l'articolo 67-septies del decreto-legge n. 83 del 2012 ha esteso tali applicazioni ai comuni di Ferrara e di Mantova e inserito altri comuni analiticamente elencati nello stesso articolo, solo per quei casi in cui fosse comprovato il nesso di causalità tra l'evento sismico ed i danni subiti;

con riferimento agli obblighi del sostituto d'imposta sono venuti a determinarsi dubbi applicativi in seguito alla nota pubblicata il 16 agosto scorso sul sito dell'Agenzia delle entrate nella quale è stato specificato che «dal punto di vista oggettivo, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non include l'effettuazione e il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta»;

sulla base di tale nota, per timore di incorrere in sanzioni e interessi, i sostituti hanno provveduto tempestivamente a ripristinare le trattenute Irpef e a procedere al recupero delle ritenute fiscali sospese attraverso un'unica «soluzione»;

a parere dell'interrogante il legislatore, con l'approvazione delle succitate norme e in particolare con la conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ha inteso fuor di dubbio disporre la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari prevedendo che non venissero effettuate e quindi versate le ritenute da parte dei sostituti d'imposta;

a riguardo, infatti, la relazione tecnica allegata al decreto citato, riportando che «(...) la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al decreto ministeriale del 1o giugno sono regolarizzati entro il 30 novembre 2012 (...)» contempla di fatto anche i sostituti d'imposta;

l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, deliberato dal Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2012, che fissa al 16 dicembre il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono regolarizzare i versamenti tributari e contributivi dovuti (senza applicazione di sanzioni), prevede altresì che i sostituti possano recuperare dai sostituiti le somme dovute a causa della sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, mensilmente e nel limite del quinto dello stipendio; tale disposizione, considera quindi indebita, - a parere dell'interrogante in difformità dall'intento del legislativo - la condotta di quei soggetti che in qualità di sostituti di imposta hanno omesso di effettuare le trattenute ed i versamenti;

l'articolo 11, comma 6, del citato decreto n. 174 prevede, per i titolari di reddito d'impresa, la possibilità di corrispondervi attraverso finanziamenti bancari, per la durata di due anni, concessi dalla Cassa depositi e prestiti e garantiti dallo Stato;

a riguardo, va ricordato, tra l'altro, che, per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), nel disporre, all'articolo 33, comma 28, la ripresa della riscossione dei contributi sospesi a decorrere dal mese di gennaio 2012, ha introdotto un regime agevolato per il versamento da effettuare «senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo» e che «l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento»;

tra le ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate di cui al decreto n. 174 risultano assenti interventi, come ad esempio misure di rateizzazione e di sconto sull'importo, volti a contenere le condizioni di disagio createsi nelle zone coinvolte dal sisma nell'assolvimento degli oneri erariali;

la mancanza di una circolare illustrativa finalizzata ad una corretta applicazione delle norme richiamate ha di fatto giustificato qualsiasi tipo di azione e sta generando delle situazioni che alimentano grande confusione e rallentano la ripresa; a titolo di esempio, e a conoscenza di alcune aziende presenti nel territorio colpito alle quali l'Inail ha bloccato l'emissione del modello Durc (oggi fondamentale per la positiva risoluzione di qualsiasi trattativa lavorativa ed economica) in quanto non riconosce la sospensione del versamento delle rate dell'autoliquidazione «perché la sede legale e operativa dell'azienda non risiede nel cratere sismico» contraddicendo palesemente quanto contenuto nella circolare emanata dallo stesso ente del 15 giugno 2012, n. 28, dove si riporta testualmente «(...) L'articolo 8, comma 1, punto 1), del decreto-legge n. 74 del 2012 dispone la sospensione dal 20 maggio 2012 fino al 30 settembre 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Per effetto del combinato disposto della citata norma con il decreto MEF del 1o giugno 2012, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti si applica ai soggetti - persone fisiche e giuridiche - operanti alla data del 20 maggio 2012, nei comuni indicati nell'allegato 1 del decreto ministeriale stesso (...)»;

un altro esempio è dato da una azienda appartenente al settore dell'edilizia alla quale è stata recapitata la circolare minatoria emessa dalla cassa edili di Modena dove le viene intimata «la ripresa dei versamenti dal 1o ottobre e il versamento a saldo di quanto calcolato e non versato in un'unica rata entro la stessa data»;

l'impegno più volte espresso dal Governo di prorogare la sospensione almeno fino al 30 giugno del 2013, per chi si trovi in situazioni di difficile recupero, non ha avuto ancora nessuna applicazione -:

se i Ministri interrogati non ritengano urgente assicurare una puntuale e capillare informazione perché sia precisato in modo univoco il novero dei soggetti interessati a più diversi profili dalla norma di sospensione;

per evidenti ragioni di equità, se non si ritenga opportuno assumere iniziative per applicare, anche nei confronti delle persone fisiche l'equivalente metodo di riscossione e di agevolazioni previste per i terremotati dell'Abruzzo anche mediante misure di rateizzazione e di sconto degli oneri erariali;

se non ritenga altresì dare seguito alla volontà più volte espressa di prorogare la sospensione almeno fino al 30 giugno del 2013 per chi si trovi in situazioni ancora di difficile recupero.
(5-08166)