ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08163

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 706 del 18/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: SCHIRRU AMALIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2012
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2012
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2012
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2012
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2012
RAMPI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08163
presentata da
AMALIA SCHIRRU
giovedì 18 ottobre 2012, seduta n.706

SCHIRRU, VILLECCO CALIPARI, BOCCUZZI, GNECCHI, CODURELLI, BELLANOVA e RAMPI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

nel decreto-legge di stabilità 2013 (articolo 12, comma 17) si conferma l'abrogazione della esenzione IRPEF per le pensioni di guerra e le relative indennità;

saranno sottoposte ad imposizione IRPEF le pensioni nel caso in cui il titolare possieda un reddito superiore ai 15.000 euro l'anno;

tale disposizione appare di dubbia legittimità in quanto in apparente contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione italiana, in particolare con quest'ultimo che afferma come «Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività»;

le pensioni di guerra, per espressa previsione normativa e come pacificamente riconosciuto in dottrina ed in giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 70 del 1999, sentenza n. 193 del 1994, sentenza n. 204 del 1992, sentenza n. 566 del 1989, sentenza n. 387 del 1989) non hanno natura reddituale, né assistenziale, e pertanto non possono essere sottoposte a tassazione;

l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 stabilisce, infatti, che «La pensione, assegno o indennità di guerra ... costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà, da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto»;

l'articolo 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 261 del 1991, prevede conseguentemente che «Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità ... per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito»;

tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali;

sotto questo ulteriore aspetto si profilerebbe una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

si va così ad infierire dopo quasi settant'anni su una categoria di cittadini che già ha offerto un enorme sacrificio fisico e morale per il Paese;

è di fatto irrilevante l'introito a favore dell'Erario di tale provvedimento, dato l'esiguo numero delle pensioni di guerra che verrebbero interessate -:

come il Ministro interrogato ritenga di intervenire urgentemente per promuovere l'abrogazione la norma citata che porta tratti di dubbia costituzionalità ed iniquità sociale, in considerazione di una categoria che già sopporta quotidianamente il sacrificio di una quotidianità afflitta a menomazioni anche gravi.(5-08163)