ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08161

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 706 del 18/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: MESSINA IGNAZIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 18/10/2012


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 18/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08161
presentata da
IGNAZIO MESSINA
giovedì 18 ottobre 2012, seduta n.706

MESSINA. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

la legge n. 488 del 1992 nasce quale strumento incentivante degli investimenti nel Mezzogiorno e nelle aree depresse, in prosecuzione delle norme avviate negli anni cinquanta con la Cassa del Mezzogiorno e successivamente con la legge n. 64 del 1986;

dal 2007 però il Governo italiano si è orientato verso altre forme di incentivi e la legge non è stata più rifinanziata, tuttavia risultano ancora numerose le aziende assegnatarie di contributi in fase di svolgimento di programmi di sviluppo. Per conseguire la definitiva chiusura di tali procedure il Governo, con il decreto-legge 22 giugno 2012 n 83, articolo 29 comma 2, ha avviato un procedimento straordinario per accertare la decadenza dai benefici delle suddette aziende con un'istruttoria, a parere dell'interrogante, veloce e sommaria che non distingue tra vizi formali e sostanziali rischiando di danneggiare centinaia di aziende e di provocare così un risultato esattamente contrario agii obiettivi ultimi di sviluppo economico a cui mira il decreto;

il suddetto articolo, al comma 2, dispone infatti la revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria per tutte quelle imprese che, alla data di entrata in vigore della norma, non avevano avanzato alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma agevolato;

a parere dell'interrogante, il provvedimento risulta approssimativo poiché si tratta di programmi articolati, che hanno impegnato per anni aziende, peraltro quasi tutte in difficoltà per la crisi economica. Il meccanismo di agevolazione della legge n. 488 del 1992 prevedeva numerosi adempimenti: l'azienda presentava alla banca concessionaria un progetto seguendo gli schemi dettati dalla norma e dai regolamenti e, ai fini della graduatoria, il progetto doveva prevedere il rispetto di numerosi indicatori quali l'immissione di capitale da parte dei soci, assunzione di personale, rispetto dei tempi, e altro;

nell'ipotesi di inserimento in graduatoria, l'azienda avviava il suo progetto chiedendo al Ministero, dietro la fornitura di adeguate garanzie (normalmente fideiussioni bancarie e/o assicurative), degli acconti per stati di avanzamento dei lavori. Veniva per questo rilasciato un decreto provvisorio;

durante lo svolgimento e a chiusura dei progetto l'azienda veniva sottoposta a numerosi e severi controlli sia da parte della banca concessionaria che direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, con valutazioni di merito sia sotto il profilo tecnico che amministrativo-finanziario. I controlli prevedevano tra l'altro la verifica dei rispetto rigido e puntuale di tutti i parametri/indicatori stabiliti nel progetto e solo alla fine di tali riscontri veniva rilasciato il decreto che attestava la definitiva concessione del beneficio finanziario. Il meccanismo richiedeva sostanzialmente sforzi enormi da parte delle aziende per riuscire a completare il processo entro i termini, per il rispetto dei parametri dichiarati in sede di istanza e per la gestione della parte burocratico amministrativa per la quale era sempre richiesta l'assistenza di consulenti esterni specializzati;

in base alla suddetta norma, il Ministero dello sviluppo economico, senza tenere in alcuna considerazione dette difficoltà e ignorando l'impatto economico, sociale e occupazionale degli interventi, ha emanato 6 decreti di revoca dai benefici che coinvolgono ai momento ben 522 aziende per un importo totale di euro 422.841.822,41; tali provvedimenti che, in molti casi, vanno a rilevare delle irregolarità meramente formali, stanno compromettendo l'attività di centinaia di aziende che pur avendo completato gli investimenti e rispettato tutti gli impegni progettuali dovranno subire pignoramenti e procedure esecutive e non avranno alcuna possibilità di pagare le somme richieste essendosi peraltro le stesse, moltiplicate per via di interessi, aggi ed altro. Va considerato inoltre che anche le aziende che, nel tentativo di ottemperare al decreto e restituire gli importi, si rivolgeranno al sistema bancario avranno tutte le strade chiuse dalle segnalazioni in Banca d'Italia derivanti dal contenzioso e quindi, pur avendone la volontà, non potranno che essere dichiarate fallite;

in definitiva, tutte le aziende coinvolte, spesso già in difficoltà per effetto della nota crisi economica, in assenza di provvedimenti, non potranno che fallire in breve tempo con ricadute a catena sull'indotto e sulle famiglie che verranno toccate dai licenziamenti (solo per le aziende oggi avocate si stima una perdita di circa 20.000 posti di lavoro);

il Governo inoltre con l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 ha contribuito a generare una questione di legittimità che potrebbe produrre una serie di contenziosi con le aziende. Infatti, con il suddetto passaggio del decreto, in considerazione della grave crisi economica, opportunamente si riconosce la necessità di evitare provvedimenti di revoca allentando le rigide maglie di valutazione previste dalla legge n. 488 del 1992 e prevedendo in particolare che le aziende non siano tenute al rispetto degli obblighi derivanti dai calcolo degli indicatori per la formazione delle graduatorie;

con l'ultimo capoverso del suddetto comma 1 però, viene specificato che sono fatti salvi i provvedimenti già adottati, restringendo così il beneficio alle sole aziende che, per un mero caso fortuito ed essenzialmente per lentezza burocratica, non avevano ancora ricevuto notifica di revoca al momento della pubblicazione del decreto. In pratica, con questa norma, un gruppo di aziende inizialmente tutte sullo stesso piano è stato suddiviso, senza alcuna valutazione di merito, in aziende fortunate che grazie alla lentezza della pubblica amministrazione beneficeranno di contributi e, come ci auguriamo, sopravvivranno e in un secondo gruppo di aziende che, con molta probabilità, falliranno, creando una evidente ed inopinabile disparità di trattamento -:

in considerazione di quanto sopra esposto, cosa intenda fare il Ministro per evitare il rischio che i provvedimenti di revoca in corso portino le centinaia di aziende interessate al fallimento e finiscano per scardinare il tessuto produttivo in cui sono inserite generando disoccupazione e decrescita e come intenda provvedere per evitare contenziosi e sanare il vulnus legislativo creato dall'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 29 che, facendo salvi i provvedimenti già adottati, crea una disparità tra aziende che potrebbe configurarsi come un aiuto di Stato, passibile di falsare la libera concorrenza.(5-08161)