ZAMPA, ZACCARIA, DE TORRE, FIANO e CODURELLI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:
tra il 3 e il 6 luglio 2012 il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Nils Muižnieks si è recato in visita in Italia;
il commissario ha espresso preoccupazione per le condizioni in cui versano le persone in stato di detenzione amministrativa presso i centri di espulsione e identificazione (CIE), che non sono stati adeguati in seguito alla proroga della durata massima della detenzione da tre a diciotto mesi, segnalando inoltre alle autorità italiane il rischio di un'ulteriore peggioramento dello status quo a causa dei tagli di bilancio. C'è infatti il rischio che possano instaurarsi condizioni al di sotto degli standard per quanto riguarda la vita quotidiana nei centri di espulsione e identificazione nonché il sovraffollamento;
secondo il rapporto stilato a seguito della visita in Italia, un serio motivo di preoccupazione riguarda la capacità dei centri di espulsione e identificazione di rispondere alle esigenze di una popolazione veramente eterogenea di detenuti amministrativi. Essendo la maggior parte degli uomini trattenuti in tali centri ex detenuti, le autorità italiane, dovrebbero a detta del commissario, portare a termine le procedure d'identificazione di queste persone prima che abbiano finito di scontarvi la pena. Sempre nel rapporto il commissario, in conformità alle relative norme del Consiglio d'Europa, ha esortato le autorità italiane a eliminare gradualmente la pratica della detenzione amministrativa dei migranti irregolari in strutture simil-carcerarie, favorendo piuttosto misure alternative più idonee, e a promuovere il ricorso ai programmi di rimpatrio volontario;
durante la visita, il commissario ha avuto modo di recarsi presso il centro di espulsione e identificazione di Ponte Galeria, nei pressi di Roma ed in base alle informazioni fornite dal personale, e segnala che la grande maggioranza dei detenuti amministrativi assume farmaci per alleviare l'ansia ed i disturbi psicologici;
il rappresentante della prefettura ha confermato al commissario che non esiste un regolamento interno emanato dal Ministero dell'interno. Ciò potrebbe spiegare la variabilità segnalata delle norme e dei costi nelle differenti strutture, nonché i cambiamenti intervenuti nel tempo nel regime applicato, ad esempio per l'accesso delle relative organizzazioni non governative alle persone trattenute, nonché per l'accesso consentito ai giornalisti;
un altro problema evidenziato nel rapporto del 2011 riguarda il fatto che in alcune circostanze è possibile trattenere anche i richiedenti asilo nei centri di espulsione e identificazione, ad esempio nel caso in cui siano colpiti da un ordine di espulsione dal territorio italiano, siano stati condannati per determinate fattispecie di reato, o laddove esistano seri motivi di ritenere che abbiano commesso reati di particolare gravità elencati nella convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati;
i tempi necessari per l'espletamento del processo d'identificazione dipendono, per lo più, dalla cooperazione assicurata dai consolati e, pertanto, sono soggetti a una forte variabilità;
secondo il commissario la proroga a diciotto mesi del termine massimo di trattenimento nei centri di espulsione e identificazione solleva una serie preoccupazioni in tema di diritti umani, soprattutto per l'assenza di una corrispondente modifica delle strutture e delle procedure (per esempio, il controllo giurisdizionale affidato al giudice di pace), che erano state concepite per un periodo di due mesi. Si perpetrava in tal modo una limitazione della libertà personale assimilabile a quella riscontrata in un regime carcerario chiuso, nonostante non abbiano commesso alcun reato o abbiano già scontato la pena in carcere -:
se non ritenga doveroso applicare la risoluzione 1637 (2008) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, affinché «sia progressivamente proscritta la detenzione amministrativa dei migranti in situazione irregolare e del richiedente asilo», la detenzione «sia eseguita solo se strettamente necessaria e laddove non vi sia un'adeguata alternativa e, comunque, per un termine quanto più breve possibile», e sia promosso il ricorso a programmi di rimpatrio volontario assistito con il sostegno dell'OIM;
se sia in grado di assicurare che la domanda d'asilo dei detenuti amministrativi sia registrata senza indugio, e che il richiedente abbia accesso alle informazioni che si riferiscono alla procedura di asilo, nonché a un'adeguata assistenza legale. (5-08152)