CAUSI, FLUVI e FONTANELLI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituisce, a decorrere dal 1
o gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
la norma è volta a risolvere la questione della natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte dei servizi di smaltimento dei rifiuti - che assume rilevanza con particolare riferimento all'obbligo di assoggettare o meno le somme all'imposta sul valore aggiunto (IVA) - e che è stata oggetto di diverse interpretazioni e di un ampio contenzioso, sul quale si è pronunciata anche la Corte costituzionale;
il citato tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è istituito a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
a norma del comma 29 e seguenti del predetto articolo 14 del decreto-legge n. 201, i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, che è riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
conseguentemente, i comuni che optano per l'adozione del sistema tariffario avente natura corrispettiva, applicheranno il tributo limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili;
l'opzione data ai comuni comporterebbe alcune difficoltà di gestione della riscossione del tributo, in quanto la componente sui rifiuti sarebbe gestita e riscossa dai gestori dei servizi, mentre la componente sui servizi indivisibili sarebbe gestita e riscossa dai comuni;
in ragione di questo sdoppiamento, mentre i comuni si troverebbero probabilmente ad affrontare ulteriori costi legati al servizio di riscossione - con ulteriore pregiudizio delle già precarie finanze locali -, al contempo, è verosimile che molte società che gestiscono il servizio si troverebbero ad affrontare esuberi del personale;
affidare la gestione del tributo e della tariffa a soggetti differenti determinerebbe una duplicazione di costi che ricadrebbero sulla comunità, senza considerare poi che i contribuenti sarebbero tenuti anche a fare due differenti dichiarazioni con separati versamenti -:
quale sia l'orientamento del Ministro in merito alle considerazioni espresse in premessa e quali iniziative di carattere normativo intenda assumere per porre rimedio alle difficoltà che i contribuenti si troverebbero ad affrontare per lo sdoppiamento della gestione del tributo comunale sui rifiuti e della quota-parte commisurata alla tariffa avente natura di corrispettivo. (5-08140)