LO MONTE, BRUGGER e ZELLER. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
le prestazioni pubblicitarie eseguite nei confronti di un soggetto passivo stabilito in altro Stato comunitario sono rilevanti, ai fini dell'IVA, nello Stato del committente, sia in base alla normativa attualmente in vigore, a norma dell'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, sia in base a quella vigente fino al 31 dicembre 2009, prima cioè della riforma;
come ribadito dalla costante e uniforme giurisprudenza comunitaria in materia (ex multis, la sentenza 27 novembre 2011, C-530/09, causa «Inter-Mark»), il concetto di «prestazione pubblicitaria» vale per ogni operazione che faccia parte in termini indissociabili di una campagna pubblicitaria, inclusa la realizzazione di beni e servizi utilizzati nell'ambito di una determinata pubblicità;
alle stesse conclusioni si deve pervenire, pertanto, per una società non stabilita, specializzata nell'organizzazione di eventi pubblicitari e promozionali che, su incarico di una società automobilistica comunitaria non stabilita, ha organizzato nel 2009, quindi prima della riforma e sulla base di un contratto unitario, eventi pubblicitari riguardanti il lancio di un nuovo modello per automobili in note località turistiche italiane;
ai fini dell'esecuzione di tale contratto, sono stati effettuati acquisti di servizi di accoglienza, di ristorazione, di sorveglianza e di quant'altro si è reso necessario per la realizzazione degli eventi in questione, e posti in essere contratti di locazione di apposite strutture;
la società ha chiesto il rimborso dell'IVA pagata in Italia per gli acquisti di beni e servizi sopra indicati;
l'amministrazione ritiene che il rimborso dell'IVA non sia dovuto, in quanto gli acquisti in esame devono essere considerati singolarmente e, come tali, non possano essere qualificati unitariamente nell'ambito di prestazioni pubblicitarie, rappresentando piuttosto «altre operazioni» effettuate in Italia e, pertanto, sottoposte al diniego del rimborso dell'IVA, posto che, per il riaddebito dei costi delle prestazioni fornite, il committente comunitario avrebbe dovuto applicare il meccanismo dell'inversione contabile;
la predetta interpretazione è del tutto contraria ai princìpi della direttiva comunitaria in materia di IVA;
il diniego del rimborso, oltre ad arrecare un significativo danno economico alla società produttrice degli eventi, crea un grave danno di immagine al settore turistico-alberghiero e, più in generale, alla «location» Italia come sede di svolgimento di eventi pubblicitari e/o promozionali -:
se, nel caso di un soggetto passivo comunitario non stabilito che realizzi un evento pubblicitario per un committente comunitario non stabilito, ritenga che l'acquisto di beni e servizi effettuato in Italia comporti, ai sensi della normativa sopra richiamata, il diritto al rimborso dell'IVA, posto che la territorialità di detta prestazione si trova nel Paese del committente. (5-08139)