RAINIERI e NEGRO. -
Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- Per sapere - premesso che:
in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, il decreto legislativo n. 194 del 2008 disciplina le modalità di rifinanziamento degli stessi e stabilisce l'entità delle tariffe ponendole a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli;
il suddetto decreto legislativo esclude dall'ambito di applicazione delle norme relative al rifinanziamento dei controlli gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;
l'esclusione in parola, introdotta con la legge n. 96 del 2010, ha inteso agevolare l'imprenditore agricolo in considerazione dell'aleatorietà dell'esercizio della sua attività, dipendente da fattori esterni e ambientali difficilmente controllabili, ad avviso degli interroganti di fatto in contrasto con il disposto della norma comunitaria;
il regolamento n. (CE) 882/2004 dispone infatti l'obbligo per gli Stati membri di assicurare la riscossione di una tassa sui controlli relativi a tutte le attività di cui all'allegato IV, sezione A, e all'allegato V, sezione A, ovvero alle attività di macellazione e di sezionamento di capi di bestiame, di lavorazione della selvaggina, di produzione di latte e di produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e non ammette pertanto l'esonero tout court degli imprenditori agricoli dalla normativa recata dal decreto legislativo, come disposto con la legge n. 96 del 2010 che investe tutte le attività descritte dall'articolo 2135 del codice civile;
l'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, reintroduce l'applicazione agli imprenditori agricoli della tariffa per i controlli delle aziende sanitarie locali relativi alle attività di produzione primaria, limitando la sua esclusione a casi specificatamente previsti entro determinati limiti produttivi;
come si legge dalla relazione introduttiva al succitato decreto-legge la modifica del decreto legislativo n. 194 del 2008 si rende necessaria al fine di evitare di contravvenire all'obbligo comunitario sancito dall'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. (CE) 882/2204;
la modifica recata dalla legge n. 96 del 2010 pone tuttavia il problema della efficacia temporale dell'esclusione introdotta, posto che la norma è stata interpretata nel senso di operare dal luglio 2010, senza nessun effetto retroattivo e/o interpretativo;
se l'esenzione degli imprenditori agricoli, ex articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 194 del 2008 è illegittima alla luce della normativa europea, così come evidenziato nella relazione introduttiva al decreto-legge n. 158 del 2012 e nella norma correttiva da esso introdotta, lo Stato, al fine di evitare la procedura di infrazione, dovrebbe procedere al recupero di quanto non riscosso tra gli anni 2010-2012 -:
di quali ulteriori elementi disponga il Ministro in relazione a quanto espresso in premessa e se non ritenga urgente predisporre iniziative normative di chiara interpretazione, al fine di consentire alle regioni e alle dirigenze delle aziende sanitarie il proseguimento delle attività relative ai controlli ufficiali in materia di igiene e sicurezza alimentare. (5-08122)