ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08118

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 702 del 12/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: CAZZOLA GIULIANO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 12/10/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08118
presentata da
GIULIANO CAZZOLA
venerdì 12 ottobre 2012, seduta n.702

CAZZOLA. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:


da gennaio 2014 l'aliquota contributiva dovuta alla gestione separata Inps salirà gradualmente sino al 33,72 per cento nel 2018 per i collaboratori «esclusivi» e al 24 per cento quella dei collaboratori «non esclusivi»;


tale incremento contributivo, che è previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro n. 92/2012 che ha voluto equiparare la previdenza dei parasubordinati a quella dei subordinati (per i quali, ai fini pensionistici, si versa il 33 per cento all'Inps) produrrà un aumento dei contributi lasciando irrisolta la vera questione per i parasubordinati: l'accredito contributivo. Che è poi la vera «precarietà» che li continuerà a distinguere dai dipendenti;


ciò che contraddistingue le tre categorie di lavoratori - dipendenti, autonomi e parasubordinati - sono proprio le regole per l'accredito contributivo, poiché mentre per dipendenti e autonomi esiste un meccanismo che garantisce che a ogni giorno, settimana, mese o anno «di lavoro» corrisponda esattamente un giorno, settimana, mese o anno «di contributi», lo stesso meccanismo non opera nel caso dei contributi dovuti alla gestione separata. Questo meccanismo si chiama «minimale contributivo»: è l'importo minimo, al di sotto del quale non si possono calcolare i contributi da pagare;


per quanto riguarda la gestione separata Inps, infatti, i contributi sono calcolati e pagati sugli effettivi compensi dei lavoratori, senza alcun vincolo di importo minimo, mentre un «minimale» opera ai fini dell'accredito contributivo, nel senso che per avere l'accredito di un giorno, di un mese o di un anno di contributi utili ai fini della pensione è necessario che risulti pagato un tot preciso di contributi predeterminato per legge, guarda caso, proprio sul «minimale» (che è preso a prestito dalla categoria degli artigiani e commercianti);


per l'anno 2012 l'importo minimo di contributi che deve pagare il lavoratore Iscritto alla gestione separata per avere un anno o un mese di «accredito contributivo» è, rispettivamente, pari a euro 4.138,60 (4.031,10 ai fini pensionistici) e 344,88 (335,93 ai fini pensionistici) per chi paga l'aliquota del 27,72 per cento. Ciò significa che l'Inps, in presenza di versamenti contributivi per 4.140 euro, accredita un anno intero di contributi; mentre in presenza di versamenti inferiori a 4.139 euro, accredita tanti mesi quante volte l'importo di 344,88 euro entra nell'importo di contributi versati. In quest'ultimo caso, allora, diventa possibile che l'Inps, per un lavoratore che abbia lavorato un intero anno, accrediti meno di un anno di contributi ai fini della pensione. Ciò si traduce in una sperequazione di trattamento in quanto il collaboratore, pur avendo lavorato per un anno pieno, non ha la garanzia di avere accumulato un anno di «anzianità contributiva» che gli servirà per maturare i requisiti per andare in pensione. Ciò dipende dal fatto di aver guadagnato in misura tale da avergli permesso, indirettamente, di rispettare il versamento minimo di contributi;


tradotto in termini di compensi, per raggiungere il versamento minimo che permette di ottenere un anno di accredito di contributi, il lavoratore deve guadagnare almeno 14.930 euro (dati riferiti al 2012), ossia 1.245 euro mensili. In base a questo meccanismo, il collaboratore che guadagna la metà, ossia 622 euro al mese (7,465 euro l'anno), deve lavorare due anni per avere dall'Inps il riconoscimento di un anno di contributi utili ai fini dei requisiti per la pensione;


alla luce di quanto sopra dunque, l'aumento dell'aliquota contributiva della gestione separata non sembra porterà benefici alle condizioni dei lavoratori parasubordinati in modo tale da avvicinarli - come pure è stato sostenuto nelle relazioni accompagnatorie della riforma - alle tutele godute dai lavoratori dipendenti, ciò proprio in ragione dei fatto che non è stata corretta l'anomalia sull'accredito contributivo. Il risultato che si produrrà è che il collaboratore costerà di più, cioè ci sarà un aumento del costo del lavoro parasubordinato non solo alle imprese ma agli stessi lavoratori. Infatti quando (dal 2018) verrà raggiunta l'aliquota del 33,72 per cento, le imprese avranno subito un incremento del 4 per cento e i collaboratori del 2 per cento, con le prime che devono sopportare il 22,48 per cento dell'onere contributivo (cioè i due terzi di 33,72 per cento) e i secondi l'11,24 per cento (cioè un terzo di 33,72 per cento);


il rischio è che, soprattutto nel periodo di crisi attuale dove le aziende sono costrette a fare i conti con un mercato sempre più in contrazione i cui effetti si ripercuotono sulla disponibilità finanziaria destinata all'acquisizione di lavoro, l'aumento di aliquota contributiva potrebbe ritorcersi esclusivamente sui collaboratori con il doppio svantaggio di ridurre il compenso netto incassato (con il rischio che scenda al di sotto del livello minimo contributivo necessario) e conseguentemente si riduca il periodo di accredito contributivo utile per la pensione per effetto del meccanismi di calcolo operati dall'INPS per gli iscritti alla gestione separata. Quindi il lavoratore che avrà lavorato un anno rischia, ai fini dei requisiti per la pensione, di vedersi accantonato meno di un anno di contributi, con la conseguenza di vedere allontanare l'epoca di pensionamento -:


se il Ministro interrogato nell'ambito delle proprie prerogative, intenda - anche attraverso apposite iniziative normative - introdurre il «minimale contributivo» obbligatorio anche per i collaboratori «esclusivi» iscritti alla gestione separata dell'INPS, nonché introdurre per gli stessi eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, come previsto dall'articolo 24, comma 28, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento del conti pubblici». (5-08118)