ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08114

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 702 del 12/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: BENAMATI GIANLUCA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RAISI ENZO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 12/10/2012
CAZZOLA GIULIANO POPOLO DELLA LIBERTA' 12/10/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 12/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08114
presentata da
GIANLUCA BENAMATI
venerdì 12 ottobre 2012, seduta n.702

BENAMATI, RAISI e CAZZOLA. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

nel decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, si prevede la soppressione, tra l'altro, di tutte le sezioni distaccate di tribunale;

in tale decreto legislativo l'articolo 11 prevede che l'efficacia degli articoli 1-2-3-4-5-7 decorre dopo un anno dalla pubblicazione del decreto stesso;

l'articolo 9 prevede, nelle disposizioni transitorie, che le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del decreto e la data di efficacia di cui all'articolo 11 sono tenute presso i medesimi uffici, senza distinguere tra udienze fissate nei processi già sul ruolo e quelli di nuova iscrizione;

la semplice lettura del testo non pare lasciare spazio a dubbi: visto che l'articolo 1 ha efficacia dal settembre 2013 e che le udienze debbono continuare a tenersi sino a quella data presso l'ufficio soppresso, parrebbe acquisito che, fino alla data del settembre 2013, l'attività giudiziaria debba continuare con le modalità normali sino all'effettiva soppressione dell'ufficio;

vi sono invece indicazioni che in alcuni uffici centrali accorpanti (peraltro in numero esiguo) sono stati emanati decreti, a cura dei presidenti del tribunale accorpante, che prevedono una sorta di anticipato trasferimento di varie attività giurisdizionali delle sezioni distaccate ritenendo che, sino dal settembre 2012, tutte le cause di nuova iscrizione a ruolo, sia di cognizione ordinaria che di procedimenti cautelari, monitori o di sfratto, così come le nuove iscrizioni di affari di volontaria giurisdizione, debbano essere iscritti e le udienze tenute, presso la sede centrale del tribunale accorpante e non più presso la sezione distaccata;

sempre in tali decreti si prevede che dal 31 dicembre 2012 cesserebbe del tutto il ruolo della sezione distaccata relativo alle nuove iscrizioni;

i provvedimenti su indicati si giustificherebbero con un'interpretazione desunta dalla relazione ministeriale che ha preceduto l'emanazione del decreto legislativo;

un caso specifico è quello del recente decreto del presidente del tribunale di Bologna del 4 ottobre 2012 riguardante anche la sezione distaccata di Porretta Terme;

a conoscenza degli interroganti non risulta che tali iniziative siano conseguenza della emanazione di alcuna circolare in tal senso da parte del Ministero;

appare evidente che la mancanza di univoche indicazioni applicative può portare, e porterà, alla proliferazione di decisioni e applicazioni del decreto legislativo del tutto ineguali rispetto invece a situazioni aventi la medesima identità -:

se tutto quanto in premessa risponda al vero e quindi se la suindicata applicazione del decreto sia frutto di direttive e di interpretazione autentica del Ministero o di iniziative autonome svincolate da ogni obbligo normativo prese dai singoli dirigenti periferici delle strutture accorpanti e se non opportuno un intervento chiarificatore del Ministero che indichi con certezza quali debbano essere le modalità e i limiti di effettiva applicazione del decreto al fine di assicurare uniformità di trattamento.(5-08114)