ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08092

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 700 del 10/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRESSA GIANCLAUDIO PARTITO DEMOCRATICO 10/10/2012
FERRANTI DONATELLA PARTITO DEMOCRATICO 10/10/2012


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 10/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08092
presentata da
ROSA MARIA VILLECCO CALIPARI
mercoledì 10 ottobre 2012, seduta n.700

VILLECCO CALIPARI, BRESSA e FERRANTI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

gli articoli 16 e seguenti del decreto-legge n. 341 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, recante «Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia», la cui legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2001, disciplinano l'uso di strumenti tecnici di controllo a distanza dei soggetti condannati agli arresti domiciliari ovvero all'obbligo di dimora;

la Corte dei conti nella deliberazione n. 11/2012/G rileva che a partire dall'anno 2001, il Ministero dell'interno - mediante la stipula di contratti di noleggio con cinque diverse società, con Telecom spa per la componente rete e Finsiel per la componente applicativa - ha dato inizio ad una fase sperimentale, limitatamente alle province di Milano, Torino, Roma, Napoli e Catania con la disponibilità di 375 dispositivi di controllo remoto. Successivamente l'amministrazione del Ministero dell'interno ha dovuto ricercare una soluzione riferibile all'intero territorio nazionale e ha firmato il 26 febbraio 2003 una Convenzione con Telecom spa individuata come l'impresa maggiormente in grado, in quanto attiva su tutto il territorio nazionale, di realizzare la richiesta gestione unitaria del sistema dei braccialetti elettronici. Il 6 novembre 2003 è stato firmato un atto aggiuntivo alla citata convenzione con Telecom spa, avente oggetto sia il noleggio, l'installazione e l'assistenza di n. 400 dispositivi elettronici di controllo nei confronti di persone sottoposte alle misure cautelari e detentive per l'intero territorio nazionale, sia la predisposizione infrastrutturale e la gestione operativa della piattaforma tecnologica, che ne rappresentano di gran lunga la componente finanziariamente più onerosa;

la Corte dei conti nella deliberazione n. 11/2012/G sottolinea che nel periodo di vigenza degli accordi contrattuali, di oltre dieci anni complessivi, relativi alla fase sperimentale dei primi due anni e poi al successivo rapporto contrattuale con la Telecom spa il costo del sistema ha superato i dieci milioni annui. In particolare, per le prestazioni relative all'esecuzione dell'atto aggiuntivo con la Telecom spa del novembre 2003, l'amministrazione ha convenuto con Telecom spa, un importo, una tantum, di euro 8.641.000,00 (IVA esclusa) per l'attivazione del servizio ed un compenso annuo di euro 9.083.000,00 (IVA esclusa), in rate semestrali, pari, per 8 anni, fino al 2011, a euro 72.664.000,00, per un totale di euro 81.305.000,00;

la Corte dei conti nella deliberazione n. 11/2012/G sottolinea che pur dovendo tener presente il fondamento normativo costituito dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, è un dato di fatto incontestabile che la spesa di oltre dieci milioni all'anno sostenuta durante la vigenza del primo contratto, scaduto il 31 dicembre 2011, si è rilevata elevatissima a fronte dei veramente pochi braccialetti elettronici utilizzati (solo 14, parrebbe);

il Ministro della giustizia nell'esposizione delle linee programmatiche del suo dicastero nella Commissione giustizia della Camera dei deputati avvenuta il 30 novembre 2011, ha espresso diverse perplessità in ordine al funzionamento e per il limitato utilizzo dei braccialetti, usati invece con successo e in larga misura in altri Paesi europei e ha altresì valutato l'opportunità di un approfondimento sulla funzionalità e sui costi dei braccialetti;

sempre nella medesima audizione, il Ministro della giustizia ha ribadito che la convenzione sarebbe scaduta a dicembre del 2011, e che pertanto non sarebbe sua intenzione incentivarne il rinnovo prima di aver verificato che sia effettivamente più economica la riattivazione di una convenzione e l'uso molto implementato del braccialetto. Il Ministro ha fatto presente che si sta verificando se costi e benefici abbiano un equilibrio o se addirittura si possa realizzare un risparmio, perché dalle proiezioni sembrerebbe che tra il costo della detenzione giornaliera e il costo del braccialetto, se si riuscisse ad applicarne un numero significativo, il risultato andrebbe a beneficio del braccialetto;

la Corte dei conti nella deliberazione n. 11/2012/G sottolinea che malgrado i dubbi, gli inconvenienti e l'elevato costo dei braccialetti, di cui il Ministero dell'interno era assolutamente consapevole, il contratto con la Telecom spa è stato rinnovato e «opportunamente migliorato sotto il profilo tecnologico» e con un aumento del numero di dispositivi utilizzabili (da 400 a 2.000) in relazione ad un potenziale incremento delle richieste da parte dell'autorità giudiziaria, connesso alla novella normativa che ha ampliato il novero dei soggetti destinatari di misure di detenzione domiciliare (cosiddetto decreto «svuota carceri» decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9);

la Corte dei conti nella deliberazione n. 11/2012/G ricorda che il rinnovo della convenzione con la Telecom spa per una durata settennale, dal 2012 fino al 2018, ha reiterato una spesa, antieconomica ed inefficace, che avrebbe dovuto essere almeno oggetto, prima della nuova stipula, di un approfondito esame, anche da parte del Ministero della giustizia, dicastero più in grado di altri di valutare l'interesse operativo dei magistrati;

la Corte dei conti nella deliberazione n. 11/2012/G pone doverosamente l'accento che anche la conferma del contraente Telecom spa, avvenuta a prezzi e prestazioni non identici (ad esempio con l'aumento degli strumenti disponibili) e perciò qualificata inesattamente come una «proroga», avrebbe dovuto, o potuto, essere oggetto di riflessione e/o di trattative, se non di comparazione con altre possibili offerte, come ha recentemente stabilito il TAR del Lazio. Il Tribunale amministrativo, con sentenza n. 04997/2012, depositata il 1o giugno 2012, ha annullato gli atti di affidamento a Telecom Italia spa dei servizi oggetto della Convenzione quadro datata 31 dicembre 2011 accogliendo il ricorso presentato da una società di telecomunicazioni contro la decisione di procedere ad una trattativa diretta con Telecom spa senza indire una gara -:

come siano giustificabili, visto e considerato lo stato di forte emergenza in cui versa il sistema carcerario del Paese, costi di gestione dei braccialetti elettronici così elevati a fronte di prestazioni e risultati così deludenti come più volte affermato dalla Corte dei conti nella deliberazione n. 11/2012/G;

se corrisponda al vero quanto affermato dalla Corte dei conti nella deliberazione n. 11/2012/G nella quale viene ipotizzato l'utilizzo, da parte del Ministro dell'interno, di soli 14 braccialetti elettronici su una dotazione totale di 400;

quali siano le motivazioni, alla luce delle approfondite verifiche messe in atto dal Ministero dell'interno che hanno portato al rinnovo della Convenzione con Telecom spa e a quali condizioni esso è avvenuto;

se ci sia stato il parere del Ministero della giustizia nella fase di rinnovo della convenzione;

quali siano gli effetti di una eventuale interruzione della prestazione da parte del Ministero dell'interno nei confronti di Telecom spa in relazione alla nuova convenzione per la gestione dei braccialetti elettronici;

se, alla luce di quanto stabilito dal TAR del Lazio con sentenza n. 04997/2012, depositata il 1o giugno 2012, intenda o meno promuovere, previa intesa con il Ministero della giustizia, un bando per una nuova convenzione per la gestione dei braccialetti elettronici. (5-08092)