ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08072

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 698 del 08/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2012
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 05/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/10/2012

SOLLECITO IL 06/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08072
presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI
lunedì 8 ottobre 2012, seduta n.698

FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- Per sapere - premesso che:

il 7 ottobre 2010 la conferenza Stato-regioni ha ritenuto opportuno ritirare il documento sulle linee guida di coesistenza tra colture biologiche, convenzionali e geneticamente modificate necessario per la predisposizione dei piani di coesistenza a livello regionale, affermando che tale documento fosse da considerarsi superato alla luce delle proposta di regolamento della Commissione europea che emenda la direttiva 2001/18 al fine di dare agli Stati membri la possibilità di restringere o proibire la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul proprio territorio nazionale;

il Consiglio di Stato nella sua decisione N00183/2010 (causa Silvano Dalla Libera contro Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) ha dichiarato che la mancata adozione dei piani di coesistenza regionali non costituisce ostacolo al rilascio dell'autorizzazione prevista dal decreto legislativo n. 212 del 2001 e che resta fermo il potere dell'amministrazione statale di avviare i procedimenti sostitutivi che l'ordinamento appresta nel caso di inerzia delle regioni nel predisporre tali piani;

la sopracitata proposta della Commissione europea, presentata nel luglio 2010, è da più di un anno bloccata in Consiglio dell'Unione europea, dove in più occasioni una consistente minoranza di blocco, che riunisce tra l'altro Germania, Francia e Regno Unito, ha esplicitamente respinto qualsiasi compromesso per l'adozione di una posizione comune sul testo della Commissione europea come emendato dalla prima lettura del Parlamento europeo;

attualmente non esistono regole di coesistenza tra colture biologiche, convenzionali e geneticamente modificate effettivamente applicabili in nessuna parte del territorio italiano;

è al momento ancora operativa nell'ordinamento italiano per disposizione dell'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 212 del 2001, «Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli», una norma che prevede l'autorizzazione alla messa in coltura ai fini commerciali degli organismi geneticamente modificati da parte del ministero delle politiche agricole e forestali;

una recente sentenza della Corte di giustizia europea (causa C36/11 Pioneer HiBred Italia Srl contro Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) ha chiarito che la messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e le medesime varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, emendata con il regolamento n. 1829/2003;

la medesima sentenza ha inoltre chiarito che, al di fuori dei casi espressamente previsti dal diritto dell'Unione europea, vietare o limitare la coltivazione di organismi geneticamente modificati legittimamente autorizzati secondo la normativa comunitaria a livello nazionale, non è legittimo se non per quei casi di divieto o limitazione della coltivazione che siano geograficamente circoscritti e che discendano direttamente dall'applicazione effettiva di regole di coesistenza -:

come il Ministro interrogato intenda comportarsi nel caso che nei prossimi mesi gli agricoltori italiani facciano domanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ottenere l'autorizzazione alla semina di varietà geneticamente modificate;

se intenda in persistenza dell'inazione degli organismi regionali avviare i procedimenti sostitutivi che l'ordinamento appresta nel caso.(5-08072)