ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08045

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 696 del 03/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: CENNI SUSANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 03/10/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 03/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08045
presentata da
SUSANNA CENNI
mercoledì 3 ottobre 2012, seduta n.696

CENNI e FIORIO. -
Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- Per sapere - premesso che:

da uno studio effettuato recentemente dal consorzio del Vino Chianti, che trova riscontro in alcune stime predisposte anche dalla regione Toscana, la realizzazione di un ettaro di vitigni di nuovo impianto costa almeno 40 mila euro;

si tratta di costi propedeutici a cui vanno aggiunte le spese necessarie che l'imprenditore agricolo deve poi sostenere per portare il terreno in regime di produttività. Infatti solitamente solo dal quarto anno si può procedere alla raccolta delle uve del nuovo impianto ed iniziare quindi ad ammortizzare l'investimento;

è quindi stimabile, con una certa attendibilità, che prima di iniziare ad ottenere un introito finanziario dall'investimento realizzato, un imprenditore debba investire complessivamente almeno 50 mila euro ad ettaro;

la riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (ocm Vino), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 491/2009 relativo al regolamento unico delle organizzazioni comuni di mercato e del regolamento attuativo della Commissione (CE) n. 555/2008, prevede misure di sostegno economico per i produttori ed in particolare per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

con il decreto ministeriale n. 6822 del 13 ottobre 2011 «Modifica al decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti» (all'articolo 1 comma 1), a decorrere dalla campagna 2011/2012, l'importo medio del sostegno ammissibile per ettaro viene fissato a 12.350 euro ad ettaro (13.500 euro nelle «Regioni di convergenza»);

appare evidente la necessità, per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, di rideterminare i livelli massimi di aiuto forfettario per ettaro adeguandoli in base a criteri oggettivi, quali l'aumento del costo del lavoro e degli altri fattori (citati precedentemente) che concorrono alla realizzazione dell'investimento;

in molte zone d'Italia i viticoltori stanno portando avanti processi di rinnovamento dei vigneti con l'obiettivo di elevare la qualità delle produzioni agricole ed offrire ai consumatori una maggiore garanzia sui prodotti;

alla luce della grave crisi economica ed occupazionale in atto sono auspicabili politiche di sostegno, anche nel settore agricolo, per accompagnare quelle aziende che hanno deciso di investire in progetti di innovazione che hanno l'obiettivo di ammodernare e riqualificare l'intero processo produttivo, migliorarne la qualità, ed elevarne redditività e competitività nei mercati internazionali;

tali incentivi sono maggiormente necessari nelle aree marginali montane e collinari che, per la conformazione morfologica del terreno e la logistica territoriale, hanno bisogno di un maggiore e differenziato utilizzo di risorse umane e strumenti meccanizzati rispetto alle colture situate in zone pianeggianti;

tali territori collinari e montani sono già stati individuati dalla legislazione nazionale con l'articolo 15 della legge n. 984 del 1977 («coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani»);

nel 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio (come previsto dall'articolo 184, del regolamento (CE) n. 1234/2007) discuteranno una relazione anche sulle disposizioni presenti nell'ocm Vino -:

se non ritenga necessario, per le motivazioni esposte in premessa, compatibilmente con le risorse economiche disponibili e con gli indirizzi comunitari, elevare gli attuali livelli massimi di aiuto forfettario per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti (disposti dal decreto ministeriale n. 6822 del 13 ottobre 2011), prevedendo al tempo stesso un finanziamento maggiore, rispetto alle aree pianeggianti, per i territori collinari o montani delimitati dall'articolo 15 della legge n. 984 del 1977;

se non ritenga utile, nel processo di discussione ed aggiornamento dell'ocm Vino che si terrà in sede comunitaria nel 2013, di farsi portavoce, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri dicasteri competenti, di una rimodulazione complessiva dei contributi previsti dall'Unione europea per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti, adeguandoli in base ai complessivi e diversificati criteri oggettivi che concorrono alla realizzazione dell'investimento. (5-08045)