ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08035

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 695 del 02/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 02/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI 02/10/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 02/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08035
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
martedì 2 ottobre 2012, seduta n.695

DI PIETRO e MONAI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

lo scorso 19 agosto 2012, nella loro abitazione di Lignano Sabbiadoro, sono stati brutalmente uccisi due coniugi, noti imprenditori della zona, Rosetta Sostero e Paolo Burgato, a scopo di rapina;

il tempestivo intervento dell'Arma dei carabinieri, con un eccellente lavoro investigativo, ha portato alla scoperta dei colpevoli: i fratelli di origine cubana, ma residenti in Friuli Venezia Giulia, Lisandra Aguila Rico, in carcere a Trieste con l'accusa di duplice omicidio e rapina pluriaggravati e il di lei fratello, Reiver Laborde Rico, latitante a Cuba, dove è fuggito subito dopo l'omicidio;

la Convenzione di estradizione da Cuba si richiama alla legge 20 marzo 1930, numero 521, «Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928», confermata poi in occasione della firma del Trattato di pace fra Italia e Cuba del 30 giugno 1947;

nel testo della citata Convenzione, si legge all'articolo 1 che: «le alte parti contraenti si impegnano ad arrestare e a consegnarsi reciprocamente le persone che sottoposte a processo o condannate dalla autorità giudiziaria competente di uno dei due paesi, per alcuno dei delitti indicati nel seguente articolo, si trovino nel territorio dell'altro»;

l'articolo 4, invece, recita: «L'estradizione non sarà concessa: 1. a) pei delitti commessi nel territorio dello Stato richiesto; 2. a) pei delitti previsti esclusivamente nelle leggi sulla stampa; 3. a) pei delitti d'ordine esclusivamente militare, cioè quando il fatto non sarebbe punito per altre leggi che per quelle militari; 4. a) per i delitti politici o per fatti connessi a tali delitti. Non sarà considerato come delitto politico né fatto connesso a tale delitto: a. l'attentato contro la vita e la sicurezza personale di un capo di Stato o dei membri della sua famiglia; b. i delitti che siano stati determinati da un motivo di indole non politica. Inoltre, salvo le particolari circostanze del fatto, non sarà considerato politico ogni attentato, anche se diretto contro la collettività, che ponga in pericolo la vita umana o la sicurezza personale o la proprietà. L'estradizione può essere rifiutata se le autorità dello Stato richiesto sono competenti secondo le proprie leggi a giudicare il delitto»;

tuttavia, l'articolo 3 recita: «Non è ammessa l'estradizione del proprio cittadino» -:

quali iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere il Governo italiano al fine di garantire alla giustizia italiana il corresponsabile di così efferato crimine. (5-08035)