ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08023

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 693 del 27/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: MATTESINI DONELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/09/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MIOTTO ANNA MARGHERITA PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2012
FRONER LAURA PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2012
GIOVANELLI ORIANO PARTITO DEMOCRATICO 27/09/2012
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA SALUTE 27/09/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 06/11/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/09/2012

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 18/10/2012

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 06/11/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08023
presentata da
DONELLA MATTESINI
giovedì 27 settembre 2012, seduta n.693

MATTESINI, MIOTTO, FRONER, GIOVANELLI e CENNI. -
Al Ministro della salute, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

la Corte costituzionale con sentenza 27 giugno 2012 n. 161, ha accolto in parte il ricorso presentato dalla Presidenza del consiglio dei ministri, contro la legge della regione Abruzzo n. 17 del 24 giugno 2011 riguardante la trasformazione delle ex-IPAB nella regione Abruzzo;

con tale sentenza la Corte ha stabilito che sia le IPAB stesse che tutto ciò che è stato prodotto dalla trasformazione delle IPAB (per esempio le fondazioni di diritto privato) sono soggetto pubblico pienamente rientrante nelle norme di coordinamento della finanza pubblica, in quanto anche solo il fatto che abbiano goduto della continuità patrimoniale ed economica con le IPAB di provenienza, od abbiano goduto di finanziamenti pubblici sotto forma di contributi, le fa ricadere nella sfera dei soggetti pubblici;

la Corte stabilisce altresì che così come le partecipate anche le aziende pubbliche di servizi alla persona e le fondazioni di diritto privato contribuiscono a definire il patto di stabilità dei comuni, le cui attuali difficoltà saranno aumentate in modo esponenziale in conseguenza di quanto suddetto;

la conseguenza dell'applicazione alle ASP ed alle fondazioni di tutte le leggi di coordinamento della finanza pubblica quali le norme ed i relativi vincoli per l'assunzione del personale, mette a serio rischio il mantenimento dei servizi e la loro qualità. Ad oggi, infatti, le ex-IPAB, le ASP e le fondazioni gestiscono oltre il 40 per cento dei posti letto di Rsa in Italia, a fronte di un bisogno crescente di accoglienza in Rsa. L'imposizione sul personale delle previsioni del patto di stabilità significa che le Asp non potranno rispettare gli standard in quanto non è possibile prevedere la esternalizzazione di manodopera e/o la esternalizzazione di un servizio completo nel caso di pensionamento del personale. Il quadro diventa ancora più fosco stando alle previsioni in materia di spesa pubblica con riferimento in particolare, al ridimensionamento delle piante organiche;

altra conseguenza dell'applicazione della normativa di coordinamento della finanza pubblica riguarderà la parte investimenti; ciò potrà comportare ad esempio che una Rsa gestita da una ex-IPAB od Asp non potrà procedere ad adeguamenti normativi e quindi sarà costretta a chiudere di fronte ad una prescrizione della competente commissione di vigilanza;

ulteriore conseguenza dell'applicazione delle norme di finanza pubblica è relativa ai presidenti e consigli di amministrazione che hanno la responsabilità penale e civile sugli atti dell'azienda i cui bilanci riguardano cifre importanti, e che devono invece svolgere gratuitamente il proprio incarico;

dalla previsione contenuta nell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 sono esclusi gli enti previsti nominativamente nel decreto legislativo n. 300 del 1999 e decreto legislativo n. 165 del 2001, tra cui gli enti del servizio sanitario nazionale proprio con riferimento alla necessità del mantenimento dei parametri di qualità dei servizi erogati;

la sentenza della Corte definisce una nuova ricostruzione giuridica e sistematica di una forma aziendale, segnatamento l'Asp -:

se il Governo intenda assumere iniziative normative per inserire le Asp tra i soggetti pubblici esclusi dall'applicazione dei limiti previsti nelle norme di finanza pubblica in materia di personale, nonchè disciplinare che tale aspetto non si ripercuota sui comuni di riferimento;

se intenda conseguentemente alla sentenza della Corte definire con chiarezza così come previsto dalla legge n. 328 del 2000 richiamata dalla sentenza stessa, ruoli e competenze e forme giuridiche delle Asp, con normative stringenti che superino la realtà a macchia di leopardo che vede ancora molte regioni non aver normato come previsto dalla suddetta legge n. 328 del 2000, il passaggio da Ipab ad Asp.(5-08023)