DE PASQUALE. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 601, aveva previsto l'istituzione di due fondi, destinati l'uno alle «competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e l'altro al «funzionamento delle istituzioni scolastiche»;
l'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge n. 78 del 2010 aveva disposto che per il personale scolastico il pagamento degli stipendi del personale a tempo determinato e quello per le competenze accessorie fossero effettuati congiuntamente a quello delle competenze fisse tramite ordini collettivi di pagamento;
con la legge di assestamento 2012 in corso di approvazione al Senato il Fondo delle spese di funzionamento e il Fondo per le competenze dovute al personale supplente breve e saltuario e per la mensa scolastica ammontano rispettivamente a 705.172.348 e 836.867.052 euro;
in attuazione del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, dal corrente anno scolastico, le istituzioni scolastiche ed educative statali sono state sottoposte al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984, in ragione di tale assoggettamento, è previsto il deposito delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale;
inoltre non verranno più assegnate alle scuole le risorse per le retribuzioni dei supplenti che verranno gestite direttamente dai servizi del tesoro e quelle per la mensa scolastica, per i docenti e gli Ata che seguono le classi interessate a questo servizio, che saranno direttamente corrisposte agli enti locali senza più passare per le scuole;
i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali alla data del 12 novembre 2012 dovranno provvedere a versare tutte le disponibilità liquide esigibili, già depositate presso i conti bancari, sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale;
il suddetto decreto-legge n. 95 del 2012 novellando l'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha disposto che al «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» affluiscano anche:
a) l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440 del 1997, relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Al contempo, la medesima legge ha disposto l'abrogazione dell'articolo 2 della legge n. 440 del 1997;
b) quota parte dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico d'interventi sul sistema dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003, pari a 15,7 milioni di euro;
c) le risorse previste dall'articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006, finalizzate a supportare una serie di interventi concernenti il sistema dell'istruzione (fatto salvo quanto disposto al comma 875 dell'articolo 1 della stessa legge n. 296 del 2006, in materia di risorse da destinare al Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore);
al contempo, il decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 1, comma 634, secondo periodo, della stessa legge n. 296 del 2006, che prevede che ai due fondi affluiscano gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle UPB «strutture scolastiche», «interventi integrativi disabili», nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati a integrare i fondi stessi;
sempre in attuazione della suddetta legge dal 1
o gennaio 2013 le contabilità speciali degli uffici scolastici regionali, su cui affluiscono le risorse da destinare alle istituzioni scolastiche, non saranno più alimentate e verranno soppresse a decorrere dal 2016. Le somme disponibili saranno riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero. Viene inoltre disposta l'acquisizione all'erario della somma di 30 milioni di euro nel 2012 a valere sulle predette contabilità speciali scolastiche;
con una nota del 20 settembre il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fornito alle istituzioni scolastiche norme analitiche e dettagliate sullo schema delle convenzioni di cassa che le scuole stesse dovranno quanto prima sottoscrivere per adeguarsi alle norme contenute nel decreto-legge n. 95 del 2012, a metà novembre le scuole dovranno trasferire alla tesoreria unica praticamente tutti i fondi disponibili sul proprio conto corrente bancario;
nella complessa normativa che, nel nome dell'austerità e del controllo della spesa pubblica, completa, con l'aiuto delle nuove tecnologie, la totale centralizzazione del funzionamento amministrativo dell'apparato scolastico, ormai da tempo in atto, non figura alcuna misura volta alla restituzione alle scuole di quelle risorse, di loro appartenenza, che negli ultimi anni sono state destinate a finanziare le mancate coperture di risorse per la gestione amministrativa a causa della riduzione dei finanziamenti statali -:
se il Ministro interrogato intenda, e in quali tempi, procedere alla restituzione di quanto dovuto ormai da anni alle istituzioni scolastiche sia pure versandolo, secondo la normativa vigente con adeguato preavviso, nel sistema di tesoreria unica allestito presso la tesoreria statale;
quali provvedimenti intenda adottare il Ministro al fine di garantire la puntualità e l'idonea quantità dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche per far sì che le stesse possano esercitare a pieno la propria autonomia e garantire un idoneo esercizio della propria funzione di istruzione e formazione delle nuove generazioni. (5-08010)