ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07993

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 692 del 26/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: SIRAGUSA ALESSANDRA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/09/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 26/09/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/09/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07993
presentata da
ALESSANDRA SIRAGUSA
mercoledì 26 settembre 2012, seduta n.692

SIRAGUSA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

nella circolare n. 15 del 22 febbraio 2011, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, direzione generale per il personale scolastico, avente per oggetto «dottorato di ricerca e problematiche connesse» si legge: «si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall'articolo 19 del vigente CCNL, riguardante "Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato", intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che "Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui (...) si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato" e pertanto anche a tale tipologia di personale "si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione peril periodo di frequenza del dottorato)"»;

si è quindi previsto, modificando di fatto quanto previsto dal CCNL di cui sopra, che non sia più possibile, per un docente precario, mettersi in aspettativa mantenendo il proprio stipendio come gli insegnanti di ruolo o gli altri dipendenti della pubblica amministrazione;

con sentenza n. 360 del 26 maggio 2011, il giudice del lavoro del tribunale di Verona, a cui si era rivolto un insegnante precario - risultato idoneo ad un concorso per dottorato di ricerca senza borsa - impugnando la circolare, si è espresso in modo favorevole al ricorrente;

con successiva sentenza n. 135/2012 il tribunale di Biella ha accolto il ricorso di un altro docente con contratto a tempo determinato, dichiarando il «diritto del ricorrente ad essere collocato in congedo straordinario per dottorato di ricerca, con conseguente riconoscimento del relativo trattamento economico e previdenziale e condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle retribuzioni spettanti ...» -:

se, alla luce delle sentenze citate in premessa, il Ministro non ritenga di dover adottare iniziative, anche normative, per porre fine ad una evidente discriminazione ai danni dei docenti precari vincitori di concorso di dottorato di ricerca. (5-07993)