ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07954

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 688 del 19/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: GRAZIANO STEFANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/09/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRONER LAURA PARTITO DEMOCRATICO 14/11/2012


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 19/09/2012
Stato iter:
14/11/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/11/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 14/11/2012
Resoconto FRONER LAURA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/09/2012

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

DISCUSSIONE IL 14/11/2012

SVOLTO IL 14/11/2012

CONCLUSO IL 14/11/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07954
presentata da
STEFANO GRAZIANO
mercoledì 19 settembre 2012, seduta n.688

GRAZIANO. -
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
- Per sapere - premesso che:

la procedura telematica ComUnica permette di ottemperare agli obblighi di legge inerenti le fasi costitutiva, modificativa ed estintiva dell'impresa nei riguardi di camere di commercio (quali, ad esempio, domande di iscrizione al registro delle imprese), Inps, Inail e Agenzia delle entrate, inoltrando la comunicazione unica ad un solo destinatario che trasmette agli altri Enti le informazioni di relativa competenza. La comunicazione unica, da presentarsi all'ufficio del registro delle imprese, si compila e si invia utilizzando Internet con modalità predefinite. Per la stessa è necessario altresì essere registrati, dotarsi di firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata (PEC);

la medesima procedura prevede che l'imprenditore che non abbia il dispositivo di firma digitale possa presentare le pratiche tramite un intermediario, previa sottoscrizione di una procura speciale - utilizzando il modello di procura adottato in base alla circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3616/c del 15 febbraio 2008 - autografata dal dichiarante, e che tale dichiarazione, acquisita tramite scansione in formato pdf, sia allegata con firma digitale alla modulistica elettronica e alla copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa. Tutta la documentazione richiesta per ciascuna pratica, firmata digitalmente dall'intermediario, è caricata quindi sulla piattaforma in uso presso le camere di commercio, ComunicaStarweb;

talvolta accade che, a seguito di richiesta di iscrizione presentata con la procedura descritta, alcune camere di commercio neghino l'iscrizione rigettando l'istanza perché, ad avviso di queste, la domanda ovvero la denuncia risulterebbe carente della sottoscrizione digitale del titolare dell'impresa e pertanto considerata irricevibile. Occorrerebbe quindi, sempre a loro avviso, che la distinta e la documentazione allegata siano firmate anche dal titolare dell'impresa;

ad avviso invece di numerosi intermediari, la distinta risulta firmata digitalmente dall'intestatario della stessa che, nel caso in cui il titolare dell'impresa sia sprovvisto di firma digitale, risulta essere l'intermediario procuratore e non il titolare dell'impresa che invece firma di suo pugno solo la procura. Indicazioni in tal senso si rinverrebbero dai corsi di formazione sulla Comunicazione Unica presso le Camere di Commercio e dai manuali on line;

la circolare menzionata, ravvisando difficoltà operative in relazione alle modalità di adozione della procedura telematica da parte dell'utenza meno informatizzata (soprattutto imprenditori individuali) e in particolare in merito alla sottoscrizione del plico informatico con la firma digitale, ha previsto, a questo specifico fine, precise modalità di conferimento del potere di rappresentanza, mediante le quali gli imprenditori possano conferire a professionisti o altri intermediari l'incarico di svolgere le attività relative alla presentazione della comunicazione unica. Peraltro, è la stessa circolare a chiarire la sua portata là dove è possibile leggere: «La presente circolare, pertanto, è diretta a chiarire le modalità di conferimento del potere di rappresentanza tramite procura speciale e di presentazione della comunicazione unica con l'utilizzo della sola firma digitale del soggetto incaricato»;

sempre alla luce della medesima circolare, il titolare dell'impresa, con la procura, attribuisce al soggetto designato il potere di sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese competente, sulla base del codice univoco di identificazione della pratica. Per il conferimento della procedura speciale è sufficiente la forma scritta semplice con sottoscrizione non autenticata. Ai fini della giustificazione dei poteri di rappresentanza del soggetto che agisce, l'ufficio del registro delle imprese può effettuare controlli senza però arrestare o rallentare la procedura;

le norme che regolano gli adempimenti cui le imprese sono tenute nei confronti del registro delle imprese hanno una loro importanza e attualità. Tuttavia la scarsa diffusione dei dispositivi di firma digitale e la difficoltà degli utenti ad utilizzare le procedure informatiche e telematiche predisposte per tali adempimenti rendono di fatto difficile agli utenti provvedere personalmente al loro compiuto svolgimento, preferendo ricorrere a strumenti di più facile impiego -:

quali iniziative e provvedimenti intendano porre in atto, anche in collaborazione con Unioncamere, al fine di fare chiarezza nei riguardi dei titolari di impresa, soprattutto quelli meno informatizzati, dei professionisti e degli altri intermediari, nonché delle camere di commercio, la cui disparità di trattamento in relazione alla procedura in premessa danneggia la rapida e uniforme applicazione delle norme, oltre che l'ordinario svolgimento delle procedure, incidendo negativamente sulla vita di un'impresa e complicando, invece di semplificare, le relazioni tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. (5-07954)