ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07953

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 688 del 19/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: PEPE MARIO (MISTO)
Gruppo: MISTO-REPUBBLICANI-AZIONISTI
Data firma: 19/09/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 19/09/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/09/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07953
presentata da
PEPE
mercoledì 19 settembre 2012, seduta n.688

MARIO PEPE (Misto-R-A). -
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:

si moltiplicano, per ora senza esito, le sollecitazioni rivolte al Parco nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano per predisporre una efficace soluzione all'annosa emergenza cinghiali nel territorio degli Alburni; incontri pubblici, prese di posizione di esponenti politici nazionali e regionali, riunioni e deliberazioni degli enti locali e della comunità montana; si è costituito anche un apposito comitato di cittadini, composto da abitanti di tutta l'area degli Alburni;

nell'area del Parco del Cilento particolarmente grave è la situazione nella Valle del Fasanella che interessa i comuni di Aquara, Bellosguardo, Corleto Monforte, Roscigno, Sant'Angelo a Fasanella e Ottati; si tratta di un'area interna al Parco intensamente coltivata a oliveti, vigneti, frutteti ed orticoltura; gli agricoltori della zona si trovano a fronteggiare una crescente devastazione senza disporre di adeguati mezzi di contrasto: la legge n. 394 del 1991 vieta all'interno dei parchi la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali rimettendo al regolamento dei parchi, e al solo fine di ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente parco, la disciplina di eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi (articolo 11, comma 3, lettera a) e 4);

il cinghiale è una specie selvatica presente in tutte le regioni, prevalentemente in quelle dell'arco appenninico; si assiste ad una esplosione demografica della specie, che si sostanzia con l'espansione dei territori occupati, la devastazione delle colture e delle infrastrutture agricole (vanno attribuiti circa il 90 per cento dei danni subiti dagli ecosistemi agrari e gli indennizzi sono cresciuti anche del 500 per cento negli ultimi 5 anni), la messa a rischio di altre specie faunistiche (rettili, anfibi ed uccelli terricoli); limitatamente all'agricoltura, i costi dell'«emergenza cinghiali» sono stati valutati dalle associazioni agricole nazionali nell'ordine di alcune centinaia di milioni l'anno, in crescita di anno in anno e non adeguatamente coperti dai risarcimenti previsti ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 157 del 1992;

ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la direttiva 79/409/CEE sulla conservazione della fauna selvatica, il cinghiale è specie cacciabile ed il prelievo è regolato dai piani regionali di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; la medesima legge contiene disposizioni di carattere generale sulla tutela delle produzioni agricole dalla fauna selvatica (articolo 19) e prevede una procedura di «prelievo in deroga» (articolo 19-bis, introdotto dalla legge n. 221 del 2002) per varie finalità tra le quali compare anche la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, anche nelle zone vietate alla caccia; la disciplina delle deroghe è rimessa dalle norme nazionali alle regioni -:

se non ritenga opportuno, in considerazione dell'emergenza descritta in premessa, provvedere alla riperimetrazione, limitatamente alla Valle del Fasanella, del parco nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano, elevando a quota 800 metri di altezza l'area di tutela integrale e classificando come «contigue» le quote più basse, in modo da consentire l'utilizzo degli strumenti offerti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 al fine di limitare la proliferazione smisurata di cinghiali.
(5-07953)