ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07743

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 680 del 05/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: COMMERCIO ROBERTO MARIO SERGIO
Gruppo: MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD
Data firma: 05/09/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 05/09/2012
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 05/09/2012


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/09/2012
Stato iter:
06/09/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 06/09/2012
Resoconto ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 06/09/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 06/09/2012
Resoconto ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/09/2012

SVOLTO IL 06/09/2012

CONCLUSO IL 06/09/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-07743
presentata da
ROBERTO MARIO SERGIO COMMERCIO
mercoledì 5 settembre 2012, seduta n.680

COMMERCIO, ZELLER e BRUGGER. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riduce il Fondo sperimentale di riequilibrio ed il Fondo perequativo di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna, in misura corrispondente al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) recata dai commi 1 a 14 dello stesso articolo 13;

a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione del decreto-legge, è stato precisato che si debba far riferimento al maggior gettito «stimato» e che i due fondi e i trasferimenti erariali considerati dal comma 17, dell'articolo 13, anziché essere «ridotti», «variano in ragione delle differenze del gettito ad aliquota di base»;

per le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, l'articolo 17 prevede che esse assicurino, con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale, il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio;

l'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrano al nuovo assetto fiscale delineato secondo criteri da stabilire con norme di attuazione relative ai rispettivi statuti, da emanarsi entro 30 mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, termine successivamente soppresso dall'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

fino alla conclusione delle procedure applicate alle autonomie speciali, vale a dire fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, che dovranno assicurare il recupero al bilancio statale del maggior gettito, a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza delle suddette regioni e province autonome, è accantonato un importo corrispondente al maggior gettito stimato;

il prelievo avviene sui comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, in aggiunta alle prerogative previste dalla legge statale, ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto d'autonomia, i comuni sono autorizzati a prevedere, con proprio regolamento, eventuali agevolazioni in materia di imposta municipale propria, a carico degli stessi che le hanno disposte;

l'importo complessivo stimato della riduzione del recupero è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro;

in occasione dello svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-06513 del 29 marzo 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze aveva comunicato che la quota parte dell'importo di 1.627 milioni di euro per l'anno 2012, relativa ai comuni della provincia di Bolzano, ammontava a 16 milioni di euro;

tale somma, veniva specificato, era il risultato delle elaborazioni effettuate dal dipartimento delle finanze per la stima delle maggiori entrate comunali derivanti a livello nazionale dall'introduzione della nuova imposta municipale sugli immobili, in considerazione anche della metodologia di ripartizione del medesimo importo su base comunale concordata con l'ANCI in sede di lavori del «Tavolo tecnico-politico permanente in materia di finanza locale»;

in quell'occasione non era stato precisato però che, trattandosi di un importo «stimato», esso avrebbe potuto essere o sarebbe stato inevitabilmente oggetto di revisione, posto che, ad oggi, sembrerebbe che l'importo complessivo che la provincia di Bolzano dovrebbe assicurare al bilancio dello Stato sia stato rivisto in ragione dell'effettivo incasso IMU, percepito dai comuni a seguito del pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria di giugno 2012 da parte dei cittadini;

in altri termini, l'intero maggior gettito imposta municipale propria rispetto alle complessive entrate da ICI sarebbe ora da assicurare al bilancio dello Stato -:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di un'effettiva variazione della quota, successiva all'avvenuto pagamento della prima rata dell'IMU e relativa alla somma complessiva pari a 1.627 milioni di euro, che la provincia autonoma di Bolzano deve assicurare al bilancio dello Stato per l'anno 2012, indicandone eventualmente l'ammontare e il disposto normativo in base al quale il Governo ritiene di poter trattenere il maggior gettito «effettivo», posto che l'articolo 13, comma 17, considera solo quello «stimato» o, in alternativa, confermando quello della quota stimata in precedenza e corrispondente a 16 milioni di euro. (5-07743)