ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07723

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 680 del 05/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/08/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 27/08/2012
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 27/08/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 27/08/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 27/08/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 27/08/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/08/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/09/2012

SOLLECITO IL 22/10/2012

SOLLECITO IL 06/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07723
presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI
mercoledì 5 settembre 2012, seduta n.680

FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi - onlus (ENS) è sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul concreto perseguimento delle finalità istituzionali e riceve un contributo ordinario annuo a carico del bilancio dello Stato;

l'ENS riceve un contributo statale ordinario in base alla disciplina del contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, contenuta nella legge n. 438 del 1998, che ha modificato e integrato la legge n. 476 del 1987. Il predetto contributo è assegnato: per il 50 per cento alle cosiddette associazioni storiche, tra le quali l'ENS, tra cui è ripartito in parti uguali;

per il restante 50 per cento alle cosiddette associazioni non storiche tra cui è ripartito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 438 del 1998;

la gestione finanziaria dell'ENS è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, «Partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria»;

l'ultima relazione della Corte dei conti presentata al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259, risale per l'ENS al 20 dicembre 2006 per gli esercizi 2004 e 2005;

non risulta agli interroganti che la Corte a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, abbia riferito sulla gestione dell'Ente nazionale sordi (ENS) degli esercizi finanziari successivi al 2005;

agli interroganti risulta che l'ENS ha chiuso in forte disavanzo di amministrazione consecutivamente gli esercizi 2010 e 2011 (- 922.759,01 euro il 2011, in peggioramento rispetto a - 701.273,57 euro dell'esercizio 2010);

con la circolare n. 4407 dell'11 maggio 2012 con oggetto «situazione congiunturale e piano progmmmatico» indirizzata ai consigli regionali Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, alle sezioni provinciali ens e per conoscenza al consiglio direttivo nazionale dell'ENS la sede centrale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi ha comunicato:
«la posizione debitoria può essere così rappresentata e riassunta:

oneri tributari a provenienza territoriale, costituiti da cartelle esattoriali Gerit equitalia, per un importo ancora lievitante di euro 1.394.135,51, cartelle emesse per errata gestione a livello regionale e/o provinciale degli adempimenti fiscali (es.: attività svolte sotto forma istituzionale ma che in realtà avrebbero dovuto essere soggette a contabilità Iva ed Irap) che peraltro condizionano negativamente e pesantemente la regolare certificazione del DURC, documento indispensabile per ottenere i contributi degli Enti locali e dello Stato, fatto che, ovviamente, condiziona anche la regolare attività dell'Ente;

oneri finanziari, ovvero i rapporti con le banche in merito a mutui e bilanci di cassa, contratti etc, a partire dal 2001 (euro 5.319.461,30);

impegni da capitalizzare sul patrimonio immobilare, attraverso ristrutturazioni ed investimenti (euro 2.283.856,58);

accantonamento del trattamento fine rapporto del personale dipendente (euro 489.264,25);

impegni di spesa per attività istituzionali (legge 296/2006) 5 per mille 2008/2009 (euro 200.000,00);

contributi a sedi territoriali a saldo dicembre 2011/maggio 2012 (euro 646.080,00);

pagamento sospesi, terzi e fornitori (euro 316.220,00);

ammortamento e svalutazione crediti divenuti obsoleti e/o inesigibili (euro 1.754.874,30);

il tutto per un totale complessivo di euro 12.403.891,94;

ognuno di questi impegni costituisce un ostacolo nella gestione ordinaria della Sede Centrale Ens e dunque dell'ente nella sua interezza»;

l'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2011, n. 111, come integrato dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, della legge 14 settembre 2011 n. 148 dispone, tra l'altro che:

«Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario.(...) Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali e agli enti del servizio sanitario nazionale. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario con le modalità previste dal citato comma 1; se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando ciò non sia possibile il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1 (...);

il Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della ragioneria generale dello Stato con circolare ministeriale n. 33 del 28 dicembre 2011 ha fornito le opportune indicazione al fine della concreta individuazione dei criteri per l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 6 luglio 2011 n. 111, evidenziando tra l'altro che la locuzione "ente sottoposto alla vigilanza dello Stato", senza ulteriori specificazioni, vada riferita a tutti gli enti ed organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, ad esclusione delle società, che rientrino nella sfera di vigilanza dell'amministrazione statale. In merito alla sussistenza di un rapporto di vigilanza da parte dello Stato nei riguardi di un ente appare utile evidenziare che lo stesso può ritenersi comprovato da un insieme di indici, tra i quali si menzionano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: la concessione di trasferimenti o contributi; la presenza di rappresentanti dell'amministrazione centrale negli organi di amministrazione e/o controllo; la trasmissione dei documenti contabili (bilanci preventivi, consuntivi, variazioni, eccetera) dei bilanci o dei documenti contabili anche senza l'espressa previsione dell'approvazione; la previsione dei pareri di competenza in merito ai provvedimenti che disciplinano l'organizzazione, l'attività ed il funzionamento dell'ente pubblico (statuti, regolamenti ed altro); l'attribuzione della competenza alla nomina di commissari alle Amministrazioni centrali»;

il Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della ragioneria generale dello Stato con nota protocollo n. 0058811 inviata il 4 luglio 2012 all'avvocato Marco Antonangeli e per conoscenza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - direzione generale per il III settore e le divisioni sociali, alla Corte dei Conti e all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (E.N.S.), si è espresso in ordine all'applicabilità all'E.N.S. dell'articolo 15, commi 1 e 1-bis del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: «tenuto conto che l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale-Onlus è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e riceve un contributo ordinario annuo a carico del Bilancio dello Stato, si ritiene che le disposizioni di cui al comma 1 e 1-bis dell'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2011 n. 111, possano trovare applicazione nei confronti dello stesso» -:

in che modo il Governo intenda intervenire per accertare l'effettiva gravità della gestione economico-finanziaria denunciata dal presidente dell'Ens e, qualora fosse confermata, quali iniziative di competenza intenda assumere.(5-07723)