ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07604

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 677 del 06/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: TOTO DANIELE
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 06/08/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 06/08/2012
Stato iter:
11/12/2012
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/08/2012

RITIRATO IL 11/12/2012

CONCLUSO IL 11/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07604
presentata da
DANIELE TOTO
lunedì 6 agosto 2012, seduta n.677

TOTO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

nella seduta della Camera dei deputati n. 660 di mercoledì 4 luglio 2012, con interrogazione a risposta immediata n. 3-02367, indirizzata al Ministro dell'economia e delle finanze, l'interrogante ha rappresentato la vicenda di una azienda abruzzese ulteriormente posta in difficoltà economica e operativa da quelle che appaiono all'interrogante irresponsabili e inopinate decisioni degli uffici della sede di Pescara della società Equitalia Pragma. Il concessionario della riscossione, tra l'altro, in luogo di apprendere somme che reclamava da quella ditta e poste nella sua disponibilità, mediante una compensazione, presso un soggetto terzo debitore dell'azienda di cui si trattava, decideva, infatti, di apporre vincoli pignoratizi su un bene strumentale della medesima;

descritte le condotte ritenute dall'interrogante inopinate, inaccettabili e perniciose del concessionario nella vicenda de qua, i quesiti posti chiedevano «se, con riferimento alle vicende che nel rapporto con Equitalia Pragma srl hanno coinvolto la società di cui al caso di specie, il Ministro interrogato non intenda promuovere un'attività ispettiva presso gli uffici della sede di Pescara del concessionario per accertare la correttezza, la legittimità, la trasparenza, l'economicità e l'imparzialità delle procedure e delle decisioni che il medesimo adotta e, nel caso di esiti positivi dell'ispezione, se non intenda adottare, con ogni urgenza e senza indugio alcuno, tutte le misure, anche cautelari, per inibire al personale eventualmente in difetto almeno ogni ulteriore attività decisionale, potenzialmente dannosa per i contribuenti e per l'apparato dello Stato, e se, per evitare che in futuro si ripetano casi di discrezionalità giurisdizionale nelle decisioni intorno alle spese di giudizio, il Ministro interrogato non intenda farsi promotore di un'opportuna iniziativa normativa volta a tutelare integralmente le ragioni eventualmente riconosciute in capo al contribuente»;

la risposta è stata resa in aula dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, il quale si è limitato a dare lettura di un documento ricevuto dal Ministero dell'economia e delle finanze; nel merito dei chiarimenti offerti, ancorché dichiaratamente de relato, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, negletta in toto ad avviso dell'interrogante l'interrogazione esposta in atto, ha sostenuto che, in relazione ai tre rappresentati casi di «ineludibile» iscrizione ipotecaria, «imprevedibilmente la locale Giustizia tributaria» si sarebbe discostata da «consolidati orientamenti giurisprudenziali cui l'Amministrazione finanziaria si era ispirata». In altri termini, sembra di capire dal tenore della risposta che l'Amministrazione finanziaria sarebbe stata disturbata dal libero convincimento dei giudici tributari, specificatamente dalla non conformità delle decisioni da questi adottate in sentenze ai supposti orientamenti consolidati ed evidentemente, graditi all'Amministrazione finanziaria che, peraltro, è soggetto ben distinto da Equitalia;

il Ministro informava, inoltre, invero - sempre ad avviso dell'interrogante - in modo del tutto inconferente, che, relativamente, alla evidenziata «presunta mancata attivazione dell'agente della riscossione al recupero di somme della società in questione detenute da terzi», enti, ministeri ed ex esattori della riscossione avrebbero dato riscontri comunque negativi ai relativi accertamenti. Peraltro, il Ministro ad avviso dell'interrogante, taceva in ordine all'unica circostanza riferita in atto di sindacato probante la mancata attivazione di Equitalia al recuperò delle somme reclamate, ossia la loro disponibilità reiteratamente offerta dall'azienda, in compensazione di un suo credito con soggetto terzo, e da quest'ultimo medesimo che direttamente richiedeva indicazioni per il versamento, direttamente al concessionario, delle somme dovute dalla sua creditrice;

secondo quanto risulta all'interrogante, ulteriori approfondimenti presenti nel documento predisposto per fornire la risposta all'interrogazione a risposta immediata (di cui il rappresentante del Governo non ha dato lettura) recherebbero l'informazione che, pendente il termine di 120 giorni per effettuare il primo incanto, un'istanza di rateizzazione sulle cartelle oggetto di pignoramento presentata dalla ditta abruzzese avrebbe sospeso l'attività esecutiva. Appare assai discutibile all'interrogante l'asserita rilevanza dell'istanza di rateizzazione sul pignoramento immobiliare in corso. Del resto, con circolare in data 15 aprile 2011 di Equitalia medesima è sostenuto che, ad eccezione delle istanze di rateizzazione tempestive, tutte le altre non sospendono le procedure esecutive già in corso. Peraltro, il termine fissato per la chiusura di un procedimento è, di norma, quello di 30 giorni ex articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termine entro il quale Equitalia non solo non ha definito il procedimento in rilievo ma non ne ha neppure comunicato l'avvio alla contribuente;

infine, nella risposta si sostiene che il termine di 10 giorni fissato dall'articolo 53 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 per la cancellazione, a cura del concessionario, della trascrizione di ipoteca, nei casi considerati dal legislatore, sarebbe un termine «ordinatorio». Posto che lo sia, conclusione già di per sé aberrante in un sistema tutto squilibrato a favore dell'amministrazione finanziaria, tale natura non equivale a ridurlo a termine arbitrario o, di fatto, «inesistente». Quantunque, in ipotesi, ordinatorio, la sua inosservanza integra la volizione del rifiuto a ottemperare a un disposto di legge. È appena il caso, comunque, in proposito, di sottolineare come risulti quantomeno non etico e diseducativo che la pubblica amministrazione tenti di dissimulare le inadempienze, carenze, incapacità e inettitudini dietro «il dito» dell'ordinatorietà dei termini che la riguardino. L'interrogante ritiene particolarmente dannosa questa propensione che, a suo avviso, ha caratteri immorali, tanto da aver presentato, in data 17 settembre 2008, una proposta di legge, n. 1663, annunziata il 18 settembre 2008, recante «disposizioni in materia di perentorietà dei termini» relativamente a quelli che attengono a procedimenti della pubblica amministrazione. Giova, in ogni caso, rilevare che sono comminate sanzioni per i casi di ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento ex articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e di omissione di atti d'ufficio ex articolo 185 del codice penale, recentemente posta dalla Cassazione a fondamento anche della condanna al risarcimento del danno morale subito dal contribuente in ipotesi di pignoramento illegittimo (così, Cassazione civile, sezione III, n. 9445/2012) -:

se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere in relazione ai dispositivi delle sentenze della locale giustizia tributaria contestate da Equitalia anche laddove statuiscano, come nelle sentenza n. 1160 del 18 marzo 2010 della commissione tributaria di Pescara nell'ambito di uno dei giudizi promossi dall'azienda abruzzese considerata, che «...invero è risultato in punto di fatto che la Equitalia ha provveduto alla iscrizione ipotecaria per cartelle notificate da oltre un anno e senza che medio tempore sia stato dato avviso alla parte interessata... l'articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 afferma che si può procedere ad esecuzione quando sono decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (...) il secondo comma del richiamato articolo 50 afferma che l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni. Trattasi di un, secondo ulteriore presupposto per la legittimità dell'esecuzione, secondo nel senso che si aggiunge al precedente ed anche per questo il collegio deve notare che manca la prova dell'avvenuto adempimento. Ciò si adatta al caso di specie e se ne devono trarre le conseguenze sì che per tale verso il ricorso va accolto»;

se, il Ministro interrogato, sul punto della mancata attivazione di Equitalia rispetto al contenuto di comunicazioni inoltrate a Equitalia Pragma dalla contribuente e dall'azienda sua debitrice, dirette a mettere a disposizione dell'agente della riscossione le somme reclamate, in capo alla prima, e a chiedere indicazioni circa le procedure valide per la corresponsione al concessionario delle somme medesime, intenda pronunciarsi sulla rilevanza di quelle comunicazioni e se non ritenga verificato, sulla scorta di quella stessa corrispondenza, il nesso di causalità che l'interrogante, intendeva, nel precedente atto, e intende, nel presente, evidenziare, tra il loro contenuto e l'inerzia di Equitalia rispetto all'acclarata possibilità di apprendere le somme reclamate e disponibili ma paradossalmente ignorate, tenuto conto che nella precedente risposta ricordata in premessa non sono stati forniti ad avviso dell'interrogante adeguati chiarimenti;

se il Governo attesa la disposizione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che recita: «se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro 10 giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione», ritenga di confermare l'opinione circa la natura ordinatoria del termine di 10 giorni ivi fissato e, in tal caso, al di là di ogni altra soccorrente disposizione dell'ordinamento, se non reputi etico, opportuno, anzi, necessario impartire disposizioni stringenti agli uffici dell'amministrazione finanziaria e agli enti, organismi e soggetti da essa controllati o vigilati perché l'inosservanza eventuale del termine indicato sia sempre rigorosamente e chiaramente motivata, evitando, in tal modo, l'impunità dell'arbitrio e il sostanziale svuotamento della volontà del legislatore opponendo l'argomentazione dell'ordinatorietà del termine di fatto per dissimulare una condotta inefficiente e antieconomica;

se, con riferimento alle vicende riferite nella richiamata interrogazione a risposta immediata n. 3-02367, che nel rapporto con Equitalia Pragma hanno coinvolto la società di cui si tratta, il Ministro interrogato non intenda promuovere un'attività ispettiva presso gli uffici della sede di Pescara del concessionario per accertare la correttezza, la legittimità, la trasparenza, l'economicità e l'imparzialità delle procedure e delle decisioni che il medesimo adotta e, nel caso di esiti positivi dell'ispezione, se non intenda adottare, con ogni urgenza e senza indugio alcuno, tutte le misure, anche cautelari, per inibire al personale eventualmente in difetto almeno ogni ulteriore attività decisionale, potenzialmente dannosa per i contribuenti e per l'apparato dello Stato, e se, per conferire certezza alle decisioni intorno alle spese di giudizio, il Ministro interrogato non intenda farsi promotore di un'opportuna iniziativa normativa volta a tutelare integralmente le ragioni eventualmente riconosciute in capo al contribuente.
(5-07604)