ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07597

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 677 del 06/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO ELENA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 03/08/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 03/08/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/08/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07597
presentata da
ELENA CENTEMERO
lunedì 6 agosto 2012, seduta n.677

CENTEMERO. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 8 della legge regionale lombarda 18 aprile 2012, n. 7, recante «Misure per la crescita, lo sviluppo, e l'occupazione» prevede che «a titolo sperimentale, nell'ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato, per un triennio a partire dall'anno scolastico successivo alla stipula, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica»;

la norma regionale prevede che sia ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e che le modalità di espletamento del bando di concorso siano definite, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della giunta regionale, sulla base dell'intesa con lo Stato;

il Consiglio dei ministri, in data 15 giugno 2012, ha deliberato l'impugnativa della legge regionale n. 7 del 2012 della regione Lombardia avanti la Corte Costituzionale per violazione dei principi fondamentali in materia di istruzione;

la legge regionale lombarda affronta la materia della modalità di selezione e di assunzione degli insegnanti, aspetto cruciale sia in riferimento alla qualità del sistema di istruzione e della professionalità dei docenti, sia in riferimento allo sviluppo dell'autonomia scolastica, principio di rilevanza costituzionale;

l'attuale modalità di selezione ed assunzione basato su graduatorie con punteggio è impersonale, non tiene conto del curricolo e delle capacità effettive delle persone, delle attitudini, delle competenze di tipo pedagogico e didattico, delle qualità personali;

l'attuale modello di reclutamento basato su procedure automatiche considera gli insegnanti interscambiabili, e non risulta più adatto a professionisti quali sono i docenti;

una valutazione individuale del docente è sicuramente da preferirsi a procedure automatiche;

la gran parte dei sistemi scolastici europei riconosce ormai alle scuole un ruolo nella selezione dei docenti. Questo accade in Gran Bretagna e Irlanda, in Belgio, Paesi Bassi, in alcuni Lander della Germania, in tutto il Nord Europa e in tutti i Paesi dell'Est Europa;

la legge regionale prevede un concorso di scuola, il quale offre garanzie di imparzialità e collegialità nella scelta. Non si tratta infatti di «chiamata diretta» discrezionale da parte del dirigente scolastico, ma di una selezione operata da una commissione interna a partire da un bando di scuola o di reti di scuole, dove saranno esplicitati i criteri di selezione, i titoli, le esperienze e le competenze preferenziali, in relazione ai bisogni della scuola, al suo piano dell'offerta formativa, alle caratteristiche della sua utenza;

la proposta regionale non modifica le modalità di reclutamento, operando una mera sperimentazione che vuole esplorare concretamente una nuova possibilità, più coerente con il nuovo contesto nazionale ed europeo;

quella della regione Lombardia è un'iniziativa che esplicitamente si colloca nell'ambito di norme generali statali o in accordo con lo Stato;

la sperimentazione è limitata ai soli incarichi annuali, senza coinvolgere i docenti di ruolo. Sono inoltre garantiti i diritti alla mobilità dei docenti di ruolo, poiché si considereranno i posti liberi per gli incarichi annuali a valle dei trasferimenti;

la giurisprudenza della Corte costituzionale considera che la necessità che intervenga una preventiva intesa tra Stato e regione per l'attuazione di ogni sperimentazione impedisce che possa ravvisarsi una qualsiasi lesione di prerogative statali, dal momento che, per evitare ogni vulnus alle proprie competenze, è sufficiente che la parte interessata non presti adesione all'accordo procedimentale;

il contesto normativo in evoluzione nel quale la norma regionale prevede la sperimentazione, è l'attuazione del Titolo V della Costituzione, con il trasferimento dallo Stato alle regioni delle funzioni amministrative e delle relative risorse per la gestione della materia dell'istruzione, nella direzione di un rafforzamento dell'autonomia scolastica utilizzando lo strumento delle reti, rimodulando i poteri locali in funzione dell'autonomia e, soprattutto, riformando l'amministrazione statale centrale e periferica -:

quali siano le valutazioni che hanno portato alla decisione di ricorrere innanzi alla Corte costituzionale avverso la legge regionale lombarda 18 aprile 2012, n. 7, recante «Misure per la crescita, lo sviluppo, e l'occupazione»;

come sia possibile avviare in tempi brevi un'intesa per avviare la sperimentazione già dal prossimo anno scolastico 2012-2013. (5-07597)