ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07590

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 676 del 02/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/08/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 02/08/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 02/08/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/08/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07590
presentata da
MARIALUISA GNECCHI
giovedì 2 agosto 2012, seduta n.676

GNECCHI e RUBINATO. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

con messaggio INPS n. 7597 del 4 maggio 2012 viene definito il rilascio della procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, previsto dalla legge n. 247 del 2007, riferito agli importi corrisposti nell'anno 2010;

con successivo messaggio INPS n. 6454 del 13 aprile 2012 è stato fornito il manuale utente della procedura in oggetto ed è stata avviata una fase sperimentale per l'acquisizione e l'invio delle domande di sgravio che comunicava inoltre che dalle ore 15 del giorno 7 maggio 2012 alle ore 23 del 3 giugno 2012 avrebbero potuto essere trasmesse via internet - sia singolarmente che tramite i flussi XML - le domande utili a richiedere lo sgravio per l'anno 2010. L'applicazione era disponibile tra i servizi per aziende e consulenti, all'interno della sezione servizi on line del sito www.inps.it. I soggetti autorizzati all'utilizzo della procedura, erano indicati nel paragrafo 9 della circolare 51 del 30 marzo 2012;

la data di scadenza per l'invio telematico, 3 giugno 2012, cadeva di domenica e molti dei soggetti autorizzati all'utilizzo della procedura, hanno dato per scontata la regola generale che procrastina la scadenza qualora si tratti di giornata festiva, nello specifico si trattava di 2 giornate festive, il 2 giugno, festa nazionale e il 3 domenica, e hanno inviato la richiesta il giorno 4 giugno 2012 - lunedì, convinti come da prassi consolidata e utilizzata dagli enti pubblici, che in caso di scadenza termini nei giorni di sabato o festivi, o quanto meno per i festivi, il termine viene spostato, al primo giorno feriale utile successivo;

l'INPS adduce che trattandosi di invio telematico, la scadenza termine entro le ore 23 di domenica 3 giugno 2012 era improrogabile e ha chiuso la procedura domenica 3 alle 23, pertanto gli invii nella giornata di lunedì 4 giugno 2012 sono avvenuti fuori dalla procedura;

il fatto è abbastanza singolare quando si consideri che la stessa Agenzia delle entrate che ha introdotto da anni le procedure telematiche per la ricezione di molti adempimenti a carico delle persone fisiche o giuridiche, in caso di giorno festivo, sposta il termine al giorno feriale successivo anche per l'invio telematico. A titolo di esempio si riporta quanto è previsto per l'invio telematico all'agenzia delle entrate dei corrispettivi delle aziende della grande distribuzione: «va effettuata entro il 15o giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento. Per "quindicesimo giorno lavorativo" si intende il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, ricomprendendo nel calcolo dei giorni anche i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi (nei quali potrebbe comunque essere prevista l'apertura al pubblico dei punti vendita). Se il giorno 15 cade di sabato, domenica o giorno festivo, è possibile effettuare l'invio telematico dei corrispettivi entro il primo giorno lavorativo successivo»;

in base al combinato disposto degli articoli 1187 e 2963 del codice civile, tutte le scadenze che cadono in giorni festivi sono prorogate di diritto al giorno seguente non festivo e non risulta siano stati modificati ed esiste anche giurisprudenza consolidata in tal senso, vedi ad esempio: «Cassazione - Sez. V, sent. n. 15832 del 13 agosto 2004 (rv 575586). In tema di computo dei termini di prescrizione, l'articolo 2963 del codice civile, terzo comma, secondo il quale "se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo", configura un principio generale applicabile, in assenza di diversa previsione, anche in materia di decadenza, atteso che l'articolo 2964 del codice civile dichiara inapplicabili alla decadenza soltanto le norme relative alla interruzione ed alla sospensione della prescrizione e che le norme disponenti decadenze devono essere interpretate in senso favorevole al soggetto onerato e, quindi, secondo il criterio del tempo utile» -:

se non ritenga il Ministro interrogato di intervenire nei confronti dell'INPS al fine di consentire ai soggetti interessati, di vedersi riconosciute le richieste inviate per via telematica, il primo giorno feriale utile successivo alla scadenza, così come previsto dalla norma generale richiamata.
(5-07590)