ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07574

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 674 del 31/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: RIVOLTA ERICA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 31/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GOISIS PAOLA LEGA NORD PADANIA 31/07/2012
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD PADANIA 31/07/2012
CAVALLOTTO DAVIDE LEGA NORD PADANIA 31/07/2012
MAGGIONI MARCO LEGA NORD PADANIA 31/07/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 31/07/2012
Stato iter:
01/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/08/2012
Resoconto RIVOLTA ERICA LEGA NORD PADANIA
 
RISPOSTA GOVERNO 01/08/2012
Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 01/08/2012
Resoconto RIVOLTA ERICA LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/08/2012

SVOLTO IL 01/08/2012

CONCLUSO IL 01/08/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-07574
presentata da
ERICA RIVOLTA
martedì 31 luglio 2012, seduta n.674

RIVOLTA, GOISIS, GRIMOLDI, CAVALLOTTO e MAGGIONI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione quarta), ha accolto una pluralità di ricorsi, con cui i ricorrenti hanno impugnato gli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (tra i quali il decreto del MIUR - direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012) con cui è stato approvato l'elenco dei candidati da ammettere alla prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2001 - Regione Lombardia;

la materia del contendere riguarda «la violazione del principio dell'anonimato nel concorso oggetto della citata controversia, atteso che la busta piccola, contenente il cartoncino con le generalità dei concorrenti, inserita nella busta grande, includente l'elaborato scritto redatto dagli stessi, a garanzia della loro non immediata riconoscibilità, sarebbe stata inidonea allo scopo, essendo agevolmente visibile - anche prima della sua apertura e dell'estrazione del cartoncino recante le generalità del concorrente - quanto nella stessa contenuto»;

al fine di verificarne la fondatezza, il TAR Lombardia ha disposto - con le ordinanze nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 - l'acquisizione delle buste contenenti gli elaborati di tutti i candidati ricorrenti, relativamente ai ricorsi R.G. nn. 1545/2012, 1546/2012 e 1547/2012, deducendo svariate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto differenti profili;

al riguardo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si è costituito in giudizio, chiedendone il rigetto;

in particolare, l'Avvocatura dello Stato ha sollevato eccezioni sia in ordine all'inammissibilità di alcuni dei menzionati ricorsi, in quanto proposti in forma collettiva, «pur in presenza di asserite posizioni confliggenti tra i ricorrenti», sia in merito alla necessità di integrare comunque il contraddittorio nei confronti sia dei candidati già ammessi alla prova orale del concorso, che a quelli che abbiano positivamente superato anche quest'ultima;

il TAR Lombardia ha ritenuto infondate le predette «eccezioni», richiamando nel merito la Sentenza del Consiglio di Stato, VI, 11 febbraio 2011, n. 916, in base alla quale deve ritenersi ammissibile «un ricorso collettivo avverso gli atti di un concorso nel caso in cui i ricorrenti, in forma collettiva, siano titolari al momento del ricorso, di posizioni omogenee sia riguardo alle doglianze dedotte che all'interesse perseguito, avendo l'intento di ottenere, attraverso l'annullamento degli atti impugnati, il rinnovo di quel segmento procedurale considerato illegittimo, con conseguente utilità per tutte le parti ricorrenti»;

in conclusione il TAR, ribadendo il concetto già espresso dal Consiglio di Stato con sentenza del 6 aprile 2010, n. 1928, secondo cui «il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione», ha giudicato «la fondatezza» della doglianza dei ricorrenti, la quale avendo carattere pregiudiziale, determina, previo assorbimento delle restanti censure, l'accoglimento di tutti i ricorsi riuniti, e «l'annullamento degli atti relativi alle prove scritte del concorso per dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011 - Regione Lombardia»;

pur nel rispetto della pronuncia del TAR Lombardia, la predetta sentenza ha l'effetto di sospendere gli incarichi dirigenziali che dovevano essere affidati per l'apertura del nuovo anno scolastico, aggravando altresì la situazione degli istituti scolastici lombardi, che in assenza dei 355 nuovi incarichi di dirigenza, rischia di collassare sotto il peso di oltre 500 reggenze;

si rischia di pregiudicare il diritto d'inserimento nella graduatoria dei vincitori del concorso prossima alla sua pubblicazione, oltre «400 candidati idonei»;

l'Associazione nazionale presidi avrebbe invitato coloro che hanno superato con successo le prove scritte del concorso per dirigenti scolastici, a costituirsi «collettivamente» con interventi ad opponendum a salvaguardia della prosecuzione e della regolare conclusione della procedura concorsuale;

la richiesta della suddetta «contrapposizione di un elevato numero di intervenienti» farebbe da contrappeso alla pretesa giudiziale azionata dagli oltre duemila ricorrenti -:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere per evitare le conseguenze che l'eventuale accoglimento nel merito anche di uno solo dei circa 160 ricorsi pendenti, potrebbe provocare sul funzionamento del sistema scolastico, in quanto sarebbe bloccato il concorso descritto in premessa, nonché creando conseguenze negative sulla professione e sul profilo dei dirigenti in servizio in Lombardia vanificando, tra l'altro, le legittime aspettative dei sopra citati 400 docenti idonei che aspirano alla dirigenza.
(5-07574)