ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07539

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 672 del 25/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: PIFFARI SERGIO MICHELE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 25/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIMADORO GABRIELE ITALIA DEI VALORI 25/07/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 25/07/2012
Stato iter:
26/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 26/07/2012
Resoconto PIFFARI SERGIO MICHELE ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 26/07/2012
Resoconto FANELLI TULLIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 26/07/2012
Resoconto PIFFARI SERGIO MICHELE ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/07/2012

SVOLTO IL 26/07/2012

CONCLUSO IL 26/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-07539
presentata da
SERGIO MICHELE PIFFARI
mercoledì 25 luglio 2012, seduta n.672

PIFFARI e CIMADORO. -
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 288, 3o comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) a proposito dello strumento legislativo della direttiva comunitaria dispone che - ... vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. - La ratio di questa disposizione pone quale elemento sostanziale il suo effetto non vincolante, ma di risultato. La direttiva non è obbligatoria in tutti i suoi elementi, in quanto, dettando solo un obbligo di risultato, lascia spazio all'iniziativa normativa di ogni stato cui è diretta. Il fine principale di questa fonte del diritto comunitario è l'avvicinamento degli istituti giuridici riguardanti date materie tra gli Stati dell'Unione. La libertà dello Stato non è assoluta in quanto deve garantire l'effetto voluto dall'Unione;

con il ricorso per inadempimento (ex articolo 258 TFUE): - La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato è uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea;

la Corte controlla il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi sanciti dai trattati e dagli atti di diritto derivato. Il ricorso alla Corte di giustizia è preceduto da un procedimento preliminare (la cosiddetta procedura di infrazione) avviato dalla Commissione, nel corso del quale lo Stato membro ha la possibilità di rispondere alle accuse. Se tale procedimento non porta lo Stato membro a porre fine all'inadempimento, viene presentato alla Corte di giustizia un ricorso per violazione del diritto dell'Unione europea, proposto dalla Commissione oppure da un altro Stato membro. Se la Corte accerta l'inadempimento, lo Stato è tenuto a porvi fine immediatamente;

con la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane pubblicata nella Gazzetta Ufficiale legge n. 135 del 30 maggio 1991, la Repubblica Italiana, recepiva un dispositivo normativo atto a regolare su tutto il territorio nazionale la questione inerente il trattamento delle acque reflue dei tessuti urbani;

all'articolo 3 della direttiva 91/271/CEE è disposto quanto segue: Art. 3. 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane: entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000 e entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000; per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della definizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998. Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. 2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono rispondere ai requisiti dell'allegato I A. Tali requisiti possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 18;

si è appreso in data 20 luglio e seguenti da quanto pubblicato su numerosi organi di stampa cartacea e web (Ansa.it, Corriere della Sera, Libero News.it, il sole 24 ore, green.style.it) che il nostro Paese è stato condannato poiché secondo il supremo giudice comunitario l'Italia non avrebbe rispettato le norme inerenti la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane su tutto il territorio dello Stato;

sempre dai sovracitati articoli di stampa si è appreso altresì che la decisione della Corte di Giustizia europea, è giunta al termine di una procedura d'infrazione partita nel 2009 e che, in origine aveva coinvolto un centinaio di località distribuite su tutto il territorio italiano. Si legge che, in particolare, l'Italia non avrebbe rispettato gli obblighi imposti dalla direttiva dell'Unione europea 271/91, che impone norme sugli scarichi fognari con il solo obiettivo di tutelare l'ambiente;

la scadenza entro la quale i comuni avrebbero dovuto adeguarsi alla normativa comunitaria era fissata al 31 dicembre 2000;

la sentenza pubblicata in data 19 luglio 2012 e reperibile dal sito ufficiale della Corte di giustizia europea riporta espressamente quanto segue a proposito della decisione del giudice comunitario riguardo alla procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione nei confronti del nostro Paese: «Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana, avendo omesso:

di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all'articolo 3 di tale direttiva,

di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedode, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant'Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, e;

di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4 7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant'Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese» -:

quale sia lo stato di fatto degli scarichi fognari dei comuni italiani sopra i 15.000 abitanti ed in particolare cosa sia stato fatto per riportare al rispetto della normativa comunitaria quelli di cui alla condanna.(5-07539)