SANI e CENNI. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
- Per sapere - premesso che:
nel 2008 70 dipendenti delle amministrazioni provinciali e delle comunità montane della Toscana (oggi dipendenti delle unioni dei comuni), che si occupavano del settore agricolo, furono coinvolti nel caso giudiziario denominato dai media «Demetra»;
in sintesi tali dipendenti pubblici furono citati in giudizio per presunti errori nella istruttoria relativa al bando della regione Toscana «Premio Giovani» e nello specifico sui rimborsi erogati da tale iniziativa;
questi dipendenti sono stati prosciolti, con formula piena, dalla Corte dei conti, in primo grado (sentenza n. 657 del 2009) ed in appello (sentenza n. 893 del 2011);
la sentenza numero 657 del 2009 ha inoltre disposto che le spese legali dei dipendenti sono a carico dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, stabilendo però un limite di rimborsabilità;
la Corte dei conti svolge funzioni di controllo (articolo 100 della Costituzione) e funzioni giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (articolo 103 della Costituzione). Accanto a queste, svolge anche funzioni amministrative (ad esempio: provvedimenti concernenti lo status economico e giuridico dei propri dipendenti) e consultive (pareri al Governo ed ai Ministri in ordine ad atti normativi e provvedimenti; pareri in materia di contabilità pubblica a richiesta di regioni, comuni, province e città metropolitane);
da quanto è emerso dalle affermazioni di alcuni dipendenti coinvolti nella vicenda, la cifra riconosciuta a titolo di rimborso risulta essere molto inferiore a quanto richiesto dagli avvocati, corrispondendo a circa un terzo della somma complessiva. Una cifra che è stata, ad oggi, quantificata in circa 11 mila euro a dipendente;
l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 1979 prevede l'assistenza processuale per i dipendenti degli enti locali in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'ente e non ricorra il dolo o la grave colpa del dipendente;
la motivazione della Corte dei conti desta quindi perplessità anche in relazione a quanto dispone il comma 1 dell'articolo 28 del contratto collettivo nazionale del lavoro della Funzione pubblica (articolo integrativo del 14 settembre 2000) e relativo al «Patrocinio legale». In particolare:
a) l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;
risulta quindi evidente come la Corte dei conti abbia interpretato la normativa vigente inserendo un tetto ai rimborsi per le spese processuali e legali di dipendenti delle amministrazioni pubbliche assolti con formula piena;
tale situazione di incertezza può anche sicuramente incidere sulle future istruttorie del bando «Giovani Sì» che sono affidate agli stessi dipendenti già indagati, che non potranno avere la necessaria tranquillità se sussiste il dubbio di dover lavorare senza la completa tutela giudiziaria -:
se non ritenga utile, al fine di evitare interpretazioni della normativa vigente quali quelle descritte in premessa, fissare per il futuro parametri economici certi e soddisfacenti relativi ai massimali delle spese legali e processuali che le pubbliche amministrazioni devono assicurare ai loro dipendenti. (5-07523)