MOTTA. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 17, comma 18, della legge n. 127 del 1997 disponeva che il personale dipendente dell'Ente poste italiane, nella more della trasformazione dello stesso in società per azioni, potesse essere comandato presso altre amministrazioni pubbliche;
il consiglio di amministrazione dell'INPDAP, con delibera n. 702 del 18 dicembre 1997, ha richiesto l'utilizzazione, in posizione di comando, di un contingente di dipendenti dell'ente poste pari a 579 unità;
con decreto del 18 ottobre 1999 della Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è stato disposto il trasferimento di 305 dipendenti delle Poste nella corrispondente qualifica funzionale dei ruoli del personale INPDAP. Il personale, che già si trovava in posizione di comando alla data del 28 febbraio 1998 è stato trasferito con decorrenza 1° aprile 2000;
con nota n. 1215 del26 aprile 2000 l'INPDAP ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica l'autorizzazione all'assunzione di ulteriori 274 unità che avevano già assunto servizio, in comando dalle Poste, successivamente al 28 febbraio 1998;
detto personale è stato trasferito nei ruoli del personale INPDAP con decorrenza 10 gennaio 2001 secondo quanto disposto con decreto 7 novembre 2000 della Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero a parità di inquadramento Ente poste-INPDAP;
i due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopraccitati consistevano in un elenco nominativo dei lavoratori dell'Ente poste da trasferire all'INPDAP, con le rispettive qualifiche di provenienza e quelle, asseritamente corrispondenti, di nuova assegnazione disponendo il passaggio definitivo tra le due amministrazioni sulla base del criterio del mantenimento della qualifica originaria e di una sua trasposizione orizzontale nell'area e nel livello retributivo corrispondente, senza alcuna specifica verifica in ordine all'effettiva corrispondenza tra le diverse categorie professionali (sentenza Cassazione sezioni unite n. 503 del 12 gennaio 2011);
conseguentemente, diversi dipendenti hanno adito le vie legali con risultati largamente positivi che hanno creato, anche all'interno del gruppo degli ex postali, significative differenze di inquadramento. Molti ricorsi, per altro, risultano essere ancora pendenti ed in attesa di giudizio definitivo;
in ragione del fatto che i lavoratori trasferiti dall'ex Ente poste non facevano parte dei ruoli dell'INPDAP, a causa del protrarsi delle pratiche di autorizzazione da parte del dipartimento della funzione pubblica, l'istituto ha inteso escluderli dal partecipare ai concorsi interni di riqualificazione banditi nel maggio 2000 riservati al solo personale in servizio di ruolo alla data del 29 dicembre 1999, non applicando quindi le disposizioni in materia di mobilità volontaria o concordata di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 449 del 1997 così come previsto dalla legge finanziaria 1999 (legge n. 448 del 1998) -:
in che modo il Ministro interrogato intenda intervenire al fine di valutare l'effettiva sussistenza di una sperequazione nei confronti dei dipendenti ex Ente poste inquadrati nei ruoli INPDAP tra il 1997 e il 2001 ;
se non ritenga di valutare l'opportunità di assumere un'iniziativa che riconosca ai dipendenti INPDAP ex postali la riconsiderazione del livello di inquadramento, tenendo in adeguata considerazione i titoli di studio e l'anzianità di servizio effettivamente maturata dai lavoratori. (5-07522)