CICCANTI. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
sta creando notevole confusione nelle stazioni appaltanti e autentico stallo in numerose procedure di gara per appalti e forniture, la creazione, in via giurisprudenziale (si veda la decisione del Consiglio di Stato - adunanza plenaria n. 13/2011), di un «dovere» per le stazioni appaltanti (parimenti ad un obbligo normativo) non solo di una verifica dei documenti amministrativi e dell'offerta economica, ma anche dell'offerta tecnica nello stesso contesto pubblico, quando invece l'offerta tecnica è stata sempre, per prassi e fin ad oggi, valutata in seduta riservata;
lo stesso Consiglio di Stato, nella decisione dianzi richiamata seppur con conclusioni divergenti affidate a canoni generali di trasparenza, riconosce l'esistenza di positive previsioni normative che impongono la seduta pubblica per la verifica dell'integrità della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, con l'apertura e la presa visione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica; mentre nessuna previsione normativa esiste per l'apertura dell'offerta tecnica anche alla luce di una specifica normativa (articolo 2 - comma 1 - codice dei contratti) che inibisce la conoscenza da parte dei concorrenti dei contenuti delle offerte tecniche degli altri partecipanti sino all'aggiudicazione definitiva e, per quanto possibile, dei segreti industriali;
allo stato degli atti e delle procedure in corso si pongono due questioni, una di merito attinente all'approfondimento della innovativa decisione del Consiglio di Stato n. 13 del 2011 per una univoca o diversa conclusione dal punto di vista normativo e l'altra di carattere procedurale attinente alla salvaguardia delle procedure in corso, ove nei bandi di gara (lex specialis) non era stata prevista l'apertura dell'offerta tecnica in seduta pubblica;
con l'articolo 12 del decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 6 luglio 2012, è stato stabilito che anche l'offerta tecnica aperta in seduta riservata nelle gare espletate fino al 9 maggio 2012 sono fatte salve, al fine di evitare il danno derivante da un contenzioso conseguente agli affari retroattivi della richiamata sentenza del Consiglio di Stato, a causa della sua natura interpretativa -:
se, allo stato dell'attuale giurisprudenza e della normativa disciplinante la materia, siano state effettivamente salvaguardate tutte le gare di amministrazioni statali antecedenti il 9 maggio 2012 ove l'apertura dei plichi dell'offerta tecnica è avvenuta in seduta «riservata», in special modo per le gare CONSIP espletate prima della richiamata sentenza del Consiglio di Stato;
se siano state firmate le convenzioni CONSIP relative a tali gare, ovvero diversamente, quali siano i motivi del ritardo.
(5-07460)