ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07460

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 668 del 18/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: CICCANTI AMEDEO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 18/07/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 18/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07460
presentata da
AMEDEO CICCANTI
mercoledì 18 luglio 2012, seduta n.668

CICCANTI. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

sta creando notevole confusione nelle stazioni appaltanti e autentico stallo in numerose procedure di gara per appalti e forniture, la creazione, in via giurisprudenziale (si veda la decisione del Consiglio di Stato - adunanza plenaria n. 13/2011), di un «dovere» per le stazioni appaltanti (parimenti ad un obbligo normativo) non solo di una verifica dei documenti amministrativi e dell'offerta economica, ma anche dell'offerta tecnica nello stesso contesto pubblico, quando invece l'offerta tecnica è stata sempre, per prassi e fin ad oggi, valutata in seduta riservata;

lo stesso Consiglio di Stato, nella decisione dianzi richiamata seppur con conclusioni divergenti affidate a canoni generali di trasparenza, riconosce l'esistenza di positive previsioni normative che impongono la seduta pubblica per la verifica dell'integrità della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, con l'apertura e la presa visione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica; mentre nessuna previsione normativa esiste per l'apertura dell'offerta tecnica anche alla luce di una specifica normativa (articolo 2 - comma 1 - codice dei contratti) che inibisce la conoscenza da parte dei concorrenti dei contenuti delle offerte tecniche degli altri partecipanti sino all'aggiudicazione definitiva e, per quanto possibile, dei segreti industriali;

allo stato degli atti e delle procedure in corso si pongono due questioni, una di merito attinente all'approfondimento della innovativa decisione del Consiglio di Stato n. 13 del 2011 per una univoca o diversa conclusione dal punto di vista normativo e l'altra di carattere procedurale attinente alla salvaguardia delle procedure in corso, ove nei bandi di gara (lex specialis) non era stata prevista l'apertura dell'offerta tecnica in seduta pubblica;

con l'articolo 12 del decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 6 luglio 2012, è stato stabilito che anche l'offerta tecnica aperta in seduta riservata nelle gare espletate fino al 9 maggio 2012 sono fatte salve, al fine di evitare il danno derivante da un contenzioso conseguente agli affari retroattivi della richiamata sentenza del Consiglio di Stato, a causa della sua natura interpretativa -:

se, allo stato dell'attuale giurisprudenza e della normativa disciplinante la materia, siano state effettivamente salvaguardate tutte le gare di amministrazioni statali antecedenti il 9 maggio 2012 ove l'apertura dei plichi dell'offerta tecnica è avvenuta in seduta «riservata», in special modo per le gare CONSIP espletate prima della richiamata sentenza del Consiglio di Stato;

se siano state firmate le convenzioni CONSIP relative a tali gare, ovvero diversamente, quali siano i motivi del ritardo.
(5-07460)