ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07411

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 666 del 16/07/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/15917
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 16/07/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 16/07/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 16/07/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 16/07/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 16/07/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 16/07/2012
Stato iter:
04/10/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/10/2012
Resoconto GULLO ANTONINO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 04/10/2012
Resoconto BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/07/2012

DISCUSSIONE IL 04/10/2012

SVOLTO IL 04/10/2012

CONCLUSO IL 04/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07411
presentata da
RITA BERNARDINI
lunedì 16 luglio 2012, seduta n.666

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:


alla prima firmataria del presente atto è pervenuto il seguente appello sottoscritto da Alessandro Cataldo, persona detenuta nel carcere di Siano (Catanzaro), e affetta dal linfoma di Hodgkin, la quale aspetta da diversi mesi di essere sottoposta alle cure urgenti e necessarie imposte dal suo precario stato di salute: «Mi chiamo Cataldo Alessandro, nato il 23 luglio 1977 a Cetraro (Cosenza). Sono un detenuto dal 2 dicembre 2010 per l'operazione Over Loading e quindi da un anno e mezzo detenuto e praticamente da otto mesi nel carcere di Siano in attesa di un processo. In questi otto mesi ho riscontrato un disturbo che mi portava dolore al collo e quindi dopo aver fatto tutti gli esami specifici, il 27 marzo 2012 sono venuto a conoscenza tramite il dirigente sanitario che il disturbo dipendeva da noduli, cioè tumore e quindi io dovrei urgentemente essere sottoposto a chemioterapia ed altre cure specifiche. Però ad oggi, 24 aprile 2012, nessuna di queste terapie essenziali mi è stata applicata. Io, con questa missiva mi appello alle istituzioni competenti o chi di dovere per risolvere il mio drammatico problema che essendo ristretto in carcere non ho nessuna possibilità di curarmi cioè un diritto che in un paese civile mi toccherebbe a livello di umanità e diritto alla vita. Inoltre, per quello che riguarda la mia posizione giuridica sono ancora giudicabile e quindi avendo una custodia cautelare non colpevole fino al terzo grado di giudizio, e pure che io fossi un condannato, sarebbe sempre un mio diritto come essere umano curarmi di un male perché non capisco per quale motivo le istituzioni competenti alla mia posizione giuridica e sanitaria non prendono decisione sul da farsi mandandomi o in un centro per cure specifiche oppure dando a me la possibilità e l'autonomia di andarmi a curare in una clinica o un centro apposito. Con questo mio scritto non voglio esonerarmi da nessuna responsabilità penale che potrebbe esserci su di me. La ringrazio per essere stato ascoltato e spero che al più presto qualcuna delle istituzioni a cui mi sono appellato mi dia risposta»;


il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli articoli 2 e 3 della Costituzione; dagli articoli 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000; dagli articoli 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977; dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; dagli articoli 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; nonché dagli articoli 1, 2 e 3 della Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante «Regole minime per il trattamento dei detenuti» e dall'articolo 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo;


il diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, rappresenta un diritto inviolabile della persona umana, non suscettibile di limitazione alcuna e idoneo a costituire un parametro di legittimità della stessa esecuzione della pena, che non può in alcuna misura svolgersi secondo modalità idonee a pregiudicare il diritto del detenuto alla salute ed alla salvaguardia della propria incolumità psico-fisica;


l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sancisce una rigorosa disciplina in ordine alle modalità ed ai requisiti del servizio sanitario di ogni istituto di pena, prescrivendo tra l'altro che «ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti (...) in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura»;


la recente sentenza della Corte di cassazione n. 46479/2011, del 14 dicembre 2011 ha evidenziato, fra l'altro, come «il diritto alla salute del detenuto va tutelato anche al di sopra delle esigenze di sicurezza sicché, in presenza di gravi patologie, si impone la sottoposizione al regime degli arresti domiciliari o comunque il ricovero in idonee strutture»;


a giudizio della prima firmataria del presente atto, è necessario un intervento urgente al fine di verificare le reali condizioni di salute del detenuto in questione, affinché siano adottati i provvedimenti più opportuni, per garantire che l'espiazione della custodia cautelare in carcere non si traduca di fatto in un'illegittima violazione dei diritti umani fondamentali, secondo modalità tali peraltro da pregiudicare irreversibilmente le condizioni psico-fisiche del detenuto, già gravemente compromesse -:


di quali informazioni dispongano circa i fatti narrati in premessa;


se sia noto per quali motivi il detenuto in questione non sia ancora stato sottoposto al ciclo di chemioterapia e a tutte le altre cure specifiche richieste dal suo stato di salute;


se non intendano promuovere ogni accertamento di competenza, anche attraverso un'ispezione ministeriale, in rapporto ai fatti esposti in premessa, e quali ulteriori iniziative di competenza intendano assumere al fine di tutelare il diritto alla salute del signor Alessandro Cataldo. (5-07411)