ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07380

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 666 del 16/07/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/12049
Firmatari
Primo firmatario: TOUADI JEAN LEONARD
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TULLO MARIO PARTITO DEMOCRATICO 13/07/2012


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 13/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07380
presentata da
JEAN LEONARD TOUADI
lunedì 16 luglio 2012, seduta n.666

TOUADI e TULLO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:


con il decreto ministeriale 15 agosto 2009 recante le misure di accertamento, da parte delle questure, della sussistenza dei requisiti ostativi al rilancio di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, viene varata dal Governo la tessera del tifoso. Tale tessera è da considerarsi - secondo le linee guida elaborate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive - come uno strumento nuovo delle società sportive che serve a valorizzare il rapporto trasparente ed aperto con i propri tifosi, veri protagonisti dell'evento sportivo;


l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2007 prevede che: «In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni riconosciute, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità statutarie»;


la tessera del tifoso, istituita con il decreto-legge 15 agosto 2009, è resa necessariamente obbligatoria per il rilascio da parte delle società degli abbonamenti e per accedere al settore riservato agli ospiti che seguono la propria squadra in trasferta;


secondo i dati del Centro nazionale di informazione sulle manifestazioni sportive (CNISM) aggiornati al giorno 21 maggio 2011 a oggi state rilasciate più di 723.856 mila tessere;


la trasmissione Report nella puntata trasmessa su RAI 3 il giorno 15 maggio 2011 denuncia il possibile abuso che alcune società appartenenti al campionato di serie A (FIGC) compiono sul trattamento dei dati personali raccolti per la concessione della tessera del tifoso. In particolare, viene sollevata la questione dell'utilizzo della tessera del tifoso come strumento di fidelizzazione dei richiedenti alle banche che forniscono le tessere;


il Garante per la protezione dei dati personali il 10 novembre 2010 in virtù di numerose segnalazioni approva un provvedimento inviato al Ministro dell'interno, al CONI e alla FIGC che così recita:


«ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera b), 144 e 154, comma 1, lettera c) del Codice, prescrive ai titolari dei trattamenti che non abbiano già provveduto in tal senso di:


integrare l'informativa da rendere agli aderenti, evidenziando:


a) i trattamenti che prescindono dalla manifestazione del consenso degli utenti perché necessariamente connessi al rilascio della tessera del tifoso, precisando, in tale ambito, che l'informativa dovrà contenere uno specifico riferimento alla comunicazione dei dati personali degli utenti alle questure (per l'accertamento dei requisiti di cui al decreto ministeriale 15 agosto 2009), nonché alle caratteristiche del trattamento svolto mediante l'utilizzo di tecnologie rfid;


b) i trattamenti che possono essere effettuati su base meramente volontaria, precisando che l'informativa dovrà indicare chiaramente le diverse finalità perseguite e che le relative operazioni di trattamento dovranno essere effettuate solo sulla base di un espresso consenso dell'interessato;


c) le conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere;


adottare accorgimenti idonei a garantire agli interessati l'effettiva possibilità di formalizzare anche il proprio diniego al trattamento per finalità di marketing, prevenendo così possibili manipolazioni successive dei moduli sottoscritti dagli utenti;


riformulare i modelli utilizzati, adottando soluzioni idonee a garantire la possibilità agli aderenti di manifestare liberamente la propria volontà di ricevere o meno, anche da parte di società terze, comunicazioni a carattere commerciale o promozionale;


ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera b), 144 e 154, comma 1, lettera c) del Codice, prescrive ai titolari dei trattamenti di pubblicare il presente provvedimento sui rispettivi siti web, ove esistenti, evidenziandolo adeguatamente in un autonomo riquadro per favorirne una immediata consultazione da parte degli utenti, anche predisponendo eventuali link appositamente dedicati alla sottoscrizione degli abbonamenti o alla partecipazione al programma "tessera del tifoso";


dispone che le misure e gli accorgimenti di cui ai punti precedenti siano adottati entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando riscontro a questa Autorità, entro lo stesso termine, dell'avvenuto adempimento;


invita le società sportive che non abbiano già provveduto in tal senso, per le ragioni di cui in motivazione, a voler valutare l'opportunità di predisporre moduli separati per l'attivazione di ulteriori funzionalità della tessera o per la fornitura di servizi "accessori" agli interessati che abbiano espresso a tal fine il proprio specifico consenso;


invita gli effettivi titolari, anche nell'interesse degli utenti, a valutare l'opportunità di designare quali responsabili del trattamento i soggetti che, all'esito delle operazioni di verifica concernenti il ruolo concretamente svolto da ciascuno di essi, risultino privi di reale e autonoma capacità decisionale in ordine alle finalità e modalità del trattamento;


richiama l'attenzione delle società che intendono effettuare attività di profilazione sulla necessità di acquisire un consenso specifico e distinto da parte degli interessati (come pure in relazione alla medesima attività svolta da società terze), provvedendo altresì alla notifica del relativo trattamento ove ne ricorrano i presupposti»;


il Garante per la protezione dei dati personali il 12 gennaio 2011 ribadiva in un comunicato che i supporter delle squadre di calcio che aderiscono al programma «tessera del tifoso» devono essere informati in modo chiaro e dettagliato sull'uso dei dati personali forniti al momento della sottoscrizione. Devono inoltre essere messi in condizione di poter scegliere liberamente se autorizzare l'uso di questi dati anche per le finalità di marketing e pubblicità -:


se il Ministro sia al corrente di tali fatti e se non intenda intervenire con fermezza sostenendo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali presso l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive;


se non intenda fornire elementi sui risultati ottenuti e sulle criticità emerse a seguito dell'approvazione del decreto-legge che ha istituito la tessera del tifoso;


se non intenda adottare, per quanto di competenza, misure di contrasto affinché nella stagione calcistica 2011/2012 non si riproducano le stesse problematiche relative alle gestione dei dati personali da parte delle società che per legge sono obbligate a predisporre la tessera ai propri tifosi. (5-07380)