ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07362

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 666 del 16/07/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/16387
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 13/07/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 13/07/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 13/07/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 13/07/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 13/07/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 16/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/07/2012

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 16/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07362
presentata da
RITA BERNARDINI
lunedì 16 luglio 2012, seduta n.666

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:


il 30 maggio 2012, l'associazione II Carcere Possibile Onlus ha diramato il seguente comunicato stampa: «Il Carcere Possibile Onlus si rivolge al Ministro della Giustizia affinché il Governo emani immediatamente un decreto-legge per evitare l'ingresso in carcere di persone che potrebbero aver già scontato la pena detentiva. Da tempo si discute su come evitare, negli Istituti di Pena italiani, il fenomeno c.d. "delle porte girevoli", che vede l'ingresso in carcere di persone che escono dopo pochi giorni. L'ultima norma c.d. "svuota carceri" si è basata proprio su tale principio. Tra le cause del fenomeno c'è senz'altro una mancanza di coordinamento tra l'articolo 656 codice procedura penale e l'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), cioè tra l'esecuzione della pena detentiva e la liberazione anticipata, che prevede, in alcuni casi, una detrazione di giorni 45 per ogni singolo semestre di pena scontata. Accade, infatti, che un soggetto che abbia scontato uno o più semestri di pena in regime di misura cautelare (custodia in carcere e/o arresti domiciliari) e si trovi libero o agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena detentiva, debba necessariamente entrare in carcere per poter ottenere la detrazione prevista, anche se con tale detrazione, egli avrebbe finito di scontare l'intera pena. La "liberazione anticipata" è istituto che può essere concesso solo dal Magistrato di Sorveglianza che diventa competente dopo l'emissione dell'ordine di esecuzione della pena. L'accertamento operato dal Magistrato per verificare se vi sono le condizioni per concedere il beneficio, comporta, inoltre, un periodo di tempo non breve, durante il quale il soggetto resta in carcere pur avendo, probabilmente, già espiato la pena. Occorre, pertanto, a nostro avviso un'integrazione all'articolo 656 codice procedura penale per modificare tale situazione che incide sul sovraffollamento degli istituti di pena. Integrazione che certamente non influirebbe sulla c.d. "sicurezza sociale", in quanto indirizzata a imputati che, in attesa della sentenza definitiva, sono in libertà o posti agli arresti domiciliari dopo la valutazione di un organo giudiziario. Essi potrebbero attendere, nello stesso stato (invece di entrare in carcere), l'esito della valutazione del Magistrato di Sorveglianza sulla richiesta di liberazione anticipata»;


in particolare, per evitare il fenomeno delle cosiddette «porte girevoli», l'associazione II Carcere Possibile Onlus, invita il Governo ad adottare un decreto-legge composto da un solo articolo. Il seguente: «Proposta di integrazione dell'articolo 656 codice procedura penale. Art. 656 - comma 10-bis. In ogni caso, il Pubblico Ministero verifica se il condannato ha già scontato uno o più semestri di pena detentiva, anche agli arresti domiciliari, e se il residuo di pena da scontare è inferiore o uguale ai giorni che sarebbero detratti, ove venisse concessa la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della n. 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, sospende l'esecuzione e trasmette immediatamente gli atti al Magistrato di Sorveglianza perché provveda sull'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Fino alla decisione il condannato permane nello stato di libertà o detentivo in cui si trova. Il Magistrato di Sorveglianza trasmette immediatamente al Pubblico Ministero la decisione sul provvedimento ex articolo 54 della legge n. 354 del 1975. Il Pubblico Ministero, riformulato il calcolo della pena residua, dichiara la pena totalmente espiata o pone in esecuzione l'ordine di carcerazione. La richiesta, inviata al Ministro della Giustizia, è accompagnata da "considerazioni in diritto", dalle quali emerge non solo l'applicabilità della norma, ma anche la sua necessità in base al principio rieducativo della pena, al principio della ragionevole durata del processo e a quello del corretto e, buon andamento della Pubblica Amministrazione» -:

se il Governo non intenda assumere un'iniziativa normativa urgente volta a modificare l'articolo 656 del codice di procedura penale così come indicato nella proposta elaborata dal Carcere Possibile Onlus. (5-07362)