ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07313

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 664 del 11/07/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/13852
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/07/2012

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 11/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07313
presentata da
RITA BERNARDINI
mercoledì 11 luglio 2012, seduta n.664

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

con lettera del 24 ottobre 2010, la signora Nunzia Fidanzati, sorella di Gaetano Fidanzati, 76enne, attualmente ristretto nel carcere di Parma e sottoposto al regime carcerario di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, si è rivolta alla redazione di Ristretti Orizzonti e alla prima firmataria del presente atto per denunciare le gravi condizioni di salute in cui versa il fratello e le difficoltà che lo stesso incontra nel sottoporsi alle necessarie terapie curative;

in particolare, il 5 ottobre 2011, il dottor Pietro Di Pasquale, specialista in cardiologia, e il dottor Giacomo Badalamenti, dirigente medico medicina legale, su incarico del tribunale di sorveglianza hanno sottoposto a perizia medico-legale il detenuto in questione al fine di «accertare le attuali condizioni di salute di Gaetano Fidanzati e se esse siano compatibili con il regime carcerario»;

nell'elaborato peritale dell'8 ottobre 2011, i medici prima citati scrivono quanto segue: «Dall'esame della documentazione sanitaria, nonché dagli attuali accertamenti medico-legali, si perviene alla conclusione che Fidanzati Gaetano risulta affetto da Ipertensione arteriosa severa resistente a terapia; Diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali in attuale fase di compenso metabolico; Adenocarcinoma prostatico G3 Score 6 Sec. Gleason; Broncopneumopatia cronica ostruttiva (...). È sorprendente come il paziente, pur presentando elevati valori tensivi, non manifesti alcun deficit cardiaco o segni clinici da insufficienza cardiaca. Alla luce dei dati presenti agli atti da cui si evince un regolare e appropriato controllo del paziente da parte dei sanitari della Casa Circondariale di Parma (che si avvalgono di consulenze anche dei sanitari dell'Osp. Malpighi) risulta che non vi sia controindicazione all'attuale carcerazione. (...). In atto non si registrano segni o sintomi di sofferenza degli organi bersaglio dell'ipertensione arteriosa (regolari appaiono l'unzione renale e la cinetica cardiaca) (...). In ultimo con riferimento alla neoplasia prostatica in diagnosi, il periziando ha iniziato trattamento con ormonoterapia, ma si è riservato di eseguire terapia radiante come prescritto dai sanitari sin dell'Ospedale che della Casa Circondariale»;

le conclusioni alle quali pervengono i dottori Di Pasquale e Badalamenti sono le seguenti: «Alla luce di quanto sopra esposto, le attuali condizioni di salute di Gaetano Fidanzati non appaiono incompatibili con l'attuale regime di detenzione ove il paziente è seguito con attenzione anche con l'ausilio dei sanitari del locale ospedale. Per quanto concerne il carcinoma prostatico il paziente già nell'agosto 2011 ha ricevuto prescrizione di terapia radiante ma lo stesso finora non ha accettato in quanto si riserva dopo consulto con suo medico di fiducia. Qualora il paziente accettasse di eseguire la terapia radiante (sedute giornaliere per 37 applicazioni in struttura sanitaria attrezzata per eseguire tale trattamento), ciò potrebbe avvenire con trasferimento in Cdt o transitorio periodo di ospedalizzazione presso il locale centro clinico ove potrebbe contestualmente eseguire i controlli necessari durante radioterapia. Le altre esigenze terapeutiche delle quali necessita in atto il periziato (oltre a quelle per la terapia dell'adenoma prostatico) possono opportunamente essere soddisfatte in regime di detenzione»;

le valutazioni dei periti nominati dal tribunale sono state pesantemente contestate dal consulente tecnico di parte, dottor Paolo Luciano Danna, specialista in cardiologia, il quale nella sua perizia datata 27 ottobre 2011 scrive che: «Per quanto riguarda la terapia dell'adenocarcinoma prostatico del quale il Sig. Fidanzati è portatore, non mi risulta che sia stata iniziata terapia ormonale (la perizia dei Dottori Badalamenti e Di Pasquale nota ..."24 settembre 2011 inizia terapia ormonale..."). Naturalmente non avere a disposizione copie della cartella rende per me impossibile essere certo della mia affermazione, ma di sicuro ho discusso a lungo col Sig. Fidanzati della opportunità della terapia ormonale e ho avuto in risposta un suo diniego per timore di effetti collaterali. A me risulta che per la prostata il signor Fidanzati sia in terapia con Xatral 10 mg (alfuzosina cloridrato, alfa-bloccante). Noto che i Periti concordano nella loro relazione (pagina 6) che, in caso il Sig. Fidanzati accettasse di sottoporsi a terapia radiante, sarebbe "...utile che il detenuto ...(venga)... trasferito in un CDT o in un Centro Clinico, dove potrebbe contestualmente eseguire i controlli necessari durante la terapia...". Questa affermazione pertanto è in disaccordo con la conclusione poco sotto espressa dai Periti, cioè che le condizioni di salute del detenuto non siano incompatibili con l'attuale regime di detenzione. In caso di inizio della terapia radiante infatti anche i Periti ritengono che le possibili complicanze della stessa sconsiglino la permanenza nell'attuale regime di detenzione, come confermato esplicitamente nel paragrafo "Conclusioni". Per quanto riguarda la gravissima ipertensione arteriosa della quale soffre il signor Fidanzati, assolutamente insensibile alla politerapia massiva che è già in atto e che richiede la frequente somministrazione per via parenterale di furosemide o di clonidina, il sottoscritto non è affatto d'accordo con l'affermazione dei Dottori Badalamenti e Di Pasquale secondo la quale (pagina 5) "... in atto non si registrano segni o sintomi di sofferenza degli organi bersaglio dell'ipertensione...". La marcata ipertrofia ventricolare sinistra presente all'ecocardiogramma è infatti di per sé un danno d'organo, e come ben documentato in letteratura predispone a disfunzione diastolica del ventricolo sinistro, presumibilmente responsabile della importante dispnea da sforzo lieve e delle precordialgie oppressive di verosimile natura anginosa riferite dal Paziente, nonché ad eventi ischemici ed aritmici, infarto miocardico, edema polmonare, morte cardiaca improvvisa. Sempre citando la relazione dei Dottori Badalamenti e Di Pasquale, "...E: sorprendente come il paziente, pur presentando elevati valori tensivi, non manifesti alcun deficit cardiaco o segni clinici di insufficienza cardiaca...". Non concordo con l'assenza di segni clinici (come ho appena notato il paziente lamenta dispnea per sforzi lievi e dolori toracici di verosimile natura anginosa); mi associo invece alla sorpresa per l'assenza, fino ad ora, delle complicanze maggiori dell'ipertensione. Mi auguro anche che la sorpresa non si tramuti in amaro disappunto per quando una delle suddette complicanze avesse a manifestarsi ed il paziente si trovasse, come da me notato in più di una relazione, in un ambiente (la Casa Circondariale) dove certamente è ben seguito e curato ma dove sarebbe impossibile far fronte all'emergenza di una delle suddette complicanze. Non posso che concludere ribadendo le mie precedenti determinazioni: ritengo che lo stato di salute del Paziente, ed in particolar modo lo stato ipertensivo assolutamente non controllato e la sintomatologia anginosa e dispnoica, siano incompatibili con la condizione attuale di detenzione. Esiste infatti una concreta possibilità di aggravamento repentino e non prevedibile della situazione clinica, con sviluppo di crisi ipertensive maggiori con serio rischio di emorragia intracranica, nonché di comparsa di sintomatologia anginosa instabile o di infarto del miocardi, arresto cardiaco, edema polmonare acuto, etc. In tali sfortunate circostanze il Paziente necessiterebbe di immediato accesso a cure intensive, non rapidamente disponibili nell'attuale regime di detenzione»;

l'articolo 27, comma 3, della Costituzione, prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto invariabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli 2 e 3 della Costituzione; dagli articoli 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000; dagli articoli 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977; dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; dagli articoli 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; nonché dagli articoli 1, 2 e 3 della raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante «Regole minime per il trattamento dei detenuti» e dagli articoli della raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo;

il diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, rappresenta un diritto inviolabile della persona umana, insuscettibile di limitazione alcuna ed idoneo a costituire un parametro di legittimità della stessa esecuzione della pena, che non può in alcuna misura svolgersi secondo modalità idonee a pregiudicare il diritto del detenuto alla salute ed alla salvaguardia della propria incolumità psico-fisica;

ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona», dovendo altresì essere attuato «secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti» -:

se, alla luce delle condizioni di salute evidenziate in premessa, non si intenda revocare o quantomeno sospendere temporaneamente l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario disposto a suo tempo nei confronti del signor Gaetano Fidanzati.
(5-07313)