ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07308

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 664 del 11/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: FIANO EMANUELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/07/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07308
presentata da
EMANUELE FIANO
mercoledì 11 luglio 2012, seduta n.664

FIANO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

il tema del riconoscimento come ONLUS delle comunità ebraiche - riconoscimento che ha dirette ricadute sulla possibilità di accesso al 5 per mille - è assai controverso. Infatti, le direzioni regionali delle entrate hanno assunto posizioni tra loro divergenti, facendo venir meno ogni certezza del diritto e creando evidenti sperequazioni tra regione e regione. In tempi recenti, le comunità ebraiche di Ancona e di Milano sono state cancellate dall'elenco delle ONLUS con provvedimento della competente direzione generale delle entrate. La comunità di Ancona ha presentato un ricorso avverso il provvedimento di cancellazione, che è in queste settimane in trattazione. La comunità di Milano è stata anche sottoposta ad ispezioni da parte della medesima Agenzia;

il ricorso presentato dalla comunità di Milano è stato parzialmente accolto dalla commissione tributaria di Milano, che ha disposto la reiscrizione della comunità nell'anagrafe unica delle ONLUS per la parte relativa all'assistenza sociale e socio-sanitaria agli anziani;

eppure, l'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo n. 460 del 1997, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale» appare chiaro: «Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1»;

dalla disposizione sopra riportata discende in maniera molto chiara che gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato (è il caso dell'Unione delle comunità ebraiche, con la legge n. 101 del 1989) sono riconosciuti di diritto come ONLUS parziali. Le comunità ebraiche, da questo punto di vista, sono senz'altro assimilabili agli enti ecclesiastici;

in quanto enti ecclesiastici, le comunità ebraiche - al pari degli enti ecclesiastici cattolici e di altre confessioni con intesa - non devono avere la finalità esclusiva di solidarietà sociale, che riguarda solo gli enti Onlus non di diritto. Il riconoscimento come «ONLUS parziali» discende proprio dal fatto che il loro scopo non è esclusivamente di solidarietà sociale; anzi, per gli enti ecclesiastici la legge impone che abbiano uno scopo «costitutivo ed essenziale di religione e di culto»: quello di solidarietà sociale è solo eventuale. Ciò esclude comunque che lo scopo di solidarietà sociale possa essere esclusivo: al massimo potrebbe essere concorrente. In ogni caso l'argomento dovrebbe essere superato dal fatto che la legge stessa stabilisce, appunto, che siano Onlus (sebbene, nella specie, parziali);

il riconoscimento ex lege dovrebbe risultare assorbente rispetto ad altre problematiche: per esempio si è ritenuto che lo statuto dell'Unione delle Comunità ebraiche dovrebbe enunciare la «esclusiva finalità di solidarietà sociale» delle Comunità che invece, in quanto enti ecclesiastici, non devono avere, per legge, questa sola finalità. Inoltre, si è sostenuto che dovrebbe essere esplicitata nello statuto non soltanto l'assenza di ogni fine di lucro ma anche la impossibilità di distribuire eventuali utili tra gli iscritti. Si fa peraltro presente che gli enti ecclesiastici non sono nemmeno tenuti ad avere uno statuto o un regolamento, come è disposto da un Accordo diplomatico interpretativo (aprile 1997, nella «Gazzetta ufficiale» in data 15 ottobre 1997, n. 241), che deve applicarsi a tutte le confessioni religiose che hanno siglato un'intesa con lo Stato, al fine di evitare evidenti discriminazioni;

si potrebbe anche ritenere che dal riconoscimento della sola Unione delle comunità discenda automaticamente il riconoscimento di tutte le sue articolazioni (le singole comunità), pur dotate di autonoma personalità giuridica;

il provvedimento di cancellazione della comunità di Milano parte dal fatto che quest'ultima ha dichiarato di svolgere la propria attività nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e dell'istruzione. Esclude che nel campo dell'istruzione sia soddisfatto il requisito della solidarietà sociale (con un ragionamento invero che pare non condivisibile, laddove asserisce che l'attività di istruzione degli enti ebraici debba essere trattata alla stregua di tutte le altre attività di istruzione privata) e quindi ne esclude il carattere di ONLUS;

appare francamente singolare supporre che le attività Onlus debbano essere tutte Onlus; anche se il ragionamento condotto dalla direzione generale delle entrate della Lombardia fosse corretto, allora si dovrebbe dire che l'ente è Onlus limitatamente alle attività assistenziali e non anche di istruzione. Sarebbe quindi pur sempre un ente Onlus parziale (non a caso la disposizione richiamata vuole solo che si tengano contabilità separate fra le attività Onlus e le altre, quindi ammettendo che vi sia concorso tra attività «Onlus e non Onlus»);

il presidente della disciolta Agenzia per il terzo settore, rispondendo ad alcuni quesiti postigli dal presidente dell'Unione delle comunità ebraiche Renzo Gattegna, aveva confermato questa stessa linea interpretativa;

appare necessario - al fine di superare le divergenti linee di condotta assunte dalle Agenzie delle entrate - che il Ministro dell'economia e delle finanze assuma un indirizzo univoco, auspicabilmente nel senso precisato dall'interrogante -:

quali iniziative intenda urgentemente assumere per chiarire la natura di ONLUS parziali delle comunità ebraiche. (5-07308)