ARGENTIN. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
la legge 21 maggio 1998, n. 162, recante misure di sostegno a favore dell'handicap grave, ha modificato la cosiddetta legge quadro sull'handicap (legge 5 febbraio 1992, n. 104), introducendo la possibilità per le regioni di programmare, fra gli altri, interventi di sostegno alla persona e al nucleo familiare integrativi a quelli realizzati dagli enti locali a favore delle persone con grave disabilità, con forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, attraverso programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati in funzione del diritto ad una vita indipendente delle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale;
grazie a questa indicazione normativa, molte regioni hanno approvato specifiche disposizioni e avviato, chi sperimentalmente chi in modo consolidato, servizi e percorsi informati allo spirito della legge n. 162 del 1998;
tutto l'iter della legge n. 162 del 1998 dalla sua approvazione ad oggi rappresenta un forte esempio di politiche e di interventi sociali realmente a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie,in cui queste sono protagonisti attivi. I familiari e/o i destinatari degli interventi di assistenza sono i primi collaboratori dei servizi assistenziali, sociali e formativi rivolti a loro o ai loro congiunti;
la riduzione in questi ultimi anni dei trasferimenti economici e finanziari dallo Stato alle regioni e agli enti locali ha colpito principalmente proprio quei servizi a domanda individuale e quindi, in particolar modo i progetti ex legge n. 162 del 1998 facendo sì che le persone con disabilità rischino ora di trovarsi senza alcun supporto economico progettuale, con meno servizi a disposizione e sempre più onerosi -:
quale sia attualmente, nella singole regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, lo stato di applicazione della legge n. 162 del 1998;
a quanto ammontino per gli anni 2012 e 2013 gli stanziamenti previsti ex legge n. 162 del 1998 e quale sia stato dalla sua approvazione fino al 2012 lo stanziamento previsto per ciascuna regione e provincia autonoma;
se il Governo non ritenga opportuno predisporre iniziative economiche concrete, per quanto di competenza, affinché anche negli anni futuri sempre più persone disabili e le loro famiglie possano continuare a poter usufruire dei piani personalizzati così come previsti dalla legge n. 162 del 1998. (5-07272)