ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07262

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 660 del 04/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: OCCHIUTO ROBERTO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 04/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CICCANTI AMEDEO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 04/07/2012


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/07/2012
Stato iter:
19/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 05/07/2012
Resoconto POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
ILLUSTRAZIONE 19/07/2012
Resoconto CICCANTI AMEDEO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 19/07/2012
Resoconto POLILLO GIANFRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 19/07/2012
Resoconto CICCANTI AMEDEO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/07/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 05/07/2012

DISCUSSIONE IL 19/07/2012

SVOLTO IL 19/07/2012

CONCLUSO IL 19/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-07262
presentata da
ROBERTO OCCHIUTO
mercoledì 4 luglio 2012, seduta n.660

OCCHIUTO e CICCANTI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disciplina gli strumenti necessari per assicurare l'armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni e degli enti locali, secondo i principi sanciti dalla legge delega n. 42 del 2009, attuativa dell'articolo 119 della Costituzione, e anche in conformità a quanto recentemente stabilito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha inserito nella competenza esclusiva statale la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici»;

il provvedimento delegato dedica, inoltre, al Titolo II riguardante i «Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario», una disciplina specifica al miglioramento qualitativo e quantitativo degli strumenti tecnici di programmazione, gestione e controllo su cui si fonda il meccanismo di governance del Servizio sanitario regionale, in un'ottica di continuo miglioramento delle performance, introducendo, in particolare, norme relative al bilancio finanziario regionale per la parte riguardante il finanziamento del Servizio sanitario regionale, nonché al bilancio economico patrimoniale relativo alla regione (per l'eventuale quota di fondo sanitario gestita direttamente dalla stessa), ai singoli enti nei quali si articola il servizio sanitario regionale e al consolidamento dei conti degli stessi;

l'articolo 29 «Principi di valutazione specifici del settore sanitario», comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo prevede che: «I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all'esercizio precedente a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo»;

tale principio, a differenza delle disposizioni contenute nel Titolo I «Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali» che entreranno a regime a decorrere dal 2014, trova applicazione, così come le altre norme contenute nel Titolo II, dall'anno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 118 del 2011, ossia dal 2012;

la disposizione dell'articolo 29, comma 1, lettera b), potrebbe avere effetti traumatici sui bilanci delle aziende sanitarie coinvolte nella particolare casistica e, di conseguenza, delle regioni di riferimento, tanto da essere quasi tutte a rischio di piano di rientro dal disavanzo prodotto, ancorché «virtualmente»;

nella circostanza contemplata saranno a trovarsi, accidentalmente, diverse aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, che saranno costrette a pagare a fronte anche di pregresse operazioni di compravendita intraprese e concluse quando i criteri legislativi, fiscali e civilistici prevedevano ben diverse disposizioni riguardo ai tempi e ai modi di ammortamento degli acquisti di immobili. Un onere, quello che sarà loro imposto, di ammortizzare nel corrente anno l'intero valore economico dell'intervenuto acquisito ovvero il residuo da ammortizzare a tutto il 31 dicembre 2011. Ciò riferito a tutti gli investimenti immobiliari affrontati con risorse correnti;

il diverso trattamento civilistico e fiscale derivante dallo ius superveniens verrà, dunque, ad impattare su tanti investimenti programmati e realizzati sotto l'egida della trascorsa disciplina, prescindendo dalle cautele e dalla diligenza dei manager all'epoca agenti, dal momento che, al tempo antecedente all'approvazione del decreto legislativo n. 118 del 2011, nulla lasciava presagire che si realizzasse un così radicale mutamento normativo dei criteri di ammortamento;

secondo la precedente normativa, il criterio civilistico e fiscale imponeva ammortamenti in misura non superiore al 3 per cento annuo, da ripartire in trentatré esercizi economici, mentre il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha imposto un radicale mutamento di tipo sanzionatorio, consistente nell'ammortamento per intero nell'esercizio finanziario relativo l'acquisto perfezionato nel 2012 con ricorso a risorse correnti ovvero riassumendo nel medesimo anno tutto il residuo da ammortizzare, per quanto riguarda quelli effettuati negli anni precedenti con risorse della medesima tipologia finanziaria;

in questo modo si determinerebbe l'appostazione di un maggiore e insostenibile costo, ancorché virtuale, a carico del bilancio 2012, che - nel caso di acquisto contemporaneo - arriverebbe a pesare più di trenta volte di quello che era preventivabile sulla base del criterio di legittimo affidamento precedentemente vigente; ciò anche in presenza di una apposita preventiva autorizzazione regionale ovvero della promessa di acquisto, formulata prima dell'approvazione del decreto legislativo n. 118 del 2011;

le regioni interessate andrebbero a sopportare gli esiti negativi del conseguente deficit corrente, tanto da essere verosimilmente sottoposte «d'ufficio» ad appositi piani di rientro dal disavanzo «tecnico» ex articolo 1, commi 180 e seguenti, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004), a prescindere dalla correttezza degli atti adottati prima dell'approvazione del provvedimento delegato e, quindi, ad incidere sfavorevolmente sui contenuti dei contratti perfezionati nella consapevolezza e nella correttezza delle regole del tempo;

una grave conseguenza derivante dall'applicazione della nuova normativa sarebbe la penalizzazione delle aziende sanitarie virtuose a tal punto da avere accantonato economie correnti tali da poterle destinare ad investimenti fissi e durevoli, utili ad incrementare il tesoro pubblico produttivo -:

quali effetti deriverebbero dall'applicazione dei nuovi criteri contabili di cui alla premessa e se, a fronte di eventuali effetti negativi sull'equilibrio di bilancio delle aziende sanitarie, il Governo intenda promuovere l'introduzione di una disciplina transitoria volta a porvi rimedio. (5-07262)