ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07253

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 659 del 03/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: SAMPERI MARILENA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROSSA SABINA PARTITO DEMOCRATICO 03/07/2012
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 03/07/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07253
presentata da
MARILENA SAMPERI
martedì 3 luglio 2012, seduta n.659

SAMPERI, ROSSA e PES. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

dal 2008 al 2011 la quota di FFO (finanziamento ordinario) accordata dal Ministero all'ateneo di Catania si è notevolmente ridotta, passando dai 202 milioni di euro del 2008 ai 177 del 2011;

mentre il corpo docente e il personale tecnico-amministrativo subivano il blocco stipendiale, del turn-over e degli avanzamenti di carriera, la spesa per i dirigenti dell'università di Catania aumentava di oltre il 25 per cento passando da 1.510.000 euro (2008) a poco meno di 2.000.000 euro (2011);

il Ministero dell'economia e delle finanze aveva formulato pesanti rilievi ispettivi già nel 2011, ribaditi in una nota del 6 aprile 2012 in riferimento alla particolare regolamentazione predisposta dall'ateneo in tema di dirigenza, ritenendosi illegittimo «il regolamento per l'assunzione a tempo determinato di personale da inquadrare nella qualifica dirigenziale e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato». Il conferimento infatti della qualifica di prima fascia in base alla sola anzianità di cinque anni nella stessa funzione, a prescindere dall'inquadramento nella funzione dirigenziale generale viola l'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

contestava inoltre lo stesso Ministero «l'illegittimo affidamento di incarichi di collaudo a docenti dell'ateneo e a professionisti esterni senza l'esperimento di procedure comparative». Con nota ufficiale del 2 dicembre 2008, il rettore dell'università di Catania aveva infatti informato il dirigente dell'ufficio tecnico che «al fine di garantire, in misura ancora maggiore, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa in materia di Lavori Pubblici, è mia intenzione, d'ora in avanti, operando in difformità dalla prassi fin qui adottata, conferire l'incarico di collaudatore, di norma, a docenti dell'ateneo e non al personale tecnico facente parte dell'ufficio che ha curato la redazione degli elaborati di progetto e ne ha verificato l'effettiva realizzazione. Pertanto, per il prosieguo, invito la S.V. ad inviare richieste generiche di nomina di collaudatore, che mi riserverò di scegliere di volta in volta»;

tale pratica, a quanto consta all'interrogante, è stata sistematicamente reiterata, portando al riconoscimento di parcelle fino a 25 volte superiori a quanto sarebbe stato riconosciuto per i collaudi di opere ai tecnici interni nonostante l'articolo 188, comma 3, del regolamento dei lavori pubblici (decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999) recita: «Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti ai sensi del comma 11...»;

le pur esigue risorse finanziarie, se equamente distribuite, avrebbero potuto evitare aumenti di tasse universitarie, ripristinare borse di dottorato, strutturare alcuni tra i precari storici, inquadrare a tempo indeterminato personale tecnico amministrativo altamente qualificato benché precario, riconoscere ai ricercatori strutturati cui sono affidati moduli o corsi curriculari la retribuzione aggiuntiva prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 240 del 2010, costruire meccanismi che consentano un flusso di spesa per coprire anticipazioni di progetti a finanziamento esterno che rischiano di andare perduti, oppure evitare paventate e odiose chiusure di corsi di laurea;

appare fondato il danno pur alla luce della normativa di legge che sancisce l'autonomia gestionale dell'università, ma dentro un quadro compatibile con le regole e le norme più elementari di buon andamento e trasparente gestione che si impongono per ogni ramo dello Stato e della pubblica amministrazione -:

di quali elementi dispongano in relazione ai fatti esposti e quali conseguenti iniziative di competenza intendano assumere al riguardo. (5-07253)