ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07242

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 659 del 03/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: NARDUCCI FRANCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TEMPESTINI FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 03/07/2012


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 03/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07242
presentata da
FRANCO NARDUCCI
martedì 3 luglio 2012, seduta n.659

NARDUCCI e TEMPESTINI. -
Al Ministro degli affari esteri.
- Per sapere - premesso che:

la convenzione delle Nazioni Unite «sui contratti per il trasporto internazionale di merci in tutto o in parte per mare», sottoscritta il 29 settembre 2009 e nota come le «Regole di Rotterdam» disciplina la responsabilità del vettore marittimo nei trasporti internazionali di merci;

le regole di Rotterdam adeguano la copertura giuridica a requisiti già da tempo attuati nel campo dei trasporti (merci in container), armonizzando, uniformando ed equilibrando diritti e doveri tra i contraenti, oltre ad introdurre principi come la dematerializzazione dei documenti, il rispetto delle norme contro l'inquinamento marino, applicati e rispettati già in molti altri comparti e che consentono quello scatto verso la maggior eticità e competitività in ambito internazionale;

i tempi attuali esigono modifiche al sistema dei trasporti in cui il fattore chiave di successo è evidentemente la normalizzazione del trasporto multimodale, attraverso un contratto (door to door) che consente di non distinguere i mezzi attraverso cui avviene il trasporto, purché uno di essi sia marittimo;

la regolamentazione internazionale del trasporto marittimo di merci è stata per lungo tempo caratterizzata da un alto grado di uniformità successivamente all'entrata in vigore della Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico, la quale è stata ratificata da tutti i principali Stati «marittimi» del mondo. Attualmente tale uniformità è, però, in larga parte compromessa a causa della compresenza di vari regimi giuridici della responsabilità del vettore marittimo. Infatti, oltre alla predetta Convenzione di Bruxelles sono oggi presenti altri strumenti normativi internazionali in materia di trasporto marittimo di merci, segnatamente: i due protocolli modificativi della stessa Convenzione di Bruxelles (del 1968 e del 1979), in vigore in Italia e tra alcuni rilevanti Stati «marittimi» (ad esempio, il Regno Unito, la Francia e la Grecia) e le cosiddette regole di Amburgo del 1978, in vigore dal 1992 tra un ristretto numero di Stati (prevalentemente costituiti da Paesi in via di sviluppo) tra cui non è compresa l'Italia;

la Convenzione è il frutto di un lavoro di gruppo in cui sono stati coinvolti tutti gli stakeholder marittimi internazionali (armatori, vettori, caricatori, spedizionieri, distributori, e le istituzioni che li rappresentano) al fine di rispondere pienamente alle esigenze del settore;

nonostante la forte spinta innovativa, relativa soprattutto all'introduzione dei documenti elettronici, alla gestione delle merci in container, dell'attenzione agli impatti dell'inquinamento sull'ambiente marino e del trasporto multimodale, le regole di Rotterdam mantengono fattori di continuità con la normativa internazionale in vigore in Italia;

le regole di Rotterdam traducono in normativa la prassi consolidata degli operatori del settore, trasformando quello che nei fatti è un complesso processo di operazioni logistiche integrato e funzionale in un corpus armonico giurisprudenziale, a supporto e tutela degli operatori del settore;

le regole di Rotterdam rispondono alla peculiarità del trasporto multimodale, cioè all'esigenza di «sganciarlo» dagli orientamenti attualmente in essere (1-articolo 1680 codice civile, 2-network liability system, ciascuna tratta regolata dalla propria disciplina, 3-regime giuridico della tratta prevalente o teoria dell'assorbimento) che lo sottopongono alle discipline dei singoli contratti di trasporto e di farlo sottostare al principio della uniform liability proprio per rispettare il forte carattere internazionale in ambito marittimo;

la convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di trasporto internazionale di merci interamente o parzialmente effettuati via mare («Regole di Rotterdam»), è stata sottoscritta da 24 Stati ed il Parlamento europeo, nella Risoluzione del 5 maggio 2010 sugli obiettivi strategici e le raccomandazioni per la politica comunitaria dei trasporti fino al 2018, ha invitato tutti gli Stati membri a firmare, ratificare ed applicare rapidamente tale convenzione delle Nazioni Unite che definisce il nuovo regime di responsabilità marittima in linea con la strategia di ammodernamento del sistema dei trasporti europeo nella prospettiva della sostenibilità e dell'intermodalità secondo un regime giuridico moderno ed uniforme a livello globale;

l'Italia, pur avendo partecipato molto attivamente ai lavori di stesura delle regole, non ha ancora firmato la convenzione, passo indispensabile per il processo di ratifica -:

cosa intenda fare il Governo per procedere tempestivamente alla firma e per accelerare poi la ratifica della convenzione in questione, nota come «regole di Rotterdam», in virtù dell'universalità dei principi che sottostanno al progetto, cioè amichevoli relazioni tra gli Stati, riduzione degli ostacoli al commercio internazionale, cooperazione economica basata su uguaglianza, equità e bene comune, oltre alla esigenza di armonizzazione del diritto in ambito internazionale.
(5-07242)