ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07234

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 659 del 03/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: SIRAGUSA ALESSANDRA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/07/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/07/2012
Stato iter:
29/11/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/11/2012
Resoconto UGOLINI ELENA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 29/11/2012
Resoconto SIRAGUSA ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/07/2012

DISCUSSIONE IL 29/11/2012

SVOLTO IL 29/11/2012

CONCLUSO IL 29/11/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07234
presentata da
ALESSANDRA SIRAGUSA
martedì 3 luglio 2012, seduta n.659

SIRAGUSA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:


l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 attribuisce l'obbligo di verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché della regolare manutenzione degli impianti al datore di lavoro al fine di tutelare l'incolumità fisica dei lavoratori e senza distinzione tra datore di lavoro privato e pubblico. L'articolo 4, comma 4, precisa che: «le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro»;

in data 6 giugno 2012, con lettera protocollo n. 426863, l'«area infrastrutture» del comune di Palermo ha comunicato ai dirigenti scolastici la loro responsabilità nel dover provvedere a tale operazione;

i costi relativi al rinnovo di tali impianti sono molto onerosi e né gli enti locali, né il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca erogano risorse sufficienti in ordine alla sicurezza dei locali: le stesse vengono utilizzate per le attività formative obbligatorie di tutto il personale, così come previsto decreto legislativo n. 81 del 2008;

l'Osservatorio regionale sulla sicurezza nelle scuole con un parere espresso in data 25 ottobre 2011 rimanda all'ente locale la responsabilità delle operazioni di revisione degli impianti, lasciando al dirigente scolastico l'obbligo di richiedere il servizio;

nel suddetto parere si legge infatti che «L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni, con espresso riferimento alla sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, precisa che "gli obblighi relativi negli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione". L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni, chiarisce che "gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni, relativi agli interventi strutturali e di manutenzione, si intendono assolti da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente". La legge 23 gennaio 1996 all'articolo 3, recita "Gli enti locali provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici". Il decreto ministeriale del 22 gennaio 2008, o. 37, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, che regolamenta il riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici, fa riferimento non al datore di lavoro ma al proprietario dell'impianto che dovrà "adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia". Tenuto conto anche che le attività di verifica rientrano nelle attività di manutenzione preventiva disciplinate dalle norme UNI 9910 del 1991 poi UNI 10147 del 1993 (le norme UNI sono riconosciute dalla Direttiva europea 98/34/CE del 22 giugno 1998). Le norme UNI 10147, definiscono la manutenzione preventiva come "la manutenzione eseguita ad intervalli di tempo predeterminati, volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un'entità" e le stesse, nelle questioni di sicurezza, sono riconducibili a norme cogenti de facto in virtù della legge 1o marzo 1968, n. 186, nei casi in cui non esiste il rinvio alla norme tecniche CEI. Tutto ciò premesso, l'Osservatorio regionale per la sicurezza nelle scuole, esprime il seguente parere: l'obbligo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 di effettuare le verifiche periodiche dei dispositivi di messa a terra dell'impianto elettrico e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, installati presso gli edifici scolastici, è a carico dell'Ente locale proprietario dell'immobile e degli impianti, tenuto a provvedere agli interventi necessari per il mantenimento della sicurezza dei locali e degli edifici e non già del Dirigente Scolastico, per il quale rimane l'obbligo di sollecitare l'amministrazione inadempiente, come previsto in particolare dal decreto legislativo n. 81 del 2008»;

nel parere dell'Avvocatura di Stato, P.N. 384467 del 14 dicembre 2010, riguardante le attribuzioni di titolarità delle procedure pratiche finalizzate all'acquisizione del certificato di prevenzione incendi (CPI) degli edifici scolastici, che ben si trasferisce anche all'adempimento oggetto dell'interrogazione in quanto si tratta di mantenere inalterate le condizioni di sicurezza dell'immobile, si assegna in via «esclusiva» all'ente proprietario degli immobili l'onere di conservare, inalterate, le condizioni di sicurezza degli immobili destinati a scuole;

ai dirigenti scolastici spetterebbe quindi solo il compito di segnalare le eventuali criticità e di diffidare l'ente stesso in caso di inadempienza -:

se l'interpretazione del Governo circa il soggetto che deve farsi carico della spesa per la revisione biennale degli impianti di terra degli edifici scolastici sia la stessa del comune di Palermo e, in tal caso, se non intenda assumere iniziative per destinare agli istituti le risorse necessarie per farvi fronte. (5-07234)