ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07216

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: FUGATTI MAURIZIO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 27/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COMAROLI SILVANA ANDREINA LEGA NORD PADANIA 28/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/06/2012
Stato iter:
28/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 28/06/2012
Resoconto COMAROLI SILVANA ANDREINA LEGA NORD PADANIA
 
RISPOSTA GOVERNO 28/06/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 28/06/2012
Resoconto COMAROLI SILVANA ANDREINA LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 28/06/2012

DISCUSSIONE IL 28/06/2012

SVOLTO IL 28/06/2012

CONCLUSO IL 28/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07216
presentata da
MAURIZIO FUGATTI
mercoledì 27 giugno 2012, seduta n.657

FUGATTI e COMAROLI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

il 18 giugno 2012 è scaduto il termine per il versamento della prima rata dell'IMU, che il Governo Monti ha voluto anticipare al 2012, andando a colpire anche gli immobili adibiti ad abitazione principale, con una pesante rivalutazione della base imponibile rispetto alla normativa ICI;

la precedente normativa ICI riconosceva proprio alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari il medesimo regime riconosciuto alle abitazioni principali, tanto che successivamente tali unità furono esentate dal pagamento dell'imposte;

l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, disciplinando l'applicazione della «nuova IMU», esclude l'applicazione dell'aliquota base dello 0,40 per cento prevista per le abitazioni principali alle citate unità; il socio assegnatario di alloggio di cooperativa a proprietà indivisa deve quindi applicare l'aliquota base pari allo 0,76 per cento aumentabile di 3 punti da parte dei comuni;

tale trattamento appare sicuramente paradossale: da un lato il Governo riconosce di fatto lo status di prima casa a tali alloggi, consentendo la detrazione di 200 euro, dall'altro disconosce tale status, applicando l'aliquota dello 0,76 per cento; la disciplina è anche dubbia sul piano della compatibilità costituzionale: i soci assegnatari, pur essendo nelle medesime condizioni di altre categorie di contribuenti in possesso di abitazione principale, devono pagare importi decisamente superiori;

il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha escluso dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio colpiti da imposta, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, trasferendo in capo ai comuni l'onere di evitare la penalizzazione per queste tipologie di immobili -:

se il Governo intenda assumere iniziative per definire in modo chiaro l'applicazione alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise assegnate ai soci l'aliquota dello 0,4 per cento al pari delle abitazioni principali. (5-07216)