ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07210

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: FIANO EMANUELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 27/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07210
presentata da
EMANUELE FIANO
mercoledì 27 giugno 2012, seduta n.657

FIANO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

l'esercizio del diritto alla libertà religiosa nel nostro Paese è sancito dall'articolo 20 della Costituzione così come anche dall'articolo 9, comma 9, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

la legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005, all'articolo 52, comma 2, prevede che «i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al Comune»;

la successiva legge regionale della Lombardia dell'11 marzo 2005, n. 12 al Capo III, articolo 70, commi 1, 2 e 3, recita:

«1. La Regione ed i Comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall'ordinamento ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del comune ove siano effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo, ed i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e previa stipulazione di convenzione tra il comune e le confessioni interessate.

3. I contributi e le provvidenze disciplinati dallo presente legge hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell'edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e dello Regione, nonché in atti o provvedimenti amministrativi dei comuni diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali»;

l'articolo 72, commi 1, 2, e 3 della medesima legge, recita:

«1. Nel piano dei servizi e nelle relative varianti, le aree che accolgono attrezzature religiose, o che sono destinate alle attrezzature stesse, sono specificamente individuate, dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70. Le attrezzature religiose sono computate nella loro misura effettiva nell'ambito dello dotazione globale di spazi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale di cui all'articolo 9, senza necessità di regolamentazione con atto di asservimento o regolamento d'uso.

2. Qualunque sia la dotazione di attrezzature religiose esistenti, nelle aree in cui siano previsti nuovi insediamenti residenziali, il piano dei servizi, e relative varianti, assicura nuove aree per attrezzature religiose, tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70. Su istanza dell'ente interessato, le nuove aree per attrezzature religiose sono preferibilmente localizzate in continuità con quelle esistenti.

3. In aggiunto alle aree individuate ai sensi del comma 2, il piano dei servizi e i piani attuativi possono prevedere aree destinate ad accogliere attrezzature religiose di interesse sovracomunale. Le aree necessarie per la costruzione delle suddette attrezzature sono specificamente individuate, dimensionate e normate, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, sulla base delle istanze all'uopo presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose di cui all'articolo 70»;

tutto ciò comporta che la realizzazione di un luogo per un culto, pur riconosciuto dallo Stato italiano e con il quale lo Stato medesimo ha sottoscritto (ancorché non richiesto né dal regio decreto del 1929 né dal regolamento applicativo del 1930) un'intesa comporti termini di realizzazione molto lunghi senza alcuna certezza di ricevere l'autorizzazione richiesta, nel caso in cui i comuni non abbiano adempiuto ai loro obblighi di legge o non abbiano previsto adeguati spazi per l'esercizio del culto;

nel recente periodo la Conferenza Evangelica della Lombardia, (COEL), organismo di rappresentanza della realtà evangelica della Lombardia, ha registrato la chiusura o il divieto di apertura di diversi propri luoghi di culto nelle province di Bergamo, Pavia, Brescia e Monza;

tali difficoltà sono da mettere in connessione con l'applicazione delle suddette leggi regionali -:

quali iniziative normative intenda assumere per garantire l'effettiva disponibilità di spazi per l'esercizio di un diritto costituzionale come la libertà di culto.
(5-07210)