ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07180

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 654 del 21/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: RUSSO ANTONINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 21/06/2012
Stato iter:
18/09/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/09/2012
Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 18/09/2012
Resoconto RUSSO ANTONINO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/06/2012

DISCUSSIONE IL 18/09/2012

SVOLTO IL 18/09/2012

CONCLUSO IL 18/09/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07180
presentata da
ANTONINO RUSSO
giovedì 21 giugno 2012, seduta n.654

ANTONINO RUSSO. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:


la provincia regionale di Palermo è ente gestore dell'istituto provinciale di culture e lingue «Ninni Cassarà» che è riconosciuto, ai sensi della legge n. 62 del 2000 «scuola paritaria»;


l'IPCL ha due sedi principali a Palermo e sedi distaccate a Terrasini, Cefalù ed Alimena;


tale istituto rappresenta un'istituzione ampiamente radicata nel territorio provinciale del capoluogo, con un'esperienza ultratrentennale ed un vasto apprezzamento da parte dell'utenza testimoniata dalla considerevole presenza di allievi nonché per il contributo in termini di effettivo incremento culturale per l'utenza medesima e di concrete opportunità, che la specifica tipologia del diploma può offrire per un rapido inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;


in tal senso, il trend delle iscrizioni negli ultimi anni ha evidenziato un tasso di iscrizione e frequenza elevato e costante, indice - appunto - dell'alto gradimento dell'istituto che oggi conta 1.800 alunni iscritti e frequentanti;


l'organico dell'istituto, attualmente, è composto da 117 docenti a tempo indeterminato (di cui 5 di sostegno e 1 di religione) e 99 a tempo determinato, con la presenza di 32 unità di personale tecnico amministrativo;


l'IPCL, in mancanza di un omologo liceo linguistico statale, costituisce attualmente l'unico istituto pubblico della provincia di Palermo ad erogare formazione nel settore;


trattandosi di scuola paritaria, ordinamenti, corsi ed orari sono praticamente conformi a quelli corrispondenti ad istituti statali ed i titoli di studio rilasciati godono di analogo valore legale, mentre il relativo personale è assunto con contratti a tempo indeterminato dall'amministrazione provinciale, che provvede a stipulare contratti a tempo determinato quando necessario per la copertura delle supplenze temporanee;


ciò segnalato, con delibera di giunta n. 125 del 26 luglio 2011, l'amministrazione provinciale di Palermo disponeva di richiedere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'attivazione dell'iter procedurale previsto dalle disposizioni legislative vigenti per la statalizzazione dell'istituto provinciale di culture e lingue «Ninni Cassarà»;


tale delibera prevede che l'amministrazione statale subentri con decorrenza dall'anno scolastico 2012-2013 «assumendosi gli oneri afferenti al personale che sarà assunto a tempo indeterminato per sostituire, ove necessario, quello di cui sopra, in caso di dimissioni, collocamento a riposo e/o in mobilità (a seguito di processi definiti congiuntamente tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la provincia regionale di Palermo)»;


il 18 agosto 2011 la C.G.I.L. FP della provincia regionale di Palermo venuta a conoscenza casualmente dei suddetti atti relativi alla statalizzazione dell'istituto, scrive all'amministrazione provinciale per criticare il suo operato e il mancato rispetto delle relazioni sindacali;


il 10 ottobre 2011 la federazione provinciale di Palermo chiede al presidente della provincia regionale di Palermo l'avvio delle procedure di informazione/concertazione;


trascorso infruttuosamente il termine prescritto dal CCNL, si attivano le procedure per il riconoscimento del comportamento antisindacale tenuto dall'ente: la Federazione Provinciale FP di Palermo presenta un ricorso ex articolo 28, legge n. 300 del 1970, contro la provincia regionale di Palermo in cui denuncia di non essere stata precedentemente informata: «è indubbio che la statalizzazione dell'Istituto scolastico Culturale Ninni Cassarà rientri pienamente tra le materia che sono oggetto di informazione preventiva, ai sensi dell'articolo 7 del CCNL 1998/2001, nonché di concertazione obbligatoria su richiesta dell'O.S. ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere c) e d) del CCNL 2002/2005 (già articolo 8 del CCNL 1o aprile 1999)»;


il 17 dicembre 2011 viene emanata la sentenza del tribunale di Palermo che rende nulli tutti gli atti emanati dalla provincia regionale di Palermo per il processo di statalizzazione;


infatti, oltre alle gravi irregolarità procedurali, l'operazione appare fin da subito in contrasto con l'obiettivo dichiarato nella deliberazione di «conciliare gli interessi dei lavoratori di ruolo». Infatti, non si parla delle modalità che andranno a regolare, dopo l'eventuale cessione allo Stato, l'assegnazione delle cattedre e delle sedi in caso di richieste di trasferimenti di sede, passaggi o eliminazione di cattedre, stravolgendo la graduatoria attualmente in vigore per i docenti a tempo indeterminato la quale riconosce - secondo criteri ben precisi - la carriera lavorativa già maturata e regolamenta l'assegnazione delle cattedre e/o delle sedi in caso di richieste di trasferimenti, passaggi o contrazioni di cattedre;


i docenti «statali» e «provinciali» in servizio nella medesima struttura - ma dipendenti da enti diversi - avrebbero un contratto di lavoro e un trattamento economico accessorio differenti, con disparità nei processi di aggiornamento e formazione;


è forte inoltre la perplessità sulle competenze lavorative dei docenti di ruolo dal momento che nella delibera viene anche espressamente dichiarato «che il personale docente attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato presso l'I.P.C.L. "Ninni Cassarà" rimane a carico, giuridicamente ed economicamente in capo alla provincia regionale di Palermo fino alla cessazione, a qualsiasi titolo.»;


inoltre, la deliberazione citata non prende minimamente in considerazione il futuro lavorativo e gli sbocchi dei docenti precari dell'I.P.C.L., che costituiscono una risorsa essenziale per il funzionamento dell'istituto, poiché si tratta di personale altamente qualificato che da anni contribuisce a garantire la qualità dell'offerta formativa oltre che una certa continuità didattica;


in data 31 maggio 2012 la direzione generale per il personale scolastico (ufficio X) invia una nota prot. n. AOODGPER 4209 con cui esprime parere favorevole alla statalizzazione dell'IPCL e chiarisce alcuni punti poco chiari rispetto ad alcune questioni legate al personale;


dalla lettura in particolare dei punti b), c), g) ed o) delle linee di indirizzo inviate dal dipartimento per l'istruzione, direzione generale per il personale scolastico ufficio X alla provincia di Palermo, avendo come oggetto, la «statalizzazione dell'istituto provinciale di cultura e lingue Ninni Cassarà» di seguito riportati si evince:


b) la necessità che le classi siano formate, anche per quanto «riguarda la consistenza numerica degli alunni, sulla base dei medesimi criteri contemplati per le corrispondenti scuole statali e che per il reperimento del personale supplente, tanto docente che ATA, vengano utilizzate le corrispondenti graduatorie statali, sia provinciali che d'istituto, queste ultime da costituire ex novo in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico;


c) l'espressa previsione che la provincia di Palermo continui a farsi carico degli oneri finanziari relativi al personale docente e non docente di ruolo in servizio presso l'istituto e che, per contro, lo Stato sopporti quelli afferenti al personale supplente annuale, temporaneo, breve o saltuario, necessario per il regolare funzionamento dei corsi, provvedendo a sostituire con proprio personale di ruolo, docente od ATA, quello provinciale con contratto a tempo indeterminato in caso di dimissioni, collocamento a riposo e/o in mobilità a seguito di processi definiti congiuntamente con la provincia medesima;


g) la definizione di opportune strategie finalizzate a garantire le migliori opportunità occupazionali al personale non di ruolo, docente ed ATA, attualmente impiegato presso l'istituto provinciale interessato;


o) l'acquisizione da parte della citata amministrazione subentrante, dal medesimo anno scolastico di cui sopra, degli oneri e delle modalità operative e gestionali per le nuove assunzioni del personale predetto, attivabili secondo la relativa disciplina statale, con correlata cessazione di ogni efficacia delle corrispondenti graduatorie locali;
tali affermazioni, ad avviso dell'interrogante, in chiara contraddizione tra esse, procurerebbero un gravissimo danno in ordine alla perdita del posto di lavoro di circa 99 docenti precari, che da anni vengono reclutati dall'istituto suddetto in base a delle graduatorie interne regolarmente pubblicate nell'anno 2011 regolate dal nuovo regolamento per il conferimento delle supplenze d'insegnamento approvato in data 8 ottobre 2010 dal consiglio provinciale;


gli stessi docenti precari, verrebbero infatti sostituiti dai docenti precari dello Stato con relativa decadenza delle graduatorie provinciali, senza tenere conto del fatto che le posizioni di questi docenti nelle graduatorie della provincia non coincidono con quella delle graduatorie permanenti dello Stato. Non si comprende come il punto g) possa trovare accordo con il punto o) delle linee di indirizzo per l'eventuale convenzione da stipulare tra lo Stato e la provincia;


inoltre, per aver «scelto da molti anni» di prestare la propria professionalità presso il liceo linguistico provinciale Ninni Cassarà di Palermo, i docenti precari sono stati esclusi dal decreto «salvaprecari» dello Stato e, come se non bastasse, non sono stati posti nella condizione di potere scegliere una sede più vantaggiosa nell'ultimo aggiornamento delle graduatorie permanenti dello Stato, perché impegnati in questa provincia;


si segnala, inoltre, che rispetto alla questione del personale docente e non docente, secondo quanto prevede l'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, a decorrere dal 1o gennaio 2011, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale per gli enti locali nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti;


il predetto limite del 40 per cento è stato modificato con l'articolo 28, comma 11-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha riportato la percentuale del 40 per cento al 50 per cento;


rispetto a tale questione il giorno 11 novembre 2010, il Sottosegretario di Stato all'istruzione, all'università e alla ricerca pro tempore, rispondendo all'interpellanza urgente n. 2-00860 dell'onorevole Lo Monte e altri, concernente la situazione del liceo Lincoln di Enna, dichiarava che: «Quanto all'applicazione dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 - è questa la questione fondamentale dell'interrogazione - il Ministero dell'economia e delle finanze, nel comunicare gli elementi informativi di competenza, ha in merito fatto presente quanto segue:




la fattispecie in esame presenta caratteristiche peculiari che, ad avviso dello scrivente Dicastero, consentono di escludere l'applicabilità del divieto di assunzione di cui trattasi;


in particolare, la circostanza che il liceo linguistico sia riconosciuto come scuola paritaria ai sensi della legge n. 62 del 2000 e la presenza delle descritte modalità di reclutamento del personale porta a ritenere la situazione in esame non riconducibile alla fattispecie astratta che il legislatore ha ritenuto meritevole di attenzione»;

tale risposta ha consentito all'amministrazione provinciale di Enna di procedere per l'anno scolastico 2010-2011 al reclutamento dei docenti necessari ad assicurare il regolare inizio dell'attività didattica;


se, come indicato nella nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si dovesse procedere per l'IPCL alla statalizzazione dal 1o settembre 2012 pare evidente che non vi sarebbero le condizioni di poter garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e di assicurare la funzionalità ed il buon andamento dell'istituto, essendo esso impossibilitato a conferire le supplenze annuali, mediante l'instaurazione degli indispensabili rapporti di lavoro a tempo determinato;


qualora, infatti, l'amministrazione provinciale fosse tenuta ad osservare incondizionatamente il dettato contenuto nella norma del decreto-legge n. 78 del 2010 e modificato con l'articolo 28, comma 11-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ne deriverebbe, per il generico divieto di procedere a qualsivoglia tipologia di assunzione, l'impossibilità di effettuare le nomine e sottoscrivere i consueti contratti a tempo determinato agli insegnanti, indispensabili ad assicurare la regolarità di alcuni particolari insegnamenti (tra questi la religione cattolica e il sostegno), compromettendo l'intera organizzazione dell'offerta formativa e la continuità didattica e portando alla inevitabile revoca dello status di scuola paritaria;


il realizzarsi di questo scenario condurrebbe a conseguenze gravissime, infatti, si avrebbero serie ripercussioni sul diritto allo studio per un notevole numero di studenti provenienti da tutta la provincia di Palermo e sulla stabilità occupazionale dei docenti, del personale ATA e dei docenti precari;


considerato che le esigenze connesse alla didattica, presenti nelle scuole statali, ricorrono anche per le scuole paritarie gestite dagli enti locali e valendo, altresì, anche per esse i princìpi sanciti dalla Costituzione in materia di diritto all'educazione, allo studio ed all'istruzione, appare auspicabile poter estendere ai suddetti istituti, in materia di reclutamento del personale docente, la disciplina più favorevole prevista per quelle statali, tenuto conto della concreta necessità di salvaguardare il mantenimento dei requisiti per la parità scolastica, il funzionamento e l'autonomia dell'istituzione scolastica -:


se non intenda valutare con maggiore attenzione la fattispecie di Palermo e quindi rivalutare la decisione di statizzare l'istituto provinciale di culture e lingue cosa che produrrebbe notevoli disagi all'utenza con gravi rischi per la continuità didattica;


quali iniziative di competenza intenda adottare per salvaguardare il funzionamento dell'istituto provinciale di culture e lingue, tenuto conto della circostanza che il comparto scuola, per la specificità delle norme che ne regolano il funzionamento, è escluso dalle misure restrittive imposte alle amministrazioni pubbliche dalle recenti disposizioni in materia di pubblico impiego;


quali iniziative intenda intraprendere per garantire e tutelare, in caso di statalizzazione, il personale precario che sarebbe gravemente colpito dalle norme così come concepite.(5-07180)