ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07174

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 654 del 21/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: GOISIS PAOLA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 21/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FUGATTI MAURIZIO LEGA NORD PADANIA 21/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 21/06/2012
Stato iter:
27/09/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/09/2012
Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 27/09/2012
Resoconto GOISIS PAOLA LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/06/2012

DISCUSSIONE IL 27/09/2012

SVOLTO IL 27/09/2012

CONCLUSO IL 27/09/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07174
presentata da
PAOLA GOISIS
giovedì 21 giugno 2012, seduta n.654

GOISIS e FUGATTI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:


la cosiddetta riforma Gelmini ha privilegiato il modello di «teaching university» piuttosto che quello di «research university» ed il modello spagnolo piuttosto che il modello franco-tedesco di università; infatti la Spagna ha circa 11.000 ordinari e 40.000 associati e non ha ricercatori di ruolo, la Francia ha circa 20.000 ordinari e 37.000 ricercatori di ruolo e la Germania ha circa 37.000 ordinari e 131.000 ricercatori di ruolo (e non hanno Associati);


l'Italia ha 17.880 ordinari, 17.567 associati e 25.435 ricercatori (censimento 2009): mettendo ad esaurimento gli oltre 25.000 ricercatori di ruolo, la riforma universitaria ha ridotto drasticamente gli organici delle università;


le università italiane - è cosa nota - sono spesso rette dai ricercatori universitari, di fronte alla massiccia messa a riposo di professori ordinari e professori associati e alla contestuale limitazione delle naturali progressioni di carriera per la carenza di concorsi universitari e di «chiamate» per rimpiazzare i pensionamenti (in molti atenei il rapporto è ogni 5 uscite di ruolo una sola chiamata);


l'articolo 6, comma 4, della legge n. 240 del 2010 (cosiddetta riforma universitaria «Gelmini»), stabilisce che ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati (di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341), nonché ai professori incaricati stabilizzati, siano affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici;


ai suddetti soggetti è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Ne consegue che:


a) la qualifica di professore aggregato è attribuita direttamente dalla legge a coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'articolo 6, comma 4 come sopra specificato e non deve essere richiesta dal singolo (ricercatore, assistente o tecnico laureato);


b) le università e le strutture didattiche non conferiscono questo titolo (ma possono accertare solo la sussistenza dei requisiti previsti dal legislatore) e non debbono, in nessun caso, effettuare delle valutazioni di merito;


c) le università, al più, possono stilare e aggiornare un elenco dei docenti che si trovano nella condizione indicata dalla legge, al fine di una pura e semplice ricognizione delle posizioni individuali, dato che la qualità di professore aggregato si perde, ove venga a cessare il corso o il modulo di insegnamento;


d) l'amministrazione universitaria, sulla base della documentazione che già possiede (dunque senza richiedere alcuna certificazione) può determinare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e attestarli negli atti curricolari di ciascuno degli aventi diritto;


e) ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina, ai sensi del citato articolo 6, comma 4, della legge n. 240 del 2010 la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari. Conseguentemente la mancanza di principi unitari, nonché la contrazione del Fondo di finanziamento ordinario, stanno regolamentando in maniera differenziata detta retribuzione;


il paradosso è che se i ricercatori universitari si dedicassero esclusivamente all'attività di ricerca scientifica, rifiutandosi di insegnare, la maggior parte delle università dovrebbe chiudere i battenti, vista la mole del loro impegno non solo dal punto di vista didattico, ma anche nelle commissioni d'esame, nelle tesi di laurea, nel rapporto diretto con gli studenti che spesso interviene a sanare la sostanziale disorganizzazione degli atenei -:


se, il Ministro interrogato, ai fini dell'applicazione della «vera tenure-track» e non piuttosto di una sorta di «precariato mascherato», spesso accompagnato dal citato e discutibile titolo di «professore aggregato», non ritenga opportuno assumere iniziative dirette a rivedere la normativa vigente assicurando in fase di prossima programmazione triennale la disponibilità finanziaria, per l'inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore di seconda fascia, purché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, nonché titolari del secondo contratto triennale, e infine previa valutazione positiva del dipartimento dell'ateneo interessato;


se il Ministro interrogato non ritenga altresì urgente e opportuno adottare adeguati provvedimenti per prevedere a favore dei ricercatori che svolgono moduli o corsi curriculari un minimo retributivo - omogeneo per l'intero sistema universitario. (5-07174)