ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07139

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 652 del 19/06/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/14897
Abbinamenti
Atto 5/07132 abbinato in data 18/10/2012
Atto 5/07140 abbinato in data 18/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 19/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 19/06/2012
Stato iter:
18/10/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/10/2012
Resoconto MALINCONICO SABATO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 18/10/2012
Resoconto TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/06/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 18/10/2012

DISCUSSIONE IL 18/10/2012

SVOLTO IL 18/10/2012

CONCLUSO IL 18/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07139
presentata da
MAURIZIO TURCO
martedì 19 giugno 2012, seduta n.652

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

il 9 febbraio la sala stampa della Santa sede, riferendosi ad alcune affermazioni fatte nella trasmissione «Gli Intoccabili» di La7 condotta dal giornalista Gianluigi Nuzzi, autore del famoso bestseller Vaticano spa, ha rilasciato un comunicato stampa nel quale tra l'altro si sostiene che:

1. l'affermazione che lo I.O.R. è una banca non corrisponde a verità; lo I.O.R. è una Fondazione di diritto sia civile che canonico regolata da un proprio statuto; non mantiene riserve e non concede prestiti come una banca. Tanto meno è una «banca off-shore». (...) Lo I.O.R. si trova all'interno di una giurisdizione sovrana e opera in un quadro normativo e regolamentare, che comprende anche la legge antiriciclaggio vaticana. Quest'ultima, la legge CXXVII, è stata adottata proprio per essere in linea con gli standard internazionali;

2. L'insinuazione che le normative vaticane non consentirebbero le indagini o i procedimenti penali relativi a periodi precedenti all'entrata in vigore della legge CXXVII (1o aprile 2011), non corrisponde a verità. (...) Per quanto riguarda la cooperazione tra lo I.O.R. e l'A.I.F., lo I.O.R. ha cooperato nel fornire informazioni su transazioni avvenute anche prima di tale data. Le affermazioni fatte durante la trasmissione non corrispondono quindi a verità: secondo la normativa vaticana in materia di antiriciclaggio l'Autorità giudiziaria vaticana ha il potere di indagare anche transazioni sospette avvenute in periodi precedenti al 1o aprile 2011, e ciò anche nel quadro della cooperazione internazionale con i giudici di altri Stati, inclusa l'Italia;

3. i rapporti dello I.O.R. con banche non italiane sono sempre stati attivi e, a differenza di quanto è stato affermato, è stata ridotta solo limitatamente l'attività con le banche italiane. Lo I.O.R., così come fanno anche gli enti finanziari italiani, si avvale dei servizi di banche estere (italiane e non) quando essi sono più efficienti e a minor costo. Tutti i movimenti in contanti, poi, sono certificati con documenti doganali. Come prassi, tutti i movimenti di denaro sono regolarmente tracciati ed archiviati;

4. per quanto riguarda la norma che regola il movimento di denaro contante, è importante precisare che lo I.O.R. controlla e controllava anche i movimenti frazionati (cosiddetto step transactions) per un totale di 15.000 nei dieci giorni consecutivi. Per di più, l'articolo 28, comma 1, lettera b), del nuovo testo della Legge CXXVII, modificato per decreto del presidente del Governatorato il 26 gennaio 2012, stabilisce che i soggetti sottoposti agli obblighi della medesima legge (tra i quali lo I.O.R.) devono eseguire «gli obblighi di adeguata verifica: ...quando eseguono transazioni occasionali il cui importo sia pari o superiore ad euro 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una transazione unica o con più transazioni collegate»;

5. l'affermazione del magistrato Luca Tescaroli secondo la quale il Vaticano non avrebbe dato risposta alle rogatorie riguardanti il caso Banco Ambrosiano-Calvi non corrisponde a verità. In merito si precisa che la rogatoria del 2002 non risulta pervenuta in Vaticano. Anche all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, dopo una prima ricerca effettuata negli archivi, la richiesta di rogatoria internazionale presentata dal tribunale di Roma nel 2002 non risulta mai pervenuta. Alle altre due è stato fornito regolare riscontro, indirizzato all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. Come affermato nella dichiarazione dell'8 febbraio, la Santa Sede e le autorità del Vaticano hanno doverosamente cooperato con la magistratura e le altre autorità italiane e ciò risulta dalla documentazione accessibile agli ufficiali sia della Santa Sede sia della Repubblica Italiana;

relativamente al punto 1 è comunque da rilevare che nessuna contestazione fu fatta dalla Nunziatura apostolica presso l'Unione europea quando: a) fu pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Unione europea GU C 78 E del 27 marzo 2004 (pagina 182) la risposta alla interrogazione P-2864/03 data dal Commissario europeo Bolkestein a nome della Commissione il 16 ottobre 2003 nella quale si affermava che «non esiste attualmente un settore finanziario commerciale nel territorio dello Stato della Città del Vaticano (l'unica banca è l'IOR, Istituto per le Opere di Religione, che funge anche da Banca centrale)»; b) fu pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Unione europea GU C 92 E del 17 aprile 2003 (pagina 117) la risposta alla interrogazione E-1913/2002 data dal Commissario europeo Solbes Mira a nome della Commissione il 17 settembre 2002 nella quale si affermava che «Nessuna banca ubicata in Vaticano ha accesso diretto a Target. Solo l'Istituto di Opere di Religione è un partecipante indiretto (è partecipante indiretto un istituto bancario che non dispone di un proprio conto in un sistema nazionale di regolamento lordo in tempo reale (RLTR), che è però riconosciuto da un sistema RLTR nazionale e soggetto alle sue norme, e cui è possibile accedere direttamente all'interno di Target. Tutte le operazioni di un partecipante indiretto vengono regolate sul conto di un partecipante che ha accettato di rappresentare il partecipante indiretto) e dispone di due accessi, l'uno tramite una grande banca tedesca, l'altro tramite una grande banca italiana, a loro volta collegate al sistema. Dato che ai controlli imposti dalle autorità bancarie sono soggetti solo gli enti finanziari che dispongono di un accesso diretto, il problema della compatibilità tra il diritto comunitario e l'articolo 11 del trattato del Laterano non si pone;

relativamente al punto 2 vi è da rilevare che la cooperazione tra lo IOR e l'AIF non può essere paragonata a quella tra una banca (o un «Fondazione di diritto sia civile che canonico» come preferiscono qualificarla) e un ente indipendente di controllo in quanto i dirigenti della banca e dell'organo deputato a controllarla sono nominati dalla stessa persona e, sempre dalla stessa persona, possono essere rimossi in qualsiasi momento -:

se, per quanto risulta al Governo, corrispondano al vero i dati diffusi dalle autorità vaticane in ordine agli esiti delle rogatorie citate in premessa;

se non si intenda aprire con la massima urgenza una verifica al fine di appurare chi e perché avrebbe impedito che giungesse al Vaticano la richiesta presentata dal tribunale di Roma nel 2002 di una rogatoria sul caso Banco Ambrosiano-Calvi. (5-07139)